22/08/2024
https://www.avvocatoabologna.it/la-separazione-delle-coppie-di-cittadini-extra-comunitari/
CHIAMA SUBITOLa separazione delle coppie di cittadini extra comunitari
Salve. E' un periodo che spesso ne capitano di varie ed eventuali.
Codice civile art. 116
Legge 30 maggio 1995, n. 218
– ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
– Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
Legge 19 novembre 1984, n. 950
– “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
Legge 13 ottobre 1965, n. 1195
– “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
Sentenza Corte Costituzionale nr. 245 del 25/07/2011
L'art. 63 comma 2 lett. d) del rsc dice che i matrimoni/unioni celebrati presso la sede diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri sono trascrivibili in Italia se esiste una specifica convenzione in materia. Con il Marocco è stata ratificata questa convenzione con legge 143/1996.
Cercando e leggendo ho capito che:
- per 2 stranieri che si sposano/uniscono presso la sede consolare straniera in Italia il matrimonio/unione è trascrivibile se esiste una specifica convenzione;
- a parte il caso dell'art. 19 del rsc, la disposizione si applica anche al caso di stranieri che si siano così sposati/uniti, anche se nel frattempo uno di loro o entrambi sono diventati Italiani, perchè erano stranieri che si sono sposati/uniti nel rispetto della loro legge quindi l'atto è trascrivibile;
- se entrambi sono stranieri MA NON eiste una specifica convenzione, la normativa non stabilisce eccezioin MA secondo In tutto ciò NON ho trovato nulla che disciplini il caso del matromonio/unione presso il consolato straniero contratto da un Italiano; anzi pare proprio che non sia mai trascrivibile perchè sarebbe un matrimonio/unione celebrato in Italia in modo irregolare, dato che il consolato ").
Occorre innanzitutto tenere presente che, ai sensi dell’art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale.
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SANALIZZIAMO LEGGE APPLICABILE S E UNO DEI CONIUGI E’ ITALIANO