14/07/2021
Il nuovo registro europeo Boris (Business Registers Interconnection System)
Il 1° marzo 2021 è entrato in vigore il Regolamento della Commissione n. 369 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione del 1 marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio), ed ha l’obiettivo di creare un registro europeo generale delle imprese, in grado di interconnettere i registri dei singoli Stati membri.
Questo registro è stato denominato con l’acronimo Boris (Business Registers Interconnection System) e tra i suoi scopi principali, vi è sicuramente quello di favorire la trasparenza, attraverso lo scambio di informazioni tra i Paesi membri dell’Unione europea. Tutto ciò avviene nell’ottica di combattere le operazioni di riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo.
Nel registro, dovranno essere contenute obbligatoriamente delle informazioni minime, sia per quanto riguarda le società, sia per quanto attiene ai trust.
Il Regolamento, specifica poi che l’accesso al sistema Boris, è garantito ai cosiddetti utenti qualificati, che al punto 2, lett. b), dell’allegato I, sono definiti come: gli utenti del BORIS di cui all’articolo 30, paragrafo 5, lettere a) e b), e all’articolo 31, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2015/849. Dalla lettura dei summenzionati articoli 30, paragrafo 5 e 31 paragrafo 4 della direttiva 849/2015, fanno riferimento rispettivamente alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, specificando che queste informazioni siano accessibili alle autorità competenti, alle UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ed ai soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela. Tutte queste figure quindi, costituiscono gli utenti qualificati, che possono accedere al sistema Boris.