02/05/2020
In merito alle procedure di “rimborso” degli abbonamenti promosse dalle società sportive a seguito della cessazione anticipata dei campionati, al fine di consentire ai tifosi abbonati una quanto più possibile consapevole valutazione circa l’opportunità di attivare o meno tale procedura, diviene indispensabile precisare quanto segue.
Sotto l’aspetto normativo, infatti, l’articolo 88 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27 del 24.4.2020, prevede al comma 2 che, a seguito della richiesta formulata dal titolare di un titolo di ingresso la cui utilizzazione sia divenuta impossibile per ragioni riconducibili alle misure di contenimento del contagio, “L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
Si tratta, quindi, concretamente, per usare termini comuni, di un “buono” utilizzabile per l’acquisto di successivi titoli di ingresso (in sostanza uno sconto su prossimi abbonamenti o biglietti)
È importante sottolineare ciò dal momento che l’infelice formulazione letterale della norma che nella rubrica dell’articolo citato fa riferimento a “rimborso dei titoli”, ed il fatto che le società sportive abbiano poi (legittimamente) riportato proprio il termine “rimborso” per la divulgazione delle relative procedure è a mio parere idonea ad ingenerare incomprensioni, dal momento che proprio la parola rimborso riconduce ad un concetto di fisica restituzione di una somma di denaro che, invece, nel caso di specie, potrebbe (legittimamente) non avvenire.
Prima di assumere la propria decisione, quindi, il consiglio è sempre quello di verificare quali con quali modalità abbia deciso di operare la società sportiva di riferimento.