12/10/2020
*DANNO CAGIONATO DA “ANOMALIA” STRADALE: RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PROBATORI E PROVA LIBERATORIA PER LA P.A.*
Costituisce questione da sempre controversa la ripartizione degli oneri probatori in tema di danno causato da insidia stradale.
In particolare, la giurisprudenza, nel corso degli anni, dopo aver mostrato orientamenti ondivaghi in ordine alla riconducibilità della responsabilità della p.a. nell’alveo della responsabilità aquliana o dell’art. 2051 c.c., è ormai uniforme nel ritenerla sussumibile nella c.d. “responsabilità per cosa in custodia”.
Ebbene, nel solco di tale impostazione, va segnalato come, da ultimo, la Corte di Cassazione, sez. III, con ordinanza n. 11096, ha nuovamente ribadito che non spetta al danneggiato fornire la prova dell’insidia o del trabocchetto, incombendo tale onere sul proprietario di strade, il quale deve, dunque, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto.
A tal riguardo, gli Ermellini hanno precisato, poi, che è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. In particolare, solo quando, nonostante la diligente attività di controllo, la situazione di pericolo si sia ugualmente verificata, il proprietario della strada potrà invocare a suo discarico il caso fortuito. Diversamente, come nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Suprema Corte nella sentenza in commento, la pubblica amministrazione risponderà dei danni patiti dall'utente della strada.