02/05/2026
SE IL DESTINATARIO HA LA PEC, LA RACCOMANDATA NON BASTA
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 20 aprile 2026, torna su un principio ormai centrale nel processo civile telematico: quando il destinatario è un soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale, la notifica degli atti giudiziari deve essere eseguita tramite PEC, utilizzando gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi.
Nel caso esaminato, nell’ambito di una procedura di sfratto, il conduttore era un imprenditore commerciale e disponeva di un indirizzo PEC regolarmente presente nel registro INI-PEC. Nonostante ciò, l’atto introduttivo era stato notificato tramite raccomandata postale. Il conduttore, peraltro, era rimasto contumace.
Il Tribunale ha ritenuto tale modalità non conforme alla legge: se il destinatario è obbligato alla PEC, la notifica cartacea non può essere liberamente scelta in alternativa. La raccomandata diventa, in questi casi, uno strumento non ordinario e la sua utilizzazione può determinare la nullità della notifica.
Il principio è importante perché conferma la centralità del domicilio digitale: la PEC non è più soltanto un mezzo comodo o preferenziale, ma il canale ordinario e privilegiato per notificare agli imprenditori, ai professionisti e agli altri soggetti tenuti per legge ad averla.
La riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato questo sistema, prevedendo regole specifiche anche per il caso in cui la notifica PEC non vada a buon fine. Se il mancato esito dipende dal destinatario, ad esempio per casella piena, non si può automaticamente tornare alla raccomandata: occorre seguire la procedura prevista tramite l’area web del Portale dei Servizi Telematici.
La conseguenza pratica è chiara: prima di notificare un atto giudiziario, il professionista deve verificare se il destinatario abbia una PEC nei pubblici registri. In caso affermativo, la notifica deve passare da lì. Diversamente, il giudizio rischia di partire con un vizio che impone la rinnovazione della notifica.
Una decisione utile non solo per gli avvocati, ma anche per imprese e professionisti: avere una PEC significa avere un vero domicilio digitale, con effetti giuridici rilevanti e responsabilità nella sua corretta gestione.
Riferimenti
Tribunale Ordinario di Mantova, ordinanza 20 aprile 2026
L. n. 53/1994
Art. 3-bis e art. 3-ter L. n. 53/1994
Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
Art. 149-bis c.p.c.
Art. 147 c.p.c.
Cass. civ., Sez. V, n. 18684/2023
Cass. civ., Sez. III, n. 9238/2020
Cass. SS.UU., n. 28452/2024
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4230/2026