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12/10/2020

*DANNO CAGIONATO DA “ANOMALIA” STRADALE: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PROBATORI E PROVA LIBERATORIA PER LA P.A.*

Costituisce questione da sempre controversa la ripartizione degli oneri probatori in tema di danno causato da insidia stradale.
In particolare, la giurisprudenza, nel corso degli anni, dopo aver mostrato orientamenti ondivaghi in ordine alla riconducibilità della responsabilità della p.a. nell’alveo della responsabilità aquliana o dell’art. 2051 c.c., è ormai uniforme nel ritenerla sussumibile nella c.d. “responsabilità per cosa in custodia”.
Ebbene, nel solco di tale impostazione, va segnalato come, da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. III, con ordinanza n. 11096, ha nuovamente ribadito che non spetta al danneggiato fornire la prova dell’insidia o del trabocchetto, incombendo tale onere sul proprietario di strade, il quale deve, dunque, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto.
A tal riguardo, gli Ermellini hanno precisato, poi, che è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. In particolare, solo quando, nonostante la diligente attività di controllo, la situazione di pericolo si sia ugualmente verificata, il proprietario della strada potrà invocare a suo discarico il caso fortuito. Diversamente, come nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte nella sentenza in commento, la pubblica amministrazione risponderà dei danni patiti dall'utente della strada.

28/07/2020

*RISARCIBILE IL TRASPORTATO-PROPRIETARIO DI AUTO CON CONDUCENTE NON ABILITATO ALLA GUIDA*

Costituisce questione controversa, se il proprietario terzo-trasportato abbia diritto ad ottenere il risarcimento dall’impresa assicuratrice del suo veicolo, allorché alla guida vi sia un conducente non abilitato.
Sul punto è intervenuta in più occasioni la Corte di Giustizia Europea (da ultimo con sentenza del 17 marzo 2011), affermando che l'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli deve consentire a tutti i passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, di essere risarciti dei danni subiti, in quanto la loro posizione giuridica è sempre assimilabile ai terzi vittime dell'incidente. Il tutto con l’ulteriore corollario che l’assicuratore non può avvalersi di clausole che escludono la copertura assicurativa, a causa dell'utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo.
Di talché, finalmente aderendo all’interpretazione fornita in ambito comunitario, la Cass. Civile, sez. VI, con sentenza n. 1373 del 3 luglio 2020, ha riconosciuto che il proprietario del veicolo assicurato ha diritto al risarcimento anche quando è passeggero dello stesso veicolo al momento del sinistro (addirittura, nel caso di specie, al proprietario-terzo trasportato è stato risarcito il danno, seppur in via concorsuale, nonostante, al momento del sinistro viaggiasse sul cofano dell’autovettura).

17/06/2020

*COVID-19 E "LEGGE SALVA-SUICIDI": SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE PER IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA*

La grave situazione emergenziale, causata dalla diffusione del Covid-19, ha posto molti debitori nelle condizioni di non poter proseguire l’esecuzione del piano omologato, secondo le modalità e le scadenze precedentemente concordate.
Si tratta, evidentemente, di una questione di non secondaria importanza, laddove si consideri che l’inadempimento del piano potrebbe comportarne la decadenza e la conseguente conversione della procedura in liquidazione del patrimonio.
Ebbene, facendo riferimento al disposto dell’art. 13 comma 4 ter della legge 3/2012 (c.d. “legge Salva-Suicidi”) e al principio di carattere generale di cui all’art. 91, d.l. 17 Marzo 2020, n.18, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17.04.2020, ha concesso al debitore, che aveva perso il posto di lavoro a causa della contingenza epidemiologica, la sospensione dell’esecuzione del piano omologato, sul presupposto che la pandemia covid-19 costituisca una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

05/06/2020

*COVID-19 E RIMBORSO CONTRATTI TURISTICI: CHI NE HA DIRITTO?*

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha avuto importanti riflessi in ambito turistico.
In particolare, circa le conseguenze scaturenti dall’annullamento dei contratti di viaggio, causati dalla pandemia, il D.L. 18/2020 “Cura Italia” concede la facoltà agli operatori del settore di emettere voucher, di importo pari a quanto incassato, da utilizzare entro un anno dalla loro emissione.
Ma chi sono gli aventi diritto?
Sul punto, l’art. 88-bis elenca in maniera esaustiva i beneficiari, ricomprendendo:
- I viaggiatori diretti in località, sia italiane che estere, il cui raggiungimento è interdetto dalle vigenti misure di contenimento;
- I partecipanti a concorsi o ad eventi di qualsiasi natura annullati, sospesi o rinviati (es. meeting lavorativi, concerti, etc.);
- I soggetti in quarantena attiva;
- I contagiati;
- I destinatari di provvedimenti di divieto di allontanamento.
Tali soggetti potranno rivolgere le proprie istanze direttamente al tour operator o all’intermediario al fine di ottenere quanto dovuto.

04/06/2020

*VENDITA DI MASCHERINE A PREZZI ESORBITANTI: NON E’ REATO*

La vendita di mascherine a prezzi ingiustificati non integra l’illecito penale di “Manovre speculative su merci” ex art. 501-bis c.p., qualora la stessa non determini il rincaro sul mercato interno, requisito necessario affinché possa configurarsi la fattispecie incriminatrice de qua.
Tale principio è stato affermato dal Tribunale del riesame di Lecce, a seguito dell’indagine condotta dalla GdF di Lecce. In particolare, i militari sequestravano, presso la società cooperativa sanitaria “X”, n°1.997 mascherine, acquistate dalla s.r.l. “Y” a 1,22€ cad. rivendendole a 5,00€ cad., praticando un rincaro pari al 410%. Dalle analisi delle banche dati in uso dalla Guardia di Finanza, si accertava che lo stesso prodotto, acquistato dalla medesima s.r.l. veniva venduto, in 4 farmacie e parafarmacie, situate nello stesso Comune o in Comuni limitrofi, ad un prezzo che oscillava tra 1,80€ e 2,20€. Sennonché, proprio quest’ultimo fattore, lungi dal supportare la tesi accusatoria, ne ha, viceversa, escluso la rilevanza penale della condotta contestata, in quanto inidonea ad influenzare il comportamento degli altri operatori del settore in "una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato", ma neppure a livello provinciale o anche solo comunale.
Con tale motivazione, il Tribunale del riesame di Lecce, in data 21.04.20, ha accolto l’istanza di riesame proposta dalla difesa, disponendo il dissequestro di n°1.997 mascherine.

04/06/2020

*OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE: LA PRESENZA DI PIU’ PERSONE NON PUO’ ESSERE PRESUNTA*

L’art. 341-bis c.p. punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni”.
Con la sent. n. 13688/20, del 06.05.20, la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che, affinché possa configurarsi la fattispecie delittuosa de qua, è necessario che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere concretamente udite dai presenti, di guisa da generare nel pubblico ufficiale medesimo condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte.
Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, la presenza di più persone era stata erroneamente supposta dalla Corte d’Appello in secondo grado di giudizio, giacché “la presenza di più persone alla finestra”, così come contestato nel caso di specie, in assenza di elementi concreti dai quali desumere che queste fossero in grado di percepire le espressioni oltraggiose, è inidonea a configurare l’ipotesi di cui all’art. 341-bis c.p.
Con tale motivazione, la sesta sezione penale della Corte Suprema di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, pronunciando l’assoluzione dell’imputato poiché il fatto on sussiste, in relazione alla ripetuta imputazione.

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