Avvocato Luca Viapiano Bologna

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02/05/2026

SE IL DESTINATARIO HA LA PEC, LA RACCOMANDATA NON BASTA

Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 20 aprile 2026, torna su un principio ormai centrale nel processo civile telematico: quando il destinatario è un soggetto obbligato ad avere un domicilio digitale, la notifica degli atti giudiziari deve essere eseguita tramite PEC, utilizzando gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi.

Nel caso esaminato, nell’ambito di una procedura di sfratto, il conduttore era un imprenditore commerciale e disponeva di un indirizzo PEC regolarmente presente nel registro INI-PEC. Nonostante ciò, l’atto introduttivo era stato notificato tramite raccomandata postale. Il conduttore, peraltro, era rimasto contumace.

Il Tribunale ha ritenuto tale modalità non conforme alla legge: se il destinatario è obbligato alla PEC, la notifica cartacea non può essere liberamente scelta in alternativa. La raccomandata diventa, in questi casi, uno strumento non ordinario e la sua utilizzazione può determinare la nullità della notifica.

Il principio è importante perché conferma la centralità del domicilio digitale: la PEC non è più soltanto un mezzo comodo o preferenziale, ma il canale ordinario e privilegiato per notificare agli imprenditori, ai professionisti e agli altri soggetti tenuti per legge ad averla.

La riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato questo sistema, prevedendo regole specifiche anche per il caso in cui la notifica PEC non vada a buon fine. Se il mancato esito dipende dal destinatario, ad esempio per casella piena, non si può automaticamente tornare alla raccomandata: occorre seguire la procedura prevista tramite l’area web del Portale dei Servizi Telematici.

La conseguenza pratica è chiara: prima di notificare un atto giudiziario, il professionista deve verificare se il destinatario abbia una PEC nei pubblici registri. In caso affermativo, la notifica deve passare da lì. Diversamente, il giudizio rischia di partire con un vizio che impone la rinnovazione della notifica.

Una decisione utile non solo per gli avvocati, ma anche per imprese e professionisti: avere una PEC significa avere un vero domicilio digitale, con effetti giuridici rilevanti e responsabilità nella sua corretta gestione.

Riferimenti

Tribunale Ordinario di Mantova, ordinanza 20 aprile 2026
L. n. 53/1994
Art. 3-bis e art. 3-ter L. n. 53/1994
Art. 16-sexies D.L. n. 179/2012
Art. 149-bis c.p.c.
Art. 147 c.p.c.
Cass. civ., Sez. V, n. 18684/2023
Cass. civ., Sez. III, n. 9238/2020
Cass. SS.UU., n. 28452/2024
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 4230/2026

13/11/2025

Influencer, ora obbligo di iscriversi all'albo ufficiale e rispettare le nuove regole AGCOM, oppure rischi una multa altissima
Con la delibera n. 197/2025, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha reso ufficiali le linee guida e il codice di condotta al cui rispetto sono ora tenuti gli influencer

Per influencer si intendono le persone che - anche tramite personaggi virtuali - diffondono contenuti al pubblico attraverso piattaforme digitali, in particolare i social media, e che possono avere un impatto significativo sul comportamento e sulle scelte di tale pubblico, in modalità analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Per essere considerati tali gli influencer devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
- lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti digitali, ivi compresi i contenuti audiovisivi, creati, prodotti o selezionati dall’influencer e diffusi al pubblico tramite un servizio di piattaforma di condivisione di video, di social media o di altro media che ne consenta la pubblicazione;
- informano, intrattengono o istruiscono a fronte del pagamento di un corrispettivo in denaro (ivi compresi, a mero titolo esplicativo e non esaustivo, eventuali ricavi dai prodotti e/o servizi venduti), o in prodotti, servizi, benefici o qualsiasi altra utilità, o lucro;
hanno la responsabilità editoriale sui contenuti distribuiti;
- il servizio raggiunge un numero significativo di utenti sul territorio italiano e ha un impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico.

07/08/2025

Differita al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore della norma che statuisce le nuove competenze dei giudici di pace, con l'assegnazione in via esclusiva agli stessi della materia condominiale, oltre che della competenza a conoscere e a giudicare sulle controversie relative ai beni mobili fino a 30 mila euro di valore e sulle richieste di risarcimento danni da sinistro stradale fino alla soglia di 50mila euro.

15/07/2025

Il bisognino del cagnolino

Nell’edizione digitale del ‘Il Giornale.it’ del 12 aprile 2024 (che riporta i fatti narrati da un passeggero), è stata pubblicata una notizia che induce chiaramente al sorriso già a partire dal titolo «Volo dirottato per colpa del cane. A bordo scoppia il caos». La vicenda si riferisce al fatto che, il 5 aprile 2024, un volo della United Airlines in servizio da Huston a Seattle abbia dovuto fare un atterraggio di emergenza a Dallas a causa delle deiezioni espletate dal cane di un passeggero della prima classe.
Trasportare un cane o un gatto in aereo costituisce una pratica diffusa, e quasi tutte le compagnie – tranne alcune low cost – permettono ai viaggiatori di salire a bordo con il proprio amico a quattro zampe, sebbene ciascuna abbia grande libertà nella determinazione delle condizioni alle quali eseguire il
trasporto, ivi comprese le tipologie di animali da affezione ammessi in cabina.
Curiosando tra le varie condizioni generali di trasporto si può constatare che, normalmente, sono ammessi i cani e i gatti (salvo alcune razze con naso camuso in ragione di eventuali problemi respiratori e di particolare sensibilità allo stress che, per alcune compagnie, possono viaggiare solo in stiva), in certi
casi sono esclusi i roditori, in altri ancora si accettano animali che proprio «domestici» non potrebbero essere definiti (ad esempio la Qatar Airways ammette i falchi fino a un numero massimo di sei, previo giudizio di adeguatezza delle dimensioni della gabbia).
Ciò che rileva è che, nel caso di viaggi internazionali, l’animale in questione possa fare ingresso nel Paese di destinazione, sussistendo molteplici divieti in relazione alle differenti legislazioni nazionali (come accade nel Regno Unito e in Irlanda in cui è vietato introdurre animali di qualsiasi genere).
Tra le limitazioni previste spesso il vettore si riserva il diritto di non accettare animali che, per le loro caratteristiche particolari, come il cattivo odore, possano considerarsi molesti o pericolosi per il resto dei passeggeri o dell’equipaggio.
Le regole imposte per il trasporto degli animali in cabina sono sostanzialmente le medesime: sistemazione in apposito trasportino (del quale sono prescritte dimensioni e caratteristiche) e permanenza all’interno dello stesso durante tutte le fasi di volo in modo da evitare di arrecare disturbo agli altri passeggeri e, più in generale, il verificarsi imprevisti.
Le conseguenze che, tuttavia, possono derivare dagli «imprevisti» non sono prive di rilevanza giuridica, come è accaduto nel caso di specie, dal momento che il comandante ha ritenuto necessario fare scalo in un altro aeroporto, e ciò ha comportato che – unitamente alla esecuzione delle operazioni di pulizia e detersione della moquette del corridoio – l’arrivo a destinazione sia avvenuto
con un notevole ritardo.

Il problema specifico derivante da odori prodotti da animali al seguito (e, come riportano le cronache, anche da soggetti poco avvezzi alla cura dell’igiene personale) non è così infrequente e, a parte il disagio patito dai passeggeri co
stretti a subirli, potrebbe costituire fonte di alcune responsabilità.
Sotto tale profilo il trasporto aereo dell’animale è inquadrato nel trasporto del bagaglio da cabina, ossia del bagaglio non consegnato (benché registrato) di cui il passeggero conserva la custodia.
Di conseguenza, da un punto di vista generale, degli eventuali danni che possano essere arrecati dall’animale risponde il passeggero.
È altresì vero, però, che le norme applicabili al trasporto aereo possono rendere più complicata la posizione della compagnia aerea.
Infatti, nel caso in cui si tratti di trasporto soggetto alla disciplina di cui al reg. (CE) n. 261/2004, qualora l’arrivo a destinazione fosse ritardato di tre o più ore, il vettore sarebbe tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria,
salva la prova che il ritardo sia stato determinato da circostanze eccezionali che non sarebbero potute evitare anche laddove fossero state adottate tutte le misure del caso, circostanze che non sembrano ricorrere, però, nel caso di specie e fatta salva la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del padrone
dell’animale.
E allora non stupisce se, nelle 60 pagine che racchiudono le condizioni generali di trasporto della Wizz Air in vigore dal 1° marzo 2023, gli animali da affezione siano annoverati tra gli oggetti pericolosi di cui è vietato il trasporto insieme – tra gli altri – agli esplosivi e alle sostanze radioattive.

26/05/2025

Scopri la complessità del contratto di trasporto aereo, come incidono le clausole di Ryanair, e l'importanza della clausola di competenza.
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12/03/2025

Criptovalute non dichiarate: nuova sentenza della Cassazione

La Cassazione, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha precisato che l’omessa dichiarazione dei proventi derivanti da criptovalute e NFT integra il reato di dichiarazione infedele, quando il loro ammontare oltrepassa le soglie di punibilità previste dalla legge.

La Cassazione afferma che sussistono gli estremi del fumus del reato di dichiarazione infedele - di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - quando non si indicano, nella dichiarazione dei redditi, i proventi conseguiti tramite l’accredito di criptovalute e NFT. In particolare, ciò accade quando il valore di questi proventi, convertiti in valuta corrente, supera le soglie di punibilità previste dal richiamato art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Difatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, in queste situazioni, l’ammontare di tale accredito costituisce reddito imponibile ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’art. 53 del T.U.I.R. prevede che sono redditi da lavoro autonomo (e, come tali, suscettibili di generare imposte) “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno”. Tra le opere dell’ingegno occorre ricomprendere le opere artistiche e, dunque, anche le opere di cybergraphic realizzate nella vicenda in esame.

Inoltre, i proventi conseguiti dalla rivendita degli NFT incorporanti le opere di cybergraphic e le cui transazioni avvenivano tramite criptovalute vanno valutati nell’ambito dell’art. 54 del T.U.I.R..

Infatti, la Suprema Corte precisa che, in base alla legge (art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 184 del 2021), la “criptovaluta” deve essere intesa come “valuta virtuale”: cioè, “una rappresentazione di valore digitale” che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro; però, essa è accettata come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Dunque, quando conseguito, il relativo valore è tale da costituire reddito imponibile, una volta operata la sua conversione in moneta.

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27/02/2025

Il ripudio islamico (talaq) non è riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto contrario ai principi fondamentali dell’ordine pubblico internazionale italiano, che includono il principio di uguaglianza dei coniugi, il diritto di difesa e il presupposto dell’accertamento dell’irrimediabile disfacimento della comunione familiare.

Nel concetto di ordine pubblico rientrano il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione tra i sessi...

Corte di Appello di Ancona

Danno biologico 🚙Pubblicato in Gazzetta il Regolamento sulla Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni (invalidi...
20/02/2025

Danno biologico 🚙
Pubblicato in Gazzetta il Regolamento sulla Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni (invalidità tra dieci e cento punti).
👉 DPR n. 12/2025:

Articolo del 19/02/2025 - Danno Biologico, in Gazzetta la Tabella Unica Nazionale per le Macrolesioni

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