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Lo Studio presta la propria consulenza ed assistenza legale nei principali settori del diritto civile, commerciale e societario, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, in ambito italiano, europeo ed internazionale.

09/02/2021

Tribunale di Roma, Ufficio Giudice del Registro, 01/06/2020: nomina di una persona giuridica quale amministratore di una SNC

- Avv. Marco Cardona

Il Tribunale di Roma, col decreto in oggetto indicato, conferma l’ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di una società in nome collettivo, purché tuttavia tale persona giuridica, in concreto, designi comunque, per l’esercizio della funzione amministrativa, una persona fisica che sia incardinata nella propria organizzazione (non necessariamente, tuttavia, il proprio legale rappresentante).
Interessante poi la parte in cui il Tribunale sottolinea che, in caso di successiva variazione del legale rappresentante della persona giuridica, tale evento non determini automaticamente altresì la sostituzione della persona fisica designata per l’amministrazione nella SNC.
Con tali decisioni, il Tribunale si è conformato, pur se in ambito di SNC, agli orientamenti precedentemente già espressi dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 100 del 18/05/2007) e dal Consiglio Notarile di Firenze (orientamento n. 17 del 2010), che dichiaravano legittime le nomine di amministratori persone giuridiche nelle SPA e nelle SRL, e si mantenuto altresì coerente con la normativa dell’UE in materia di Società Europea (reg. UE 2157/2001, art. 47.1) che afferma espressamente per tale tipo societario la possibilità di nominare entità giuridiche quali amministratori. Per di più non può dimenticarsi quanto accade nel tipo “Società in Accomandita per Azioni”, dove gli amministratori possono essere eletti solo tra gli azionisti, i quali a loro volta ben possono essere tutti persone giuridiche.
Resta poi ovviamente inteso che la persona giuridica dovrà pur sempre designare una persona fisica (appartenente alla propria organizzazione) per svolgere concretamente le funzioni amministrative, e che tale designato assume in proprio gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previste per gli amministratori-persone fisiche, pur se in solido con la persona giuridica amministratore che lo ha designato.
Conseguentemente, anche le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite sia verso l’amministratore persona giuridica che verso la persona fisica designata.
Non si può tuttavia non segnalare, in conclusione, anche l’esistenza di parte della dottrina che invece non ritiene obbligatoria la designazione di una persona fisica, adempimento visto piuttosto come soltanto facoltativo, applicandosi in sua mancanza semplicemente la regola organizzativa della persona giuridica amministratore (nel senso che la decisione competerà ai soggetti o all’organo deputato secondo le regole interne all’amministratore), mentre la successiva dichiarazione della decisione presa competerà al legale rappresentante o all’AD nei limiti della delega.

28/01/2021

Cass. civ. Sez. I, n. 29330 del 22 dicembre 2020: versamenti in conto futuro AUCAP

- Avv. Mario Pietro Cascavilla

La Cassazione torna ad occuparsi dei criteri qualificatori della particolare tipologia di contributo dei soci costituito dai “versamenti in conto futuro aumento di capitale”.
La specifica figura in esame sembrerebbe a primo impatto appartenere alla categoria dei versamenti aventi natura di conferimenti in conto capitale, mentre ad una più attenta analisi ci si accorge come lo stesso somigli di più ad un vero e proprio finanziamento, come tale qualificabile come debito della società verso il socio e pertanto restituibile a certe condizioni.
La differenza tra i versamenti genericamente effettuati in conto capitale e quelli che si riferiscono ad un futuro e determinato aumento del capitale sociale, va individuata, secondo la giurisprudenza, nel fatto che:
(i) i primi sono apporti di patrimonio di cui la società è libera di disporre come qualsiasi altra riserva, senza la possibilità che sia vantato il diritto al rimborso da parte del socio (quantomeno fin quando non sia stata liquidata l'impresa collettiva); mentre
(ii) nei secondi si stabilisce un chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito ed un prossimo aumento di capitale sociale, motivo per cui gli stessi vanno intesi come risolutivamente condizionati alla futura deliberazione di aumento di capitale nominale.
Guardando infatti alla struttura del negozio di sottoscrizione di un aumento di capitale è agevole scorgere le differenze tra le due tipologie di versamento. Il negozio di aumento di capitale è scomponibile in due diversi momenti: nel caso in analisi, quello del “versamento”, che rappresenta il momento della proposta, e quello della “deliberazione”, che rappresenta il momento dell’accettazione da parte della società. Ipotizzando una mancata deliberazione dell’aumento di capitale, è facile intuire che della struttura del negozio resterebbe nient’altro che una proposta contrattuale, cui non ha fatto seguito un’accettazione, con l’ovvia conseguenza di non poter ritenere legittima da parte della società la ritenzione della somma versata dal socio, che risulterebbe a tal punto trattenuta sine tutulo.
La Corte di Cassazione, condividendo l’impostazione appena descritta, con la sentenza in commento, in continuità con un orientamento che può dirsi consolidato, conferma che, eseguito un versamento in conto futuro aumento del capitale sociale, resta fermo il diritto del sottoscrittore ad ottenerne la restituzione laddove non si verifichi la specifica condizione del perfezionamento dell’aumento; in altre parole, la possibilità di fare affluire tali tipologie di erogazioni al patrimonio netto della società è subordinata alla loro irreversibile imputazione al capitale sociale, risultato che si ottiene con l’avveramento della condizione, rappresentata proprio dalla delibera di aumento (salvo, ovviamente, il caso in cui lo stesso socio abbia voluto devolvere espressamente le somme versate al patrimonio sociale convertendole in contributi in conto capitale, o a fondo perduto, ovvero a copertura perdite).

14/01/2021

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., SENT. N. 19596/2020: ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

- Avv. Giulia Pieruccini

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono state investite del compito di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi in merito alla individuazione della parte processuale onerata dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e determinare quali gli effetti su decreto ingiuntivo opposto.
Due gli orientamenti contrapposti: l’uno onerava l’opponente (quale parte che ha interesse al giudizio a cognizione piena) dell’attivazione del procedimento di mediazione, ritenendo che, in mancanza, la dichiarata improcedibilità della domanda da parte del giudice di merito avrebbe determinato l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo opposto; l’altro, invece, addossava l’onere di esperimento della mediazione sul convenuto opposto (quale parte che intende far valere un proprio diritto), determinando che, in caso di mancata attivazione del procedimento di mediazione, alla pronuncia di improcedibilità della domanda sarebbe seguita la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le Sezioni Unite, in adesione a quest’ultimo orientamento, fornendo una interpretazione logico-sistematica e costituzionalmente orientata del dettato normativo, a garanzia dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del diritto di difesa enunciava il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

12/11/2020

Danno patrimoniale e non patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia

- Avv. Diletta Giunchedi -

(Ex multis) Cass., 01/07/2020, n. 13264; Cass. 10/02/2020, n. 3133; Tribunale Catania sez. IV, 12/06/2020, n.2027; Tribunale Firenze sez. III, 09/06/2020, n.1333, consultabili in Dejure.

Le pronunce di legittimità e di merito, richiamate in epigrafe, esprimono l’orientamento maggioritario accolto e promosso in giurisprudenza in materia di onere probatorio e di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da società illegittimamente e/o erroneamente segnalate alla Centrale Rischi della Banca d’Italia dagli Istituti di credito.
Si premette, brevemente, che la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia presuppone una valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva del soggetto (giuridico o persona fisica), da apprezzarsi come deficitaria, ovvero di grande difficoltà economica, non essendo sufficiente la sola analisi dello specifico rapporto (o degli specifici rapporti) in corso di svolgimento con l’Istituto di credito segnalante (Cass. 10/02/2020, n. 3133).
Qualora si accerti l’erroneità della segnalazione, l'accertamento del danno patrimoniale causato dalla lesione del credito commerciale esige l'accertamento sia del nesso causale tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità di accesso al credito, sia del nesso causale tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell'andamento economico del soggetto danneggiato. Un ruolo decisivo è svolto dall’accertamento del nesso intercorrente tra l’indebita segnalazione e il peggioramento dell’andamento economico, con ciò presupponendo un’analisi delle condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata precedenti alla segnalazione. Pertanto, dovrà ritenersi viziata per omesso esame di un fatto decisivo la sentenza che non abbia preso in esame quest’ultimo dato (Cass., 01/07/2020, n. 13264).
Nello specifico contesto che ci occupa, il risarcimento di un pregiudizio conseguente all’altrui comportamento illegittimo occorre allegare e provare anche il danno subito alla reputazione e all’immagine (quale danno-conseguenza). Tale danno non può essere considerato in re ipsa e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione. Il principio ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., impone che la “perdita” ovvero il “mancato guadagno” siano collegati alla lesione dell'interesse protetto dal nesso di causalità. Pertanto, il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Infine, può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova possa impropriamente definirsi in re ipsa, o meglio goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (art. 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato.

02/10/2020

Tribunale Roma: la società beneficiaria di una scissione post concordato non risponde dei debiti della scissa.

- Dott. Davide Dotti Currao -

- Fatto
Una SpA presentava una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale al cui interno veniva prevista una scissione parziale della SpA medesima con la creazione di una NewCo beneficiaria dell’attività aziendale. Quest’ultima si sarebbe accollata tutti i debiti rientranti nella categoria A, mentre la scissa i debiti della categoria B e C, falcidiati del 55%. La proposta veniva omologata dal Tribunale. La società scissa non adempiva ai pagamenti promessi. Una banca, aderente alla proposta di concordato e rientrante nella categoria B (debiti della scissa falcidiati al 55%), agiva in giudizio per ottenere dalla beneficiaria della scissione il pagamento dell’intero credito vantato.

- Diritto

In tema di scissioni societarie, l’effetto riorganizzativo del patrimonio sociale, derivante da tali operazioni straordinarie, genera quella che si può definire una “rottura” della relazione originaria fra il creditore e il patrimonio della società debitrice. Tale scenario potrebbe arrecare pregiudizio alle aspettative del ceto creditorio, pregiudizio che potrebbe sorgere dal frazionamento della garanzia patrimoniale della società che opera la scissione. La tutela contro tale rischio è demandata alla regola – di natura inderogabile – posta dall’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., attraverso la previsione della responsabilità solidale di ciascuna società coinvolta nella scissione, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, per tutti i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
Ciò detto, la disciplina appena richiamata è stata giudicata inapplicabile dal Tribunale di Roma nel caso di una beneficiaria di una scissione attuata in esecuzione di un concordato. I creditori della scissa che abbiano ottenuto l’omologa del concordato non possono agire per l’adempimento dei crediti rimasti in capo alla scissa nei confronti della beneficiaria. L'approvazione, da parte dei creditori della scissa, del piano concordatario rende quella determinazione "intangibile" con conseguente esclusione dell'applicazione, alla fattispecie, della regola ordinaria della responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nell'operazione straordinaria.
Tuttavia, stante l’assenza di una pronuncia della Corte di Cassazione e di un espresso riferimento normativo, il tema resta ancora aperto atteso che le argomentazioni del Tribunale di Roma appaiono deboli almeno in relazione ad un punto: se è vero che l’art. 2506 quater cod. civ. è norma inderogabile, tale disciplina può essere paralizzata solo con il consenso di tutti i creditori.
Si tenga a mente inoltre che l’art. 116, ultimo comma, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – la cui entrata in vigore è stata differita al 1 settembre 2021) prevede in caso di operazioni straordinarie poste in essere in esecuzione di un piano concordatario, l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del Codice civile, compreso quindi l’art. 2506-quater di cui si discute. Tutto ciò premesso, appare forse più convincente la tesi che riconosce al creditore concorsuale il diritto di pretendere l’adempimento del concordato omologato nella misura falcidiata promessa, sia dalla società scissa che dalla beneficiaria, dovendosi equiparare in sostanza la posizione di quest’ultima a quella di un qualunque terzo che abbia assunto la garanzia di esecuzione della proposta omologata, entro una soglia che corrisponde all’attivo patrimoniale ricevuto per effetto della scissione.

08/09/2020

La forma nei contratti di intestazione fiduciaria di quote societarie.

Avv. Simone Piccione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 2020, n. 9139 ha affermato che il negozio di intestazione fiduciaria di quote di una società semplice, titolare di un bene immobile, è un contratto a forma libera che non richiede, né ad substantiam né ad probationem, la forma scritta.
Tale assunto trova fondamento su ragioni di ordine sistematico nonché sulla particolare natura dell’oggetto del contratto.
Sul piano sistematico, le conclusioni cui è giunta la Corte si basano quell’orientamento, peraltro non esente da critiche in giurisprudenza, che equipara, sul piano degli effetti, il pactum fiduciae al contratto preliminare. Il fiduciario infatti, una volta acquisito il bene, si impegna, analogamente a quanto avviene con il preliminare di vendita, a ritrasferirlo al fiduciante o ad altro soggetto da quest’ultimo indicato. Tale equiparazione circa gli effetti dei due negozi giustifica, quindi, l’applicazione in via analogica della disciplina sulla forma del contratto preliminare di cui all’art. 1351 c.c. anche all’intestazione fiduciaria di quote. L’art. 1351 c.c., come chiaramente si evince dal dettato della norma, impone a pena di nullità che il contratto preliminare debba avere la stessa forma prescritta per il relativo contratto definitivo. Posto che il contratto definitivo di cessione di quote è a forma libera anche nell’ipotesi in cui la società sia titolare di diritti immobiliari, l’art. 1351 c.c. giustifica la conclusione che anche l’intestazione fiduciaria di quote è un negozio a forma libera che non necessita, a fini di validità, di risultare da un determinato contesto documentale.
Sul piano dell’oggetto del contratto, invece, le conclusioni cui perviene la Corte si basano sul fatto che l’intestazione fiduciaria ha ad oggetto le quote in sé considerate e non comporta, in via diretta ed immediata, un trasferimento dei diritti immobiliari in favore del cessionario né un trasferimento dell’azienda nel suo complesso. I diritti immobiliari, infatti, continuano a permanere in capo alla società che, in relazione alla dinamica contrattuale analizzata, non è in alcun modo parte del contratto traslativo di quote.
Da ultimo, non è neppure possibile fondare la tesi dell’obbligo della forma scritta del negozio fiduciario sulla base delle norme (su tutte, gli artt. 2300 e 2556 c.c.) che impongono l’iscrizione nel registro delle imprese dei negozi di trasferimento delle quote. Gli oneri di iscrizione richiamati, infatti, regolano esclusivamente la materia dell’opponibilità dell’accordo di trasferimento verso la società e/o i terzi e non sono in alcun modo idonei ad incidere sulla validità o meno del contratto.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE: IL CESSIONARIO DI UN’AZIENDA POTREBBE RISPONDERE DEI DEBITI INERENTI L’AZIENDA CEDUTA ANCHE ...
05/08/2020

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE: IL CESSIONARIO DI UN’AZIENDA POTREBBE RISPONDERE DEI DEBITI INERENTI L’AZIENDA CEDUTA ANCHE SE NON EMERGENTI DAI LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI, OVE COMUNQUE SUSSISTANO ALTRE PROVE DEGLI STESSI

- Avv. Marco Cardona

La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 32134 del 10/12/2019, ha precisato che l’art. 2560 comma 2 c.c. (che prevede che, nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti inerenti l’azienda ceduta anche l’acquirente della stessa, ma solo se essi risultano dai libri contabili obbligatori) va comunque interpretato in coerenza con la sua ratio e finalità, ossia quella di proteggere i creditori dell’azienda, il che impone pertanto di far prevalere il generale principio di responsabilità solidale anche quando, dal contesto generale di fatto, risulti sia un utilizzo abusivo della norma (ossia volto a perseguire finalità diverse da quelle attribuitele dal legislatore) che un quadro probatorio che consenta (anche utilizzando presunzioni) di far sì che il cessionario fosse consapevole dell’esistenza di debiti inerenti l’azienda nonostante la loro omissione nella contabilità obbligatoria. In presenza di questi presupposti, pertanto, il cessionario si troverà a dover rispondere dei debiti inerenti l’azienda ceduta anche se non risultanti dalla contabilità obbligatoria.

Nel caso specifico, in particolare, dagli elementi emersi in giudizio, risultava una cessione dell’azienda (e della relativa clientela) in favore di una nuova società appositamente costituita, avente la stessa compagine sociale e lo stesso oggetto sociale della cedente, operazione della quale pertanto la Corte ha ravvisato la natura fraudolenta finalizzata a spogliare la cedente dei propri asset patrimoniali e quindi a pregiudicare il ceto creditorio.

Con questa pronuncia, la Corte si è in definitiva preoccupata di rendere meno rigida l’applicazione della norma di cui all’art. 2560 comma 2 c.c., dando così seguito ad una prima pronuncia in tal senso già del 2017 (Cass. SS. UU. 5054 del 28/02/2017), quando si era affermato che il cessionario dell’azienda risponde comunque dei debiti (anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori) se di fatto manca un’effettiva alterità soggettiva dei due contraenti (ad es., nella cessione da un imprenditore individuale a una società unipersonale, o viceversa).

26/05/2020

Keyword advertising e marchio altrui.

Come è noto, Google Adwords è un servizio di sponsorizzazione offerto dal noto motore di ricerca; grazie a tale servizio di posizionamento a pagamento, gli operatori economici scelgono una o più parole chiave, che se digitate nella barra di ricerca di Google fanno apparire un link promozionale al sito dell’operatore stesso.
Giurisprudenza concorde, pur non ritenendo di per sé illegittimo l’uso del marchio altrui come parola chiave in tale servizio, afferma però che il titolare del segno distintivo debba potersi tutelare qualora l’uso dello stesso da parte del terzo ne pregiudichi le funzioni (Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sent. Google France e Google, 23/3/10 in C-236/08).
Ciò accade, in particolare, quando l’annuncio sponsorizzato non consenta, o consenta solo con difficoltà, di sapere se i servizi a cui l’annuncio si riferisce siano quelli offerti dal titolare del marchio o da parte di un terzo, pregiudicando quindi la funzione distintiva del segno.
Questo accade quando viene usato (i) un segno identico al proprio marchio per prodotti e/o servizi identici;(ii) un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini; (iii) un segno identico o simile per prodotti e/o servizi anche non affini nel caso in cui il marchio registrato gode di rinomanza.
Solo in questo caso, quindi, il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente l’uso di keywords che reindirizzino ad un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, configurandosi l’ipotesi di contraffazione di marchio ex art. 20 D.lgs 30/2005.

06/05/2020

Titolo: Fondo Patrimoniale, rendite da attività professionale e esigenze familiari.

Sentenza: Cass. civ., sez. I, ordinanza 27 aprile 2020, n. 8201

Fatto
Una Banca sottoponeva a pignoramento la quota del 50%, appartenente alla debitrice/fideiussore, di due immobili in comproprietà con il marito della stessa. Quest’ultimo proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., depositando il ricorso davanti al Tribunale di Livorno e deducendo che i beni erano stati costituiti in fondo patrimoniale. Il ricorrente, in particolare, contestava l’ammissibilità del pignoramento, trattandosi di beni sottratti a quella procedura in forza dell’art. 170 c.c., mentre la banca creditrice contestava il fondamento della domanda allegando che l’attività imprenditoriale della debitrice, nel cui ambito era stato contratto il debito, non era estranea ai bisogni della famiglia.
ll Tribunale rigettava il ricorso, sull’assunto che era ragionevole ritenere che la debitrice ritraesse dall’attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito era stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia.
La debitrice proponeva appello, lamentando che il primo giudice aveva ritenuto il suo pieno inserimento nella società che aveva ricevuto il finanziamento, e che il denaro proveniente dal finanziamento era stato interamente utilizzato per acquistare un bene sociale, mentre dall’entità dei redditi del marito non poteva farsi discendere alcuna presunzione relativa alla destinazione dei proventi del finanziamento garantito dalla fideiussione alle esigenze della famiglia.
La Corte d’appello accoglieva il gravame proposto, sull’assunto che vi era documentazione in atti che dimostrava che il finanziamento garantito con la fideiussione, era stato interamente speso dalla società per l’acquisto di beni strumentali e la banca aveva effettuato il pagamento della somma direttamente alla società fornitrice; quindi il finanziamento era destinato all’attività d’impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.

Questione giuridica
Si è affermato un vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 170 c.c.: erroneamente, la Corte d’appello aveva sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia, da intendersi in un’accezione non restrittiva, che ricomprenda cioè in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Massima
La Corte di Cassazione ha stabilito che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 4011/13, n. 5385/13,n. 5684/06) si è sino ad ora limitata ad affermare la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, che non possono essere pertanto ridotti ai soli bisogni essenziali della famiglia.

04/05/2020

Collegio Sindacale: obbligo di iscrizione al R.I. dell’amministratore cessato ma rieletto

--Avv. Davide Dotti Currao--
Cassazione Civile - Ordinanza n. 4498/2020: Cessato l'incarico, l'amministratore nominato dall'assemblea non può essere confermato - atteso che il codice civile non prevede la "conferma" dell'amministratore - ma eventualmente rieletto, laddove la delibera di nomina e la delibera di rielezione hanno contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. Ne consegue che la cessazione dell'amministratore dall'ufficio, benché rieletto, determina l'obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini dell'opponibilità ai terzi.

Questo è quanto stabilito dall’Ordinanza n. 4498/2020 della Cassazione Civile.

La vicenda giudiziaria trae origine dall’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Camera di Commercio nei confronti del sindaco di una SpA per avere omesso di iscrivere nel R.I. la cessazione dell’amministratore unico dall’ufficio per scadenza del termine. Il sindaco proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace, che però rigettava. Il Tribunale, in sede di gravame, riformava la sentenza di primo grado, sul presupposto che con successiva delibera l’amministratore era stato “confermato” nella carica e, quindi, non si era verificata una “cessazione” dall’ufficio, in quanto l’amministratore, poi rieletto, non aveva mai rinunziato. La Camera di Commercio proponeva ricorso per Cassazione.

Gli Ermellini osservano come il nostro ordinamento non preveda la “conferma” nell’ufficio dell’amministratore, così come sostenuto dal Tribunale. Dagli articoli 2383 e 2385 c.c. emerge, infatti, che l’amministratore di una società, che cessa per qualsiasi ragione dall’incarico, può essere nuovamente nominato (e non confermato). La delibera di rielezione è a tutti gli effetti una delibera di nomina, dalla quale si differenzia soltanto perché riguarda un soggetto già in carica. Pertanto, anche in caso di rielezione, la cessazione dall’ufficio dell’organo amministrativo deve essere portata a conoscenza dei terzi mediante l’iscrizione nel R.I., alla quale è obbligato il collegio sindacale.
L'omessa esecuzione della comunicazione presso il R.I. trova poi sanzione nell'art. 2630 c.c.

24/04/2020

La “roulette russa” al vaglio della giurisprudenza.

--Avv. Simone Piccione--

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza 3 febbraio 2020, n. 782, ha ribadito la validità della clausola di deadlock c.d. “roulette russa” all’interno dei patti parasociali di società di capitali. La clausola in esame, almeno nella sua formula redazionale classica, prevede che, in presenza di uno stallo decisionale per dissidi tra soci, uno di essi possa formulare una valutazione dell’intero capitale sociale e, quindi, avanzare una proporzionale offerta di acquisto della partecipazione detenuta dall’altro.
La Corte d’Appello, nel confermare le conclusioni cui era già giunto Trib. Roma, 19 ottobre 2017, n. 19708, fonda il giudizio di validità della clausola, in primo luogo, sul piano della meritevolezza degli interessi perseguiti. La clausola, infatti, consente di risolvere i conflitti in seno agli organi deliberativi, di evitare l’avvio di una procedura di liquidazione della società e, quindi, di scongiurare un’ingente perdita del valore dell’azienda.
Sul piano sistematico, inoltre, la Corte d’Appello ribadisce che la clausola della “roulette russa” non incorre in un giudizio di nullità dell’oggetto. La nullità, nello specifico, si riteneva potesse dipendere dal fatto che l’offerente fissa in maniera esclusiva e meramente arbitraria il prezzo delle partecipazioni da acquistare. La Corte d’Appello, al contrario, ritiene che i rischi connessi ad un’iniqua valutazione delle partecipazioni siano neutralizzati dal particolare meccanismo di operatività della clausola in esame. L’oblato infatti, ricevuta la proposta, è nelle condizioni di scegliere se cedere le proprie partecipazioni al prezzo proposto o, in alternativa e alla medesime condizioni, acquistare quelle dell’offerente.
La struttura della clausola, quindi, non sembra richiedere la necessità di ricorrere a procedimenti di equa valorizzazione delle partecipazioni poiché il suo meccanismo sembra garantire, ex se, un equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti. Ne deriva così che, sul piano prettamente societario, lo schema della “roulette russa” risulta compatibile con i principi generali e, non integrando un’ipotesi di exit forzoso dell’oblato, non incorre nel divieto di condizioni risolutive meramente potestative.
Da ultimo, la Corte d’Appello ribadisce come la “roulette russa” non violi, sul piano della ripartizione dei rischi d’impresa, il divieto di patto leonino di cui all’art. 2265 c.c. La presentazione dell’offerta infatti, quantomeno se rispettosa dei canoni di buona fede e correttezza, non può essere ridotta ad una mero espediente volto ad escludere l’oblato dalla partecipazione agli utili e alle plusvalenze.
La russian roulette, sebbene oggetto di profonde critiche in dottrina e giurisprudenza circa la sua ammissibilità, comincia a delinearsi come un valido strumento di governance societaria e che, al pari delle c.d. buy-sell provisions, sono idonee a garantire il superamento dei blocchi decisionali e il perseguimento dell’oggetto sociale.

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