31/08/2026
Quando più società dello stesso gruppo entrano in crisi, è possibile aprire una **liquidazione giudiziale di gruppo**?
La risposta è sì, ma solo a precise condizioni.
Una recente sentenza del Tribunale di Torino offre un’interessante applicazione dell’art. 287 del Codice della crisi, chiarendo che non basta la semplice presenza di collegamenti societari: occorre dimostrare l’esistenza di una vera **direzione unitaria** delle imprese.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha valorizzato diversi elementi concreti: gestione comune, appartenenza alla stessa rete commerciale, acquisti centralizzati, trasferimenti di merci e sistematici rapporti finanziari infragruppo.
Particolarmente interessante è anche il riconoscimento di una **“holding individuale”**, cioè di una persona fisica posta, di fatto, al vertice del gruppo.
Ma attenzione: liquidazione di gruppo non significa confusione dei patrimoni.
Le procedure vengono coordinate, ma **le masse attive e passive delle singole società restano distinte**.
Nel nuovo articolo analizziamo:
✅ quando può dirsi esistente un gruppo ai fini del Codice della crisi;
✅ come si prova la direzione e coordinamento;
✅ quando conviene una liquidazione unitaria;
✅ quali effetti produce sui creditori e sui patrimoni delle diverse società.
https://studiolegaleadamo.it/liquidazione-giudiziale-di-gruppo/
Un tema sempre più importante per imprese, amministratori e professionisti che si trovano a gestire situazioni di crisi complesse.