Studio Legale Egidio Oronzo

Studio Legale Egidio Oronzo Avvocato Patrocinante in Cassazione. Attività di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale

EREDITA'. LITIGI TRA FRATELLI.SCELTE E POSSIBILI SOLUZIONI.L'eredità è spesso causa di tensioni che sfociano in liti.I f...
07/03/2023

EREDITA'. LITIGI TRA FRATELLI.
SCELTE E POSSIBILI SOLUZIONI.

L'eredità è spesso causa di tensioni che sfociano in liti.

I fattori da cui originano i contrasti tra gli eredi fanno leva, di frequente, sui loro rapporti interpersonali: tesi e già logori.

Le motivazioni di tipo economico, non giocano sempre un ruolo decisivo, come si potrebbe pensare.

Tipico caso è quello del figlio che abbia assistito il genitore quando era in vita rispetto ad altri fratelli che se ne siano disinteressati, in tutto o in parte.

Oppure del genitore che - in vita - abbia donato danaro o altri beni in misura diversa rispetto agli altri figli e/o discendenti.

Ricorrente, infine: il mancato accordo sulla divisione dei beni ereditari.

C'è sempre chi vuol vendere ed incassare.
Chi, invece, vuol tenere o riflettere sul da farsi.

Le esigenze personali e familiari di ciascun erede sono sempre diverse ed il più delle volte incompatibili tra loro.

E' un dato di fatto.

Cosa fare in questi casi?

Qui di seguito una sintetica giuda informativa ed alcuni suggerimenti laddove fossi "chiamato alla eredità".

Dovrai tener conto, innanzitutto, che l'erede può essere:
- Legittimario.
Nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento: è la legge a stabilire le quote ereditaria spettanti ad ogni singolo erede.
- Testamentario.
Ossia designato tramite apposito testamento.

In ambedue i casi gli eredi non possono vedersi violata la quota di eredità riservata dalla legge.

Parliamo cioè della cosiddetta QUOTA LEGITTIMA.

In particolare:

La quota di legittima a favore del coniuge è:
- di 1/2 del patrimonio ereditario, se non ci sono figli;
- di 1/3, se oltre al coniuge c'è un solo figlio (al quale andrà un altro terzo);
- di 1/4, se oltre al coniuge vi sono due figli o più (ai quali andrà 1/2 del patrimonio ereditario, da ripartirsi equamente).

Se, pertanto, il testamento non rispetta le quote legittime degli eredi come sopra riportate: si ha lesione di detta quota.

Se invece non vi è alcun testamento la suddivisione avverrà per legge e senza possibilità di DEROGHE (modifiche).

In sostanza: a nessun erede sarà dato di poter modificare lo stato delle cose pensando di "meritare di più" di quanto, invece, preveda la legge.

Vediamo chi sono gli eredi.

Gli eredi, per la legge, sono:

- Il Coniuge ed i figli.
- Il Coniuge ed i genitori.
- Genitori e fratelli.
- Parenti prossimi fino al 6° grado.

Se coniuge e figli sono in vita: gli ulteriori parenti non saranno chiamati alla eredità.
A prescindere che il testamento lo preveda o meno.
Se cosi fosse il testamento potrà essere annullato.

Vediamo, allora, un caso tipico di annullamento del testamento.

Il defunto lascia tutti i suoi beni ad una sola persona.

L'annullamento dovrà, tuttavia, essere richiesto dagli altri eredi tramite apposita azione.

Se ciò non accade il testamento resta valido e spiega i suoi effetti.
Erediterà cioè la sola persona indicata nel testamento.

Ci sono ben dieci anni per promuovere l'azione di annullamento del testamento e recuperare la propria quota legittima.

LA DIVISIONE DEI BENI EREDITARI.

Se il bene ereditario diviene di comproprietà di due o più soggetti insorgono spesso dissidi e contrasti tra questi.

Tutti gli eredi, è pacifico, possono utilizzare e trarre beneficio dal bene ereditato in base al valore delle loro singole quote.

Ma è anche vero che spesso tutti vorrebbero decidere in modo diverso sulle sue sorti attuali o future di tali beni.

Si pensi al caso dell'appartamento ereditato da tre fratelli.

Due di essi vorrebbero entrambi abitarlo.
L'altro, metterlo a reddito con contratto di locazione.
.e se manca l'accordo?

La soluzione migliore è vendere il bene per dividere il ricavato.

In tal modo ognuno potrà reinvestire come meglio ritiene i proventi della vendita in modo del tutto autonomo.

Altra soluzione è quella dell'acquisto delle quote da parte di un erede si da diventare proprietario per intero del bene.

Gli altri eredi saranno liquidati e potranno a loro volta investire il ricavato come meglio credono.

Ma anche qui non mancano i contrasti.

Si pensi al caso in cui si debba trovare l'accordo sul valore delle quote da riscattare.

Chi propone di acquistare la quota propone 100 ma chi dovrebbe venderla chiede 150.

Il contrasto pare insanabile.

Si deve allora procedere in Tribunale tramite la richiesta di divisione della eredità.

E' questo un procedimento che parte con la stima dei beni e la successiva ripartizione su base dei valori delle quote.

Prima di intentare la causa civile sarà necessario provare a raggiungere l'accordo tramite la mediazione obbligatoria.

E' un procedimento che consente agli eredi di confrontarsi sulle possibili soluzioni dinnanzi ad un mediatore con l'assistenza del proprio avvocato.

Nel prossimo post tratteremo la questione relativa alla accettazione e rinuncia alla eredità.

Ciò per meglio esaminare e comprendere le valutazioni di convenienza che ogni singolo erede è tenuto a fare prima di assumere tale decisione.+

Esamineremo, inoltre, le incombenze relative alla apertura della successone tra cui, in primis, la denuncia di successione.

Per ogni necessità ed approfondimento della tematica in oggetto, il mio studio è a Tua disposizione.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MALE ESEGUITI. ECCO COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI.Hai commissionato lavori di ristrutturaz...
28/02/2023

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MALE ESEGUITI.
ECCO COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI.

Hai commissionato lavori di ristrutturazione ma l'impresa affidataria li ha eseguiti male?

Nonostante ciò.. l'impresa chiede di essere pagata?

Ecco una sintetica guida su come muoversi per evitare errori ed attivare le garanzie di legge.

Una prima distinzione da fare.

PER VIZI E DIFETTI RILEVATI A LAVORI IN CORSO.

Se ti accorgi di un vizio o difetto a "cantiere aperto" prendi contatti immediati con il Direttore dei Lavori e chiedi di fissare un sopralluogo congiunto con l'impresa edile.

Sarà il Direttore dei Lavori ad ordinare l'eliminazione del vizio o difetto all'impresa.
Pena la sospensione del pagamento dei lavori.
Ferma la possibile sostituzione della impresa inadempiente.

Procedi tramite segnalazione scritta.
Una e-mail o messaggio w.app in cui si documenti il vizio o il difetto anche tramite apposite foto.
Questo ti consentirà di conservare "traccia" della contestazione.

Stiamo parlando di vizi e difetti visibili "ad occhio".
Tipici esempi sono: l'errata pose delle piastrelle, colorazione pareti o altre problematiche analoghe.
Solitamente l'ordine di servizio impartito dal Direttore dei Lavori è sufficiente affinché l'impresa si adoperi per eliminarli.
Nessun costo sarà a Tuo carico ovviamente.

Ricorda: la verifica dei lavori in corso di opera è un Tuo diritto previsto dal Codice Civile all'art.1662.

Ti suggerisco di avvalerti di un direttore dei lavori che non abbia rapporti con l'impresa in modo da evitare possibili conflitti di interesse.

PER I VIZI E DIFETTI RILEVATI A FINE DEI LAVORI.

Situazione questa più complessa ma non priva di tutela.

Ricorda - innanzitutto - che hai diritto di verificare i lavori (anche) al momento della loro consegna.

Ciò, dovrà avvenire con il supporto tecnico del Direttore Lavori.

Presta molta attenzione in questa fase.
Il saldo a consuntivo vale come accettazione dei lavori!
Ossia in caso di pagamento a saldo: i lavori si considerano come esenti da vizi e difetti palesi.
Inoltre: se per una Tua scelta, rinunci alla verifica finale: l’opera si intende come accettata.
Conclusione: esercita sempre e comunque il Tuo diritto alla verifica per non pregiudicare i Tuoi diritti.

Ti starai chiedendo: e se i vizi e difetti NON sono visibili al momento della consegna dei lavori?

In questo caso, sono previste delle specifiche garanzie di legge a Tua tutela.

Ciò, a seconda che si tratti di:

1) Difformità e vizi dell’opera.
- Dovrai segnalarne l'esistenza alla ditta esecutrice entro 60 giorni dalla scoperta (art.1667 C.C.).
- Dovrai, inoltre, agire contro la stessa impresa entro e non oltre i due anni dalla conclusione dei lavori.
Queste difformità in genere fanno riferimento a forniture difettose di sanitari, pavimenti o crepe.
Problematiche non aventi natura strutturale ma più estetica.

2) Gravi difetti dell’opera-
Dovrai segnalarne l'esistenza alla ditta entro un anno dalla scoperta (art.1669 C.C.) tramite apposita denuncia.
In questo caso: la garanzia dura ben 10 anni dalla conclusione dell’opera.
Si tratta di problemi strutturali veri e propri che incidono sulla funzionalità e l'uso stesso della abitazione (muffa, infiltrazioni)

E' consigliabile incaricare un legale per formulare la denuncia dei vizi e difetti in ambedue casi per non pregiudicare le garanzie.

Tale denuncia andrà inviata alla ditta appaltatrice a mezzo di una puntuale descrizione dei vizi e difetti riscontrati con contestuale diffida alla loro eliminazione o indennizzo del loro controvalore.

Nota bene: anche il Direttore dei Lavori dovrà essere messo a conoscenza della denuncia poiché lo stesso potrebbe avere responsabilità concorrenti a quelle della impresa per omessa vigilanza del cantiere.

Altra domanda che è lecito porsi.

Se l'impresa appaltatrice dovesse rimanere inerte nonostante la ricezione della denuncia...?

Non vi sono alternative.

Dovrai procedere con la richiesta di un Accertamento Tecnico Preventivo davanti al Tribunale competente tramite Tuo legale di fiducia.
Si tratta di un procedimento molto rapido e spesso efficace.
Il Tribunale nominerà un perito che:
- stabilirà natura e causa dei vizi e difetti denunciati.
- quantificherà i costi per la loro eliminazione;
- determinerà responsabilità dell'impresa appaltatrice e del D.L.

Ecco allora che sulla base delle risultanze della perizia depositata innanzi al Tribunale: sarà molto più agevole definire la vicenda senza avviare alcuna causa contro impresa e direttore lavori.

Per ogni necessità di approfondimento il mio studio è a Tua disposizione.

CANI IN CITTA'. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'. TUTTI GLI ASPETTI LEGALI E PRATICI.Divenire proprietari di un cane è un mome...
15/02/2023

CANI IN CITTA'. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'.
TUTTI GLI ASPETTI LEGALI E PRATICI.

Divenire proprietari di un cane è un momento di gioia.
Molte sono le responsabilità e gli obblighi che ne derivano.

Qui di seguito, una breve guida pratica sugli aspetti legali e pratici di maggiore rilievo.

1) L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

E' il punto di partenza.
Si tratta di un obbligo stabilito dalle Legge n. 281\91 emanata per la "tutela degli animali e la prevenzione al randagismo".

L'iscrizione avviene tramite l'inserimento di un microchip cui è associato il numero di identificazione.
E' una operazione "indolore" eseguita da apposito veterinario.

Al numero assegnato corrisponderà il Tuo nome.
Sarà cosi possibile identificare l’appartenenza del cane.
Nei casi di smarrimento o (peggio) di abbandono dell'animale.

Questo sistema non assegna la proprietà "esclusiva" del cane.
Altre persone potranno occuparsene e riceverne la compagnia.
Si pensi al caso di una coppia o dei Tuoi stessi familiari.

Se cedi o affidi - anche per poco tempo - il Tuo cane ricorda di farne comunicazione alla autorità competente.
Pena: sanzioni.

2) LIBRETTO SANITARIO.

E' il suo "documento" di salute.
Attesta le vaccinazioni ed i richiami vaccinali.
La salute pubblica è importante.
Solo cosi si prevengono le malattie trasmissibili.
Presta dunque attenzione ed aggiornalo sempre.

3) VIAGGIARE CON IL NOSTRO CANE ALL'ESTERO.

Sono indispensabili:
- il certificato di iscrizione all’anagrafe canina;
- il passaporto che viene rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario.

Ogni paese potrà prevedere una disciplina specifica.
E' dunque opportuno informarsi prima di mettersi in viaggio.
Onde evitare di avere spiacevoli sorprese.
Specie al momento dell'arrivo nel paese in cui siamo diretti.

4) RESPONSABILITA' PER I DANNI CAGIONATI DAL TUO CANE.

Ne sei responsabile in base all'art. 2052 del Codice Civile.
In quanto proprietario o anche solo detentore (momentaneo).

Ciò significa che anche se l'animale non è tuo - perché Ti è stato affidato (anche per breve periodo) - le cose non cambiano.

Ecco perché dovrai stipulare una assicurazione a copertura dei danni sia alle cose che alle persone.
Pensa al caso tipico in cui il cane morda una persona.
O aggredisca un passante.
I rischi sono dunque molteplici e diversi.
L'indole del Tuo cane (docile o mansueta) non è certo valido motivo per sottovalutarli.

Stipula dunque una polizza che Ti assicuri:
- dai danni cagionati dal cane, anche se momentaneamente affidato a terzi (amici, parenti, familiari)
- da danni cagionati dal Tuo cane in caso di smarrimento.
Ossia laddove sia uscito dalla Tua sfera di custodia.

Non sottoscrivere polizze:
- con franchigie elevate.
L'assicuratore, infatti, non pagherà parte dell'indennizzo dovuto (esempio: una franchigia di 5000,00 € : significa che l'indennizzo sarà pagato solo per la parte che eccede questo importo).
La parte di indennizzo al di sotto di tale importo sarà a Tuo carico
- che limitino la copertura a casi specifici magari del tutto incompatibili con le Tue esigenze ed abitudini.

Pagare poco.. significa assicurarsi male.
Assicurarsi male significa pagare di tasca propria.

5) CANI IN CONDOMINIO. MOLESITE AI VICINI.
IL CANE ABBAIAO O DISTRUBA. COSA FARE.

Regola di base.
Nessun regolamento condominiale può vietare il possesso di un cane in appartamento.
Cosi è dall'anno 2013.

Dovrai, però, osservare le normali regole di convivenza.
Sono, invero, regole di prudenza.
Esempio: se passi per le scale o usi l'ascensore o sei nel cortile, utilizza museruola e guinzaglio.
Il Tuo cane è adorabile ma....mai dire mai.

Per i rumori e le molestie.
L'abbaiare del cane va contenuto il più possibile in condominio.
Specie nelle ore notturne.
Quiete e diritto al riposo sono diritti Tuoi e degli altri condomini.
I vicini potrebbero esasperarsi dal latrato del Tuo cane specie se nel ore notturne o di riposo.
Potrebbero allora i vicini promuovere azioni nei Tuoi confronti.
Previeni - con ogni possibile accorgimento - queste situazioni.
Si da evitare problemi o dissidi esasperanti.

6) IN CASO DI PARTENZA. LE RESPONSABILITA'.
A CHI AFFIDARCI.

Esistono strutture organizzate come pensioni per cani.
Attenzione ad affidarsi ai c.d. dog sitter improvvisati.

Ti rimando ai precedenti punti per ricordarTi che l'affidamento del tuo cane ad altre persone è scelta che va ben ponderata.

Se sei fuori città, per un luogo periodo.
Ti consiglio di stipulare una polizza specifica.
O verificare se il "pensionato" è in grado di rilasciarti questa garanzia "ad hoc" nel contratto che andrai a stipulare.

7) RISTORANTI, LOCALI E NEGOZI.
COME COMPORTARSI. AUTOBUS ALTRI MEZZI PUBBLICI

Non ci sono leggi a livello nazionale che possano vietare al Tuo cane di entrare in locali negozi o ristoranti.

Ma l'esercente potrebbe decidere di vietare l'ingresso ai cani richiamando la normativa locale.

Si va comunque sempre più verso un "sistema inclusivo".
Nel senso che vi sono aree dedicate al Tuo cane che l'esercente mette a disposizione.
In tal modo si accontentano tutti.
Si pensi alle spiagge o altre aree di verde pubblico.

Sui mezzi pubblici nessun divieto ma ricorda sempre di fargli indossare museruola e tenerlo a guinzaglio.

8 - AL SUPERMARKET O ALL'INTERNO DI NEGOZI DI "ALIMENTARI".

Accesso e permanenza sono - in linea di massima - vietati ai cani dove vi sono prodotti alimentari.

Ma il Ministero della Salute ha emanato una circolare che consente la possibilità di regolamentare l’accesso caso per caso.
A condizione che sia garantita la sicurezza e l'igiene.

CUSTODIA DI ANIMALI. SI ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO SE VI SONO IMMISSIONI MOLESTE PER I VICINI.

Quanti cani possiamo possedere se viviamo in un condominio?

Al quesito ha dato risposta l’ordinanza n. 1823/2023 della Corte di Cassazione che ha confermato una sentenza della C.D.A che aveva condannato un condomino a risarcire il danno causato ai vicini da rumori e cattivi odori causati da un numero elevato di animali (cani ed anche gatti) detenuti nella propria corte (giardino) limitandone il numero massimo a sei.

Questo il principio cui si ispira la sentenza: «il ricovero di un numero elevato di esemplari di animali genera un’immissione che non è generata da un uso ordinario per civile abitazione, bensì è un’attività di custodia e cura degli animali di competenza del Tribunale e del Giudice di Pace»

Il numero di animali che è dato di poter possedere dipende poi dalle dimensioni della proprietà e del giardino che devono essere tali da consentire il minor aggravio (in termini di molestie) possibile per i condomini.

Se hai necessità di approfondimento o consulenza in merito, il mio studio è a Tua disposizione.

Avv. Egidio Oronzo

NESSUN ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL'EX CONIUGE CHE RIFIUTA UNA PROPOSTA DI LAVORO SERIA E STABILE.Nulla è eterno. Tanto m...
07/02/2023

NESSUN ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL'EX CONIUGE CHE RIFIUTA UNA PROPOSTA DI LAVORO SERIA E STABILE.

Nulla è eterno.
Tanto meno lo è l'assegno di mantenimento del coniuge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 23 gennaio 2023 che ha ribadito il principio di autonomia e di responsabilità a cui i coniugi devono ispirarsi anche dopo la cessazione del matrimonio.

La fattispecie riguardava una donna che percepiva il suddetto assegno ma che aveva rifiutato una seria e stabile proposta lavorativa peraltro congrua con la sua formazione professionale.

In sostanza: la sentenza ritiene ben revocabile l’assegno di mantenimento dopo il divorzio:
- a chi effettua «spese voluttuarie» come già deciso da altra recente statuizione;
- a chi - anziché lavorare - si dedica a proprie attività personali o di svago forte della percezione dell'assegno di mantenimento.

PRELIMINARE CONCLUSO MA L'IMMOBILE E' ABUSIVO.IL MEDIATORE VA PAGATO LO STESSO.Hai sottoscritto un contratto preliminare...
20/01/2023

PRELIMINARE CONCLUSO MA L'IMMOBILE E' ABUSIVO.
IL MEDIATORE VA PAGATO LO STESSO.

Hai sottoscritto un contratto preliminare ma scopri che l'immobile è abusivo.
Dovrai comunque corrispondere le provvigioni al mediatore.

Cosi la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20132/2022

Tema centrale è: se vi siano obblighi specifici in capo al mediatore di rendere informativa sulla regolarità urbanistica e/o catastale.

O se si tratta di obblighi che gravano esclusivamente sul notaio?

Inoltre: se l'immobile non risulta "sanabile" la provvigione del mediatore non sarà dovuta?

La Corte di Cassazione conferma le ragioni del mediatore posto che con la conclusione del contratto si è costituito tra le parti un valido vincolo giuridico posto che la sanzione di nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, si applica ai soli atti di trasferimento aventi effetti reali.

Il mediatore, infatti, non è “tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere - nell'adempimento della sua prestazione - particolari indagini di natura tecnico-giuridica che ben possono essere demandare ad un tecnico perito della materia.

Le indagini tecniche, pertanto, andranno condotte separatamente tramite incarico ad un tecnico specializzato sovente identificato nel notaio che si occuperà del trasferimento.

Solo cosi si potranno evitare sorprese...

IL CANE AGGREDISCE? NE RISPONDE CHI "SE NE STAVA OCCUPANDO" E NON IL PROPRIETARIO "ASSENTE".Un parente o un amico ti ha ...
20/01/2023

IL CANE AGGREDISCE? NE RISPONDE CHI "SE NE STAVA OCCUPANDO" E NON IL PROPRIETARIO "ASSENTE".

Un parente o un amico ti ha affidato in custodia il proprio cane?

Bene sarà tenere conto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 37138/2022 che ha affrontato il tema.

In caso di aggressione (morso del cane a terzi) responsabile secondo la Suprema Corte è - infatti - chi detiene l'animale al momento del fatto e non chi è il proprietario.

Ribadisce la Cassazione che non può, peraltro, considerarsi evento imprevedibile quello in cui il cane aggredisca e morda soggetti terzi.

Anzi si tratta di rischio insito e come tale prevedibile e da scongiurare tramite apposite cautele.

Chi detiene un animale in situazioni in cui sono presenti terze persone è, perciò, tenuto ad assicurarlo col guinzaglio o la museruola.

In assenza di tali cautele si risponde per le lesioni che l'animale lasciato libero arreca ad altri.

In sostanza: la responsabilità del comportamento di un cane è riferibile a chi lo conduce con sé o se ne occupa.

Per la Cassazione, inoltre, non ha alcuna valenza il carattere o indole del cane che si voglia ritenere "mansueto"

L'obbligo della tenuta o meno a guinzaglio e museruola sussiste, a prescindere.

Da ultimo anche la pretesa distanza fisica del padrone dell'animale al momento della aggressione, non scrimina.

Anzi è ulteriore riprova della mancanza di cautela.

E' sempre bene valutare tali aspetti prima di assumersi la responsabilità di "detenere", fosse anche per poco tempo, il cane altrui.

REATO DI STALKING. NON RILEVA L'INTENTO DELL'AUTORE MA L'ANSIA INGENERATA NELLA VITTIMA.Lo ha stabilito la Corte di cass...
12/01/2023

REATO DI STALKING. NON RILEVA L'INTENTO DELL'AUTORE MA L'ANSIA INGENERATA NELLA VITTIMA.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 42856/2022 in base alla quale ai fini della configurazione del reato rilevano Il comportamento insistente, molesto e disturbante che ingenera un perdurante stato di ansia nella vittima, fino al punto di farle modificare le proprie abitudini di vita quotidiana.

A nulla rileva la pretesa prova dell'intento "non persecutorio" in capo parte all'autore che vorrebbe con ciò riportare la propria condotta nell'alveo del più tenue reato "di molestie o disturbo alla persona" previsto dall'art. 660 c.p.

Ai fini del reato di cui all'articolo 612 bis del C.P. hanno, infatti, rilevanza le ripercussioni di tipo psicologico ed esistenziale - se non occasionali - che si determinano nella vita del soggetto offeso.

FINANZIAMENTI. SE ESTINTI IN ANTICIPO SI HA SEMPRE  DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO.Cosi la Corte Co...
12/01/2023

FINANZIAMENTI. SE ESTINTI IN ANTICIPO SI HA SEMPRE DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO.

Cosi la Corte Costituzionale con la sentenze n. 263 del 22 dicembre 2022 con particolare riferimento ai contratti di finanziamento conclusi prima del 25 luglio 2021.

Sulla base della direttiva 2008/48/CE, argomenta la Corte: «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». Ovvero dei cosiddetti costi "ricorrenti" che sono a carico del cliente per la intera durata del contratto.

La sentenza garantisce, pertanto, l'uniformità sostanziale della nostra normativa con quella di diritto europeo.

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MATERNITÀ SURROGATA. RICONOSCIMENTO IN ITALIA PER I FIGLI NATI ALL'ESTERO.Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza...
11/01/2023

MATERNITÀ SURROGATA. RICONOSCIMENTO IN ITALIA PER I FIGLI NATI ALL'ESTERO.

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38162 del 30.12 2022 hanno stabilito che i nati all’estero da maternità surrogata dovranno essere riconosciuti in Italia come figli di entrambi i genitori e non ne sarà consentito il riconoscimento all’anagrafe mediante trascrizione dell’atto di nascita dello stato estero.

Cosi la sentenza: l’adozione in casi particolari “l’ordinamento italiano assicura tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico, ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, del suo rapporto con il genitore d’intenzione”

“Non si manifesta, in tal modo, alcuna insidiosa vicinanza alla logica del fatto compiuto, ma si guarda alla condizione materiale del minore e al suo interesse affinché l’accudimento prestato da colui che ha condiviso in concreto il progetto procreativo assuma, con la costituzione dello status, la doverosità tipica della responsabilità genitoriale”.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. CRESCE IL NUMERO DEI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE.Entrato in vigore il dlgs n. 150/202...
10/01/2023

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA. CRESCE IL NUMERO DEI REATI PERSEGUIBILI A QUERELA DI PARTE.

Entrato in vigore il dlgs n. 150/2022 cha attua la riforma in ambito penale. Divengono perseguibili a querela di parte tutti i reati la cui pena minima edittale non supera i due anni.

Ciò comporta che una serie di reati prima procedibili d’ufficio divengano oggi perseguibili solo a querela di parte.

Nulla cambia per i reati che interessano parte offesa minore di età o soggetto infermo o per beni lesi che siano appartenenti allo stato.

Restano, altresì, perseguibili d'ufficio i reati di violenza sessuale, stalking laddove connessi con reati diventati perseguibili a querela.

Ulteriori limiti riguardano la possibilità di ricorrere in appello avverso le sentenze per reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa emesse dopo il 30 dicembre

TERZO TRASPORTATO. RISARCISCE LA COMPAGNIA DEL VETTORE. COSI' LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE. La sentenza n....
10/01/2023

TERZO TRASPORTATO. RISARCISCE LA COMPAGNIA DEL VETTORE. COSI' LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

La sentenza n. 35318/2022, delle Sezioni Unite ha cosi stabilito:

“Deve pertanto ritenersi che – come sostenuto da Cass. 17963/2021 – nella cornice del giudizio configurato dall’art. 141 comma 1 cod. ass., in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.

In sostanza:Il terzo trasportato deve essere risarcito dalla compagnia del vettore a prescindere dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Trattasi di sentenza di notevole importanza atta e velocizzare e rendere assai più snella la procedura di risarcimento del danno del terzo trasportato.

COVID 2023. GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI.LE NOVITA'.La circolare 31.12.22 del Ministero della Salute ha aggi...
10/01/2023

COVID 2023. GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI.
LE NOVITA'.

La circolare 31.12.22 del Ministero della Salute ha aggiornato la disciplina anti Covid-19 per l’anno 2023 come segue:

1. I contatti stretti con soggetti confermati positivi verranno gestiti in auto sorveglianza ovvero con l’obbligo di indossare mascherine FFP2 sia al chiuso o in presenza di assembramenti.
Ciò, fino al quinto giorno successivo all’ultimo contatto stretto.
Test antigenico o molecolare solo in caso di sintomi.

2.Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico saranno sottoposte ad isolamento, secondo queste indicazioni:
- asintomatici e per coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento per soli 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
- per coloro che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni, in caso di test negativo.
- per i soggetti immunodepressi, l’isolamento terminerà a seguito di un periodo di 5 giorni purché sia stato eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Indirizzo

Via Farini 24
Bologna
40124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393404197485

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