21/10/2026
Il tempo del procedimento come tempo di vita: integrazione progressiva e protezione complementare dopo il Decreto Cutro https://avvfabioloscerbo.substack.com/p/il-tempo-del-procedimento-come-tempo Avv. Fabio Loscerbo
Il tempo del procedimento come tempo di vita: integrazione progressiva e protezione complementare dopo il Decreto Cutro
La rilevanza giuridica del radicamento maturato durante l’esame della domanda di protezione internazionale alla luce di Cassazione, Sezione I civile, sentenza 10 novembre 2025, n. 29593.
Abstract
Il presente contributo esamina la rilevanza giuridica del radicamento sociale e lavorativo maturato dal cittadino straniero durante il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, n. 29593 del 10 novembre 2025. La pronuncia, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 20 del 2023 non hanno eliminato la tutela della vita privata e familiare nell’ambito della protezione complementare. L’analisi approfondisce il rapporto tra durata del procedimento, consolidamento delle relazioni personali, integrazione progressiva e principio di proporzionalità. Si sostiene che il tempo trascorso in Italia durante l’accertamento della domanda di protezione non possa essere considerato giuridicamente irrilevante, poiché costituisce un periodo nel quale possono formarsi situazioni personali meritevoli di tutela costituzionale e convenzionale. Il contributo propone una lettura della protezione complementare come istituto capace di attribuire rilevanza giuridica alla trasformazione della condizione personale dello straniero, distinguendo l’effettività del radicamento dalla mera durata della permanenza.
Parole chiave: protezione complementare; protezione speciale; diritto d’asilo; integrazione progressiva; radicamento sociale; articolo 8 CEDU; Decreto Cutro; proporzionalità; durata del procedimento; diritto alla vita privata e familiare.
L’evoluzione recente del diritto dell’immigrazione italiano ha progressivamente attribuito maggiore rilevanza a una questione che, per lungo tempo, è rimasta sullo sfondo del dibattito giuridico: quale valore debba essere riconosciuto alle trasformazioni della condizione personale dello straniero intervenute durante il procedimento amministrativo o giudiziario destinato ad accertarne il diritto alla protezione. Il problema nasce dalla constatazione che il procedimento non si svolge in una dimensione separata dalla vita reale. Durante l’attesa della decisione, il richiedente può instaurare rapporti lavorativi, acquisire competenze linguistiche, sviluppare relazioni sociali, costruire una famiglia e consolidare un legame progressivamente più intenso con la comunità nazionale. Quando l’autorità competente è chiamata a pronunciarsi definitivamente, la situazione personale può risultare profondamente diversa rispetto a quella esistente al momento della presentazione della domanda. La questione giuridica consiste nello stabilire se tale trasformazione debba essere valutata come elemento autonomamente rilevante oppure se l’accertamento debba rimanere sostanzialmente ancorato alla condizione originaria del richiedente.
La sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, n. 29593 del 10 novembre 2025, offre una risposta particolarmente significativa. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 24 giugno 2025, nell’ambito di un procedimento riguardante un cittadino senegalese la cui domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione territoriale. Durante il giudizio erano stati prodotti documenti relativi a un rapporto di lavoro instaurato nel maggio 2024, successivamente prorogato, nonché alla partecipazione a un percorso formativo presso il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Padova. Il Tribunale rimettente aveva rilevato la possibile rilevanza di tali elementi ai fini della protezione complementare, interrogandosi sulla permanenza della tutela della vita privata e familiare dopo l’intervento legislativo del 2023. La Cassazione ha affrontato la questione nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 13309/2025, definito con la sentenza n. 29593/2025. La distinzione tra numero di ruolo e numero della sentenza è essenziale per una corretta identificazione del precedente. Corte di Cassazione
Il problema interpretativo era stato determinato dalla soppressione del terzo e del quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1, del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, operata dall’articolo 7 del Decreto-Legge n. 20 del 2023, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 50 del 2023. Le disposizioni abrogate contemplavano espressamente il divieto di allontanamento quando questo comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, individuando specifici elementi da considerare nella valutazione individuale. L’eliminazione di tali riferimenti aveva prodotto un problema di coordinamento tra la volontà legislativa di restringere l’ambito applicativo della protezione speciale e la persistente efficacia degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato italiano. La questione non riguardava semplicemente la possibilità di continuare ad applicare una disposizione abrogata. Occorreva stabilire se i diritti precedentemente richiamati in forma esplicita trovassero ancora tutela attraverso disposizioni rimaste vigenti e fonti sovraordinate rispetto alla legge ordinaria. Gazzetta Ufficiale
La Cassazione ha individuato nell’articolo 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione e nel rinvio contenuto nell’articolo 19, comma 1.1, il collegamento normativo necessario a preservare tale tutela. La soppressione del riferimento espresso alla vita privata e familiare non determina, secondo la Suprema Corte, la possibilità di disapplicare gli obblighi costituzionali e internazionali che continuano a limitare il potere di allontanamento. Tra questi obblighi assume particolare rilievo l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, letto in connessione con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La protezione complementare viene così ricondotta a un sistema di garanzie che trova fondamento nella posizione giuridica della persona e non nella sola formulazione contingente della legislazione ordinaria. Questo non significa che ogni situazione di inserimento sociale determini un diritto al soggiorno. Significa, piuttosto, che l’autorità competente non può escludere preventivamente la rilevanza della vita privata e familiare per il solo fatto che il legislatore abbia eliminato la disposizione che ne prevedeva espressamente la considerazione. Corte di Cassazione
Il punto maggiormente innovativo della sentenza riguarda tuttavia il rapporto tra radicamento e durata del procedimento. La Suprema Corte afferma che il consolidamento delle relazioni personali durante il tempo necessario all’esame della domanda di protezione internazionale non costituisce, di per sé, una circostanza ostativa al riconoscimento della protezione complementare. Il principio assume un significato che supera il singolo procedimento. Esso impedisce di considerare il tempo dell’accertamento amministrativo e giudiziario come un periodo giuridicamente sterile, durante il quale i rapporti personali eventualmente sviluppati sarebbero destinati a rimanere irrilevanti. Il richiedente protezione, pur trovandosi in una condizione amministrativa particolare e non necessariamente destinata a consolidarsi, continua a essere titolare dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona. L’effettività di tali diritti impone di considerare le trasformazioni che intervengono nella sua vita, indipendentemente dalla circostanza che esse si siano verificate prima o durante il procedimento.
Da questa impostazione deriva una distinzione teorica che merita di essere approfondita: il tempo del procedimento non equivale automaticamente al tempo dell’integrazione, ma può costituirne il contesto materiale di formazione. La durata della permanenza rappresenta un dato cronologico. L’integrazione costituisce invece un processo relazionale, caratterizzato dalla progressiva acquisizione di legami personali, sociali, linguistici ed economici. Le due dimensioni possono essere collegate, ma non coincidono necessariamente. Una persona può soggiornare per molti anni senza sviluppare rapporti significativi con il contesto sociale nel quale vive. Un’altra può realizzare, in un periodo relativamente breve, un percorso di inserimento particolarmente intenso. Il dato giuridicamente rilevante non può quindi essere individuato nella mera successione degli anni, ma nella qualità delle relazioni e delle esperienze che si sono effettivamente consolidate durante quel periodo. La durata del soggiorno rimane un elemento di valutazione, senza trasformarsi in un criterio autosufficiente.
In questa prospettiva assume particolare significato il riferimento della Cassazione alla possibilità di riconoscere tutela anche a un percorso di integrazione non ancora completamente realizzato. La Suprema Corte precisa che la protezione non richiede necessariamente un inserimento definitivo, purché emergano elementi concreti, coerenti e sufficientemente significativi a dimostrare l’effettiva direzione intrapresa. Tale impostazione introduce una dimensione dinamica nell’accertamento del radicamento. L’integrazione non viene concepita esclusivamente come una condizione finale, definitivamente acquisita e immutabile, ma come un processo suscettibile di valutazione attraverso i comportamenti già concretamente realizzati. Il riferimento alla progressività non può tuttavia essere interpretato come un abbassamento indiscriminato della soglia di tutela. La stessa sentenza esclude che siano sufficienti aspirazioni generiche, progetti futuri o dichiarazioni di intenzione non accompagnate da elementi oggettivi. L’accertamento deve continuare a fondarsi sulla concreta consistenza del legame con la comunità nazionale. Corte di Cassazione
Il significato di questa elaborazione emerge con particolare chiarezza quando si affronta la natura giuridica dell’integrazione. Nel procedimento di protezione complementare essa non può essere ridotta a una ricompensa attribuita a chi abbia dimostrato determinati comportamenti ritenuti socialmente apprezzabili. Il suo rilievo deriva dalla possibilità che l’allontanamento comprometta in maniera sproporzionata una dimensione della vita privata e familiare effettivamente costituitasi sul territorio nazionale. L’attività lavorativa, la formazione linguistica, la stabilità abitativa e le relazioni personali rappresentano indici attraverso i quali può essere accertata tale condizione. Non costituiscono, isolatamente considerati, altrettanti requisiti autonomi e indefettibili del diritto alla protezione. Questa distinzione è particolarmente importante perché impedisce di sovrapporre due questioni giuridicamente differenti: la valutazione dell’integrazione quale elemento rilevante per determinate politiche migratorie e l’accertamento della lesione di diritti fondamentali conseguente a un provvedimento di allontanamento.
Il lavoro, ad esempio, può rappresentare un elemento particolarmente significativo del radicamento. La continuità occupazionale, la regolarità contributiva, la stabilità reddituale e l’inserimento in un ambiente professionale concorrono a delineare la posizione sociale della persona. Tuttavia, il diritto alla vita privata non coincide con il possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Una concezione eccessivamente rigida, fondata esclusivamente sulla stabilità contrattuale, rischierebbe di attribuire maggiore tutela a chi dispone di condizioni economiche favorevoli e di escludere soggetti inseriti in settori caratterizzati da occupazione discontinua, pur in presenza di relazioni sociali effettive. Il lavoro deve pertanto essere valutato nella sua capacità di dimostrare una relazione concreta con la comunità, considerando la storia personale, il settore economico, le possibilità occupazionali e gli ulteriori elementi disponibili. La stessa precarietà lavorativa non può essere considerata automaticamente dimostrativa dell’assenza di integrazione, così come l’esistenza formale di un rapporto di lavoro non prova necessariamente un radicamento sufficientemente intenso.
Analoghe considerazioni riguardano la conoscenza della lingua italiana e la partecipazione ai percorsi formativi. L’acquisizione di competenze linguistiche costituisce un elemento rilevante perché rende possibile una partecipazione progressivamente più autonoma alla vita della comunità. Non può però essere confusa con un requisito linguistico astratto che operi automaticamente in ogni procedimento di protezione complementare. L’articolo 8 CEDU non subordina la tutela della vita privata e familiare al conseguimento di una determinata certificazione linguistica. La formazione può essere dimostrata attraverso percorsi scolastici, attività professionali, esperienze formative e altre circostanze concrete. Il suo significato probatorio dipende dalla capacità di contribuire alla ricostruzione complessiva della posizione personale. Una valutazione che attribuisse rilevanza esclusiva alla certificazione formale, trascurando altre esperienze documentate, rischierebbe di sostituire l’accertamento sostanziale con un criterio amministrativo non necessariamente previsto dalla disciplina applicabile.
Il carattere dinamico dell’integrazione solleva inevitabilmente il problema della prova. Se la tutela può fondarsi su un percorso non ancora definitivamente consolidato, il giudice deve individuare criteri idonei a distinguere una traiettoria effettiva da una semplice prospettiva futura. La risposta non può consistere nella predisposizione di un elenco uniforme di documenti la cui presenza garantisca automaticamente il riconoscimento della protezione. Una simile impostazione produrrebbe un modello probatorio eccessivamente formalizzato, incapace di cogliere la varietà delle situazioni individuali. L’accertamento deve invece ricostruire la relazione tra gli elementi disponibili, attribuendo significato alla loro continuità e coerenza. Un contratto di lavoro, un percorso formativo e una sistemazione abitativa possono assumere una rilevanza maggiore quando risultano inseriti in una storia personale documentata, rispetto alla loro considerazione separata e puramente quantitativa.
Questa esigenza di valutazione complessiva trova un precedente significativo nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24413 del 9 settembre 2021. Pronunciandosi nell’ambito della disciplina della protezione umanitaria anteriore alle modifiche del 2018, le Sezioni Unite avevano individuato nella comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella che il richiedente avrebbe incontrato nel Paese di origine il metodo attraverso il quale accertare l’eventuale compromissione dei diritti fondamentali. Il giudizio comparativo non veniva costruito come una semplice contrapposizione tra condizioni economiche differenti. Esso mirava a verificare se il ritorno potesse determinare uno scadimento significativo della vita privata e familiare, tale da integrare una lesione del diritto tutelato dall’articolo 8 CEDU. La sentenza n. 29593 del 2025 recupera espressamente tale elaborazione, collocandola nel quadro normativo successivo al Decreto Cutro. Occorre tuttavia distinguere il principio sistematico richiamato dalla disciplina concreta applicabile alle diverse fattispecie e ai differenti periodi normativi. La continuità interpretativa non determina automaticamente l’identità di ogni conseguenza amministrativa relativa ai titoli di soggiorno. Mister Lex
La comparazione conserva una funzione essenziale anche nell’accertamento del radicamento progressivo. Il giudizio non può esaurirsi nella ricostruzione delle relazioni costruite in Italia, ma deve considerare anche i legami familiari, culturali e sociali ancora esistenti nel Paese di origine e le difficoltà concretamente prevedibili in caso di ritorno. La rilevanza di tali elementi deve essere valutata in rapporto alla situazione individuale, evitando presunzioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza, sulla provenienza geografica o sulle condizioni economiche generali del Paese. Una persona che abbia conservato relazioni familiari significative nel territorio di origine può trovarsi in una condizione differente rispetto a chi abbia progressivamente trasferito in Italia il centro effettivo della propria vita. Anche in questo caso, tuttavia, l’esistenza di legami residui con il Paese di origine non determina automaticamente l’esclusione della protezione. La questione rimane quella della proporzionalità dell’allontanamento rispetto alla concreta intensità delle relazioni personali tutelate.
Il principio di proporzionalità rappresenta il punto di raccordo tra la tutela della persona e l’interesse pubblico al controllo dell’immigrazione. La sentenza n. 29593 del 2025 non configura infatti il radicamento come una condizione capace di neutralizzare in ogni circostanza il potere statale di allontanamento. Le ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale possono assumere un rilievo prevalente, secondo i criteri previsti dall’ordinamento e alla luce delle circostanze concrete. La valutazione deve però conservare un carattere individuale. L’esistenza di un precedente penale o di un procedimento pendente non può essere trattata indistintamente come dimostrazione automatica di una pericolosità attuale in qualunque fattispecie. Occorre considerare la natura dei fatti, la gravità delle condotte, il contesto temporale e gli ulteriori elementi che la disciplina applicabile richiede di valutare. Allo stesso modo, l’assenza di precedenti penali non determina, isolatamente, il diritto al riconoscimento della protezione. Essa può contribuire alla ricostruzione complessiva della posizione personale senza sostituirsi all’accertamento dei presupposti sostanziali.
Da questa impostazione discende una conseguenza ulteriore: la valutazione del radicamento non può essere costruita mediante una contrapposizione astratta tra interesse individuale alla permanenza e interesse collettivo alla sicurezza. Il diritto dell’immigrazione richiede di verificare, nelle singole fattispecie, se le ragioni dell’intervento pubblico siano sufficienti a giustificare la compressione dei diritti fondamentali coinvolti. Tale valutazione non implica che ogni interesse personale debba prevalere. Esige che l’eventuale sacrificio della vita privata e familiare trovi una giustificazione concretamente riconoscibile e proporzionata. La presenza di un radicamento effettivo, anche progressivamente sviluppato, impone quindi un esame più articolato rispetto alla mera constatazione dell’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
La distinzione tra queste forme di tutela assume particolare rilievo nel contesto del nuovo quadro europeo sull’asilo. Il Regolamento (UE) 2024/1347, relativo alle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, e il Regolamento (UE) 2024/1348, che disciplina la procedura comune, si inseriscono nel percorso di armonizzazione avviato con il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. La disciplina europea mantiene distinta la protezione internazionale dalle ulteriori forme di soggiorno riconosciute dagli ordinamenti nazionali per motivi differenti. La protezione complementare italiana conserva pertanto una propria specificità, da ricostruire attraverso il rapporto tra il diritto interno, gli obblighi costituzionali e convenzionali e i limiti derivanti dall’ordinamento dell’Unione. L’applicazione del nuovo quadro europeo non consente di identificare automaticamente i presupposti della protezione speciale con quelli dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Tale distinzione emerge anche nella ricostruzione compiuta dalla Cassazione, che riconosce alla protezione complementare una funzione autonoma rispetto alle forme di protezione internazionale disciplinate dal diritto europeo. EUR-Lex
La specificità della protezione complementare consente di affrontare un problema teorico ulteriore: il rapporto tra il riconoscimento giuridico del radicamento e la possibile utilizzazione dell’integrazione come criterio di governo delle politiche migratorie. Si tratta di due prospettive collegate, ma concettualmente distinte. Nel primo caso, il giudice è chiamato a stabilire se l’allontanamento di una persona, alla luce della situazione già concretamente sviluppatasi, determini una lesione sproporzionata dei suoi diritti fondamentali. Nel secondo, il legislatore può interrogarsi sulla possibilità di predisporre strumenti attraverso i quali favorire, accompagnare e verificare i percorsi di integrazione. La seconda prospettiva non può essere automaticamente ricavata dalla prima. La circostanza che un determinato livello di radicamento possa costituire un limite all’allontanamento non significa che l’assenza del medesimo livello determini, per conseguenza necessaria, il diritto dello Stato di procedere all’espulsione. Le condizioni per il soggiorno e per l’allontanamento devono continuare a essere individuate nelle rispettive disposizioni normative e applicate nel rispetto delle garanzie previste.
Questa distinzione permette di collocare il rapporto tra integrazione e permanenza all’interno di una prospettiva giuridicamente più precisa. L’integrazione può assumere rilevanza quale obiettivo delle politiche pubbliche e, nei casi previsti dall’ordinamento, quale fatto giuridico idoneo a incidere sulla posizione individuale dello straniero. Le due funzioni non sono necessariamente sovrapponibili. L’ordinamento può legittimamente predisporre percorsi linguistici, formativi e civici, attribuendo loro conseguenze secondo criteri legislativamente determinati. Quando viene in rilievo una posizione protetta da norme costituzionali o convenzionali, tuttavia, il giudizio non può essere sostituito dall’applicazione meccanica di indicatori amministrativi. La protezione complementare rimane un istituto destinato alla tutela dei diritti fondamentali, la cui applicazione richiede l’accertamento delle circostanze personali e delle conseguenze dell’eventuale allontanamento.
Il tempo del procedimento introduce in questo quadro una particolare responsabilità istituzionale. La decisione amministrativa o giudiziaria interviene necessariamente dopo un periodo durante il quale la persona ha continuato a vivere, lavorare e sviluppare relazioni. L’autorità competente non può presumere che la posizione personale sia rimasta immutata. Deve valutare gli elementi pertinenti secondo le regole procedurali e sostanziali applicabili. Ciò non significa che il semplice protrarsi del procedimento attribuisca automaticamente un diritto al soggiorno, né che ogni attività compiuta durante l’attesa debba essere necessariamente considerata sufficiente. Significa riconoscere che il tempo trascorso assume rilevanza quando abbia concretamente contribuito alla formazione di una situazione tutelata dall’ordinamento. Il principio affermato dalla Cassazione impedisce precisamente che tale situazione venga esclusa dall’accertamento per una ragione puramente cronologica, legata al momento nel quale il radicamento si è formato.
Sul piano metodologico, ne deriva la necessità di distinguere la ricostruzione storica della permanenza dalla valutazione giuridica delle relazioni effettivamente sviluppate. La prima permette di collocare gli avvenimenti in una successione temporale. La seconda richiede di comprendere il significato che tali avvenimenti hanno assunto nella vita della persona e le conseguenze che un eventuale allontanamento potrebbe determinare. Il giudizio di protezione complementare deve pertanto essere fondato su una ricostruzione individuale, nella quale gli elementi documentali non vengono considerati come semplici indicatori numerici, ma come manifestazioni di una posizione personale complessa. La tutela riconosciuta dall’articolo 8 CEDU trova proprio nella concretezza delle relazioni individuali il proprio riferimento sostanziale.
La sentenza n. 29593 del 2025 consente, infine, di affrontare il rapporto tra accertamento del radicamento e natura della decisione giurisdizionale. La Corte di Cassazione si è pronunciata nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, enunciando il principio di diritto richiesto dal Tribunale di Venezia. Non ha direttamente riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno sulla base dei documenti prodotti nel giudizio di merito. La concreta applicazione del principio richiede quindi l’accertamento dei fatti rilevanti da parte del giudice competente. Tale precisazione impedisce di attribuire alla pronuncia un effetto che essa non possiede e permette di distinguere il valore nomofilattico del principio enunciato dall’esito della singola controversia. La distinzione è particolarmente importante nella successiva utilizzazione giurisprudenziale della sentenza, poiché l’affermazione della persistente tutela della vita privata e familiare non equivale al riconoscimento automatico della protezione in tutte le fattispecie nelle quali sia documentata un’attività lavorativa.
Conclusioni
La ricostruzione proposta consente di individuare nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29593 del 2025 un passaggio significativo nell’evoluzione della protezione complementare, con particolare riferimento alla rilevanza del radicamento maturato durante l’esame della domanda di protezione internazionale.
La pronuncia supera una possibile rappresentazione del procedimento come intervallo temporalmente e giuridicamente separato dalla vita personale del richiedente. Il tempo necessario all’accertamento amministrativo e giudiziario può coincidere con una fase nella quale si sviluppano rapporti sociali, lavorativi e familiari la cui rilevanza deriva direttamente dalla tutela riconosciuta ai diritti fondamentali.
Ne consegue che la durata della permanenza non costituisce, isolatamente, un presupposto sufficiente per il riconoscimento della protezione, ma neppure può essere considerata irrilevante quando sia stata accompagnata dalla formazione di un legame effettivo con la comunità nazionale.
L’integrazione progressiva assume così il significato di una condizione personale suscettibile di accertamento attraverso elementi concreti, la cui rilevanza deve essere valutata in relazione alle conseguenze dell’eventuale allontanamento.
La protezione complementare non viene trasformata in uno strumento generale di regolarizzazione fondato sul semplice decorso del tempo. Essa conserva la propria natura di istituto destinato a impedire che l’esercizio del potere statale determini, nelle circostanze previste dall’ordinamento, una lesione sproporzionata dei diritti fondamentali.
La distinzione tra permanenza cronologica e radicamento sostanziale rappresenta pertanto il punto centrale della ricostruzione.
Il primo costituisce un dato storico. Il secondo può assumere rilevanza giuridica quando sia dimostrato attraverso circostanze effettive e quando il suo venir meno, per effetto dell’allontanamento, risulti incompatibile con le garanzie costituzionali e convenzionali.
In questa prospettiva, il tempo del procedimento diventa giuridicamente significativo nella misura in cui abbia consentito la formazione di una vita privata e familiare effettivamente tutelabile.
È precisamente nella capacità di riconoscere tali trasformazioni, senza rinunciare al necessario bilanciamento con gli interessi pubblici, che la protezione complementare manifesta la propria funzione nel diritto dell’immigrazione contemporaneo.
Riferimenti normativi, giurisprudenziali e bibliografici
Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, sentenza 10 novembre 2025, n. 29593, R.G. n. 13309/2025, Presidente ed estensore Alberto Giusti, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, disposto dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 24 giugno 2025. Testo integrale: Corte Suprema di Cassazione — Sentenza n. 29593/2025.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 9 settembre 2021, n. 24413, in materia di protezione umanitaria, integrazione sociale e valutazione comparativa della situazione individuale. Testo: Cassazione, Sezioni Unite, n. 24413/2021.
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riferimento agli articoli 5 e 19. Normattiva — Testo Unico Immigrazione.
Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 maggio 2023, n. 50, con particolare riferimento all’articolo 7. Gazzetta Ufficiale — Decreto-Legge n. 20/2023.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 8, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Costituzione della Repubblica italiana, articoli 2, 3, 10, 29, 30, 31 e 117.
Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo alle norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. EUR-Lex — Regolamento 2024/1347.
Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione. EUR-Lex — Regolamento 2024/1348.
Luca Minniti, La Cassazione riafferma la tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo il Decreto Cutro, Giustizia Insieme, 14 novembre 2025. Contributo dottrinale.
Arianna Donatelli, La Cassazione ferma l’erosione della protezione complementare: la tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo il Decreto Cutro, Clinica Legale dell’Università degli Studi di Milano, 9 febbraio 2026. Contributo scientifico.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione.
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo.
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.