Studio Legale Avv. Egidio Pignatelli

Studio Legale Avv. Egidio Pignatelli L'Avv. Vanta una esperienza ultraventennale.

Egidio Pignatelli è iscritto all'Albo dei Cassazionisti sin dal 28/09/'06 e si occupa di Civile, Penale ed Amministrativo oltre ad essere specializzato nel processo Tributario.

Ho il piacere di dialogare con il Giudice Dott. Alessandro Messina nella presentazione del suo secondo romanzo che tratt...
18/03/2025

Ho il piacere di dialogare con il Giudice Dott. Alessandro Messina nella presentazione del suo secondo romanzo che tratta un tema attuale.

Se amate il mare, Bisceglie vi aspetta
12/07/2022

Se amate il mare, Bisceglie vi aspetta

18/02/2022

Rispetto della forma e principio di conservazione degli atti

Controversia promossa in forma diversa da quella prevista dal d.lgs. n. 150 del 2011 – Salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 4 del citato decreto – Condizioni – Emissione dell’ordinanza di mutamento del rito – Necessità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 758 del 12.01.2022 pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l’atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso, il procedimento – a norma dell’art. 4 dello stesso decreto – è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente scelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all’esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all’atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione quando la legge prescrive il ricorso, o viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l’atto di citazione. (Fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada).

Trattasi della sentenza n. 758 del 12.01.2022.

13/01/2022

IL RILIEVO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO NELLA COLPA MEDICA
La sottoscrizione del consenso informatico non salvaguardia il medico da una sua eventuale responsabilità atteso che il consenso informato è destinato a fornire una specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito; pertanto, il consenso informato non è idoneo a superare specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento.

Tribunale di Teramo, sentenza 22 ottobre 2021, n. 936

Grazie Presidente Avv. Domenico Di Pierro per l'impegno profuso e per le belle foto
17/12/2021

Grazie Presidente Avv. Domenico Di Pierro per l'impegno profuso e per le belle foto

08/11/2021

I reiterati messaggi nel tempo possono integrare il reato di molestia
Con sentenza n. 37974 del 18/3/’21 la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'elemento materiale del reato di NOLESTIA è costituito dall'interferenza non accettata che altera dolorosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona (Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2005, n. 19718) e l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tanto da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Pertanto, ciò che rileva è l'invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione,

08/11/2021

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198 del 5/11/’21 è intervenuta affinché venisse rimeditato l'indirizzo formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, sull'incidenza che l'instaurazione della convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dell'ex coniuge, economicamente più debole, all'assegno di divorzio. Infatti, nell'orientamento più recente si attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto. Ma l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio. Hanno, inoltre, segnalato come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.

27/10/2020

SOSPENSIONE ACCANTONAMENTI STIPENDI OGGETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DALL'AGENZIA RISCOSSIONE

L’art.1, del D.L. n. 129/2020, al comma 2, interviene sull’art. 152, comma 1, del D.L. 34/2020, conv. con modif. dalla L. n. 77/2020, spostando il termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi
derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati
dall’Agente della riscossione prima della data di entrata
in vigore del D.L.n. 34/2020, se relativi a somme dovute
a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di
pensione e trattamenti assimilati.
Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del
D.L. Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà
le relative trattenute che riprenderanno, salvo
l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2
gennaio 2021
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 – 19 maggio 2020 – e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le
somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione

05/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, n.13903
Applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c. nella cessione di Azienda.

Finalmente, da qualche anno vi è un processo di forte revisione della normativa dell'art. 2560 c.c., che sta effettuando la giurisprudenza di questa Corte che ha dato già un forte segnale con la pronuncia di Cass., 10 dicembre 2019, n. 32134 ed, oggi con l'ordinanza citata innanzi la cui massima qui di seguito verrà riportata, dando finalmente la possibilità ai creditori di avere un'arma NON SPUNTATA contro il cessionario.

Ecco la massima:
"In ipotesi di cessione d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell'azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell'impresa cedente)."

Indirizzo

Via Carlo De Trizio (già Via Milano), 28
Bisceglie
76011

Orario di apertura

Lunedì 17:00 - 19:30
Mercoledì 17:00 - 19:30

Telefono

+390803968324

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