LAW Change Lawyers

LAW Change Lawyers Law change lawyers ha l'obiettivo di promuovere il cambiamento connessi alle professioni legali

06/08/2026

FONDO GARANZIA UNDER 35: UNA BUONA IDEA CONTRO IL PROBLEMA SBAGLIATO?

Il Comune di Bergamo ha appena lanciato il Fondo Garanzia Under 35: fino a 5.000 € a copertura di morosità, danni e spese condominiali non versate, per chi affitta a canone concordato ai giovani beneficiari del Fondo Abitare.

È una misura intelligente, perché interviene su una paura reale: il rischio di trovarsi con un inquilino moroso è tra i motivi più citati dai proprietari che preferiscono tenere un immobile sfitto piuttosto che affittarlo a canone calmierato.

Ma i numeri della prima edizione del Fondo Abitare raccontano un problema diverso da quello che la garanzia può risolvere. Su 213 domande, solo 94 rispettavano i requisiti. Di queste, appena 40 sono arrivate a un contratto firmato. Il 56% dei giovani ammessi non ha trovato casa — non perché gli manchino i requisiti, ma perché la casa, semplicemente, non c'è.

E qui il quadro si allarga. A Bergamo quasi un immobile su tre viene comprato per investimento, non per abitarci. Gli annunci di vendita superano di 2,6 volte quelli in affitto. Gli affitti brevi turistici sono cresciuti del 74% in sette anni, con un giro d'affari da 30 milioni di euro. I canoni di mercato sono saliti del 52% dal 2019 — il doppio della crescita dei prezzi di vendita.

In questo contesto, chi possiede una casa a Bergamo ha oggi almeno tre alternative più redditizie del canone concordato pluriennale: tenerla come investimento, affittarla su Airbnb, o venderla.

Ma va detto con onestà: per una parte dei proprietari, la garanzia produce una convenienza reale e non trascurabile. È gratuita, si somma alla cedolare secca al 10% e alle riduzioni IMU già esistenti, e i primi dati di monitoraggio non mostrano casi di morosità tra i beneficiari — segno che il rischio percepito è più alto di quello reale. Per il piccolo proprietario avverso al rischio — probabilmente la maggioranza a Bergamo — questo pacchetto pesa, e non poco.

Il limite non è che la misura non funzioni. È che funziona sul segmento sbagliato per risolvere la scarsità: agisce sui proprietari già propensi ad affittare, ma non tocca chi sta drenando l'offerta — investitori e operatori professionali degli affitti brevi, per cui il rischio di morosità non è la variabile decisionale, mentre il rendimento comparato lo è.

Il Comune sta anche investendo altrove, con il nuovo campus universitario alle ex caserme Montelungo-Colleoni: oltre 450 posti letto per studenti, pronti però solo dal 2028. Un tassello utile, ma con un orizzonte lungo rispetto all'urgenza di oggi.

La domanda che come giuristi dovremmo porci non è se questa misura funzioni — funziona, per chi era già orientato al concordato. È se basti a spostare chi oggi sceglie altro: qui la leva è probabilmente altrove, nella regolazione degli affitti brevi e nel rendere il lungo periodo competitivo anche per chi ragiona solo in termini di rendimento.

Prevenire un problema significa anche avere il coraggio di guardare oltre la prima causa che si vede.

01/08/2026

Italian attorney (superior courts) | Economic criminal law, 231 compliance & AI Act

I help organizations navigate the intersection of criminal liability, regulatory compliance, and emerging technology law.

→ Corporate compliance & 231 organizational models
→ Anti-mafia preventive measures & asset confiscation (D.Lgs. 159/2011, EU Directives 2014/42 & 2018/1805)
→ EU/Italian AI Act & NIS2 regulatory frameworks
→ Judicial administration of seized and frozen assets, in collaboration with an Italian court

Background as a CEO and a Master’s in audit and internal controls shape how I approach legal problems: not just compliant, but operationally sound.

I write and speak on legal change under the “Law Change Lawyer” banner — where regulation, technology, and practice intersects

DECRETO SICUREZZA Il parlamento espressione dello Stato ha deciso di partire da un presupposto diverso: non più “dimostr...
25/07/2026

DECRETO SICUREZZA
Il parlamento espressione dello Stato ha deciso di partire da un presupposto diverso: non più “dimostriamo che poteva capire”, ma “presumiamo che potesse capire, salvo prova contraria”.
Sembra una sfumatura tecnica. Non lo è.
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio interviene sull’art. 98 del codice penale: la capacità di intendere e di volere dei minori tra 14 e 18 anni non sarà più accertata caso per caso, ma presunta. L’onere della prova si sposta, il problema non è ideologico. È strutturale.
Il sistema attuale non stava “assolvendo troppo”: i proscioglimenti per immaturità erano già scesi da 256 nel 2004 a 60 nel 2024. La magistratura minorile applicava questa causa di esclusione con estrema parsimonia. I dati non raccontano un sistema permissivo — raccontano un sistema che già funzionava per eccezioni rare.
Quello che la riforma sposta non è la severità della pena. È il baricentro dell’accertamento. L’art. 27 Cost. impone che la responsabilità sia personale — cioè verificata, non presunta. L’art. 31 impone allo Stato di proteggere lo sviluppo di chi non ha ancora concluso la propria formazione. Trasformare l’eccezione in regola, in una materia dove il bene protetto è proprio l’incompiutezza evolutiva, non è un aggiustamento procedurale. È un cambio di filosofia. Quindi se non chai i soldi per una valutazione sulla personalità e psicologica sei punito a prescindere.
Il vero problema del disagio minorile raramente nasce nell’aula del tribunale per i minorenni. Nasce prima — nel radicamento mancato, nell’assenza educativa, nella distanza tra un ragazzo e gli adulti che dovrebbero orientarlo. Rispondere a un fallimento educativo con un automatismo processuale non risolve il fallimento. Lo trasferisce al giudice, con qualche mese di ritardo.
La domanda che pochi si fanno prima di applaudire o condannare questa riforma è la più scomoda: stiamo cercando giustizia, o stiamo cercando una risposta che sembri giustizia?

21/07/2026

LEGITTIMA DIFESA A CHI MI ASSOMIGLIA
Un uomo ha ucciso due rapinatori che stavano già scappando, in auto, quando il pericolo era finito. Non io: lo dice la Cassazione, condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Eppure Meloni, Salvini e Vannacci lo hanno difeso pubblicamente anche dopo la sentenza. Salvini ha detto che chiederà la grazia a Mattarella.

Un uomo è morto sotto contenimento della polizia, urlando, prima ancora che arrivasse l’autopsia. E chi? “Era in stato di agitazione.”

Notate la differenza: per un condannato in via definitiva per duplice omicidio, si invoca il diritto alla difesa oltre la sentenza. Per un uomo morto senza processo, prima ancora dell’autopsia, si invoca già la giustificazione.

Non è una questione di destra o sinistra. È una questione di coerenza: o si aspettano sempre i fatti, per tutti, prima di stabilire chi ha ragione — oppure si ammetta che le regole cambiano a seconda di chi sta da una parte e chi dall’altra della pi***la, o del ginocchio a terra.

La legge dovrebbe essere una sola. La pietà per chi resta, pure. Il resto è scelto a seconda della convenienza politica del momento

19/07/2026

@@@ la legalità 👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓👨‍🎓
Il 19 luglio 1992 è una di quelle date che per chi ha vissuto il diritto e la giustizia in Italia non è solo cronaca, è una ferita che ha segnato una generazione intera di avvocati, magistrati, e in fondo dell’intero paese.

Il fatto che io abbia iniziato la professione proprio in quegli anni — superando il concorso nell’ottobre ‘91, muovendo i primi passi da avvocato mentre la mafia colpiva al cuore lo Stato con le stragi di Capaci e via D’Amelio — rende quel ricordo ancora più personale. Non è solo storia che si studia sui libri: è la cornice in cui ho costruito la mia identità professionale. Chi ha iniziato a esercitare in quel periodo porta con sé, credo, una consapevolezza particolare del significato della legalità, del prezzo che alcuni hanno pagato per difenderla.

24/06/2026

Quando la confisca produce un secondo danno: anatomia di un bando che non capisce ciò che vende
Una vicenda recente, di cui ho seguito da vicino l'evoluzione tecnica, mi induce ad alcune riflessioni di sistema sulla gestione dei beni confiscati quando l'oggetto della confisca non è un bene fungibile, ma un'azienda titolare di una concessione di servizio pubblico essenziale.
Lo schema è noto, e ricorre in più settori: trasporti locali, gestioni demaniali, licenze contingentate, attività sanitarie convenzionate. In tutti questi casi, l'attività confiscata non vale solo per il suo patrimonio aziendale. Vale soprattutto per la concessione amministrativa che la abilita all'esercizio di una funzione pubblica. Senza quella concessione, l'azienda è un guscio.
Eppure, nella prassi delle vendite giudiziarie successive a confisca, si continua a procedere con il criterio del massimo rialzo — come se l'oggetto fosse un immobile, un'auto, una partecipazione societaria qualsiasi. La perizia di stima spesso non accessibile agli interessati. Le normative settoriali non vengono richiamate nei bandi. Il dialogo con i principi pubblicistici — quelli che disciplinano la selezione del concessionario — è semplicemente assente.
Questa impostazione è giuridicamente discutibile e gestionalmente miope.
Giuridicamente. Quando un Comune mette in gestione o in vendita un servizio pubblico, applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): prezzo + piano gestionale + qualità del servizio + investimenti + professionalità dell'operatore. È il principio che governa il rapporto tra patrimonio pubblico e operatore privato. Per coerenza sostanziale — e in armonia con i principi del Codice Antimafia (art. 48 D.Lgs. 159/2011, che destina i beni confiscati a finalità di interesse pubblico) — la stessa logica dovrebbe presiedere alla vendita giudiziaria di un bene che porta con sé una concessione di servizio pubblico. Il bene torna al circuito legale, sì, ma deve tornarvi in condizioni che ne assicurino la funzione, non solo il valore monetario di realizzo anche in presenza di creditori privati.
Gestionalmente — ed è qui che sta il punto più trascurato. Aggiudicare un servizio pubblico al doppio del valore di perizia, in regime di asta competitiva senza valutazione di sostenibilità del piano gestionale, genera un effetto a catena di danni prevedibili:
• il nuovo titolare entra nel rapporto con un'esposizione finanziaria che assorbirà per anni l'intero margine operativo;
• nessun margine resta per gli investimenti che la qualità del servizio richiede;
• nessun margine per la retribuzione adeguata del personale qualificato — figura tecnicamente obbligatoria, non comprimibile;
• nessun margine per la scontistica sui beni di libera vendita a favore della popolazione utente.
Anzi — e qui sta la conseguenza che pochi vedono — per mantenere la qualità del servizio che la concessione impone, il nuovo titolare sarà costretto a incrementare i prezzi dei beni e prestazioni a libera determinazione (quelli non regolati dal tariffario pubblico). È matematica elementare di conto economico: se la rata bancaria assorbe i flussi attesi comprimi il costo del personale qualificato, la qualità del servizio convenzionato, l'unica leva residua è il pricing del libero. Il sovrapprezzo dell'asta si trasferisce al cittadino utente.
La confisca, nata per riparare un danno alla collettività, finisce per rigirare il conto sulla comunità servita.
Il punto sistemico più inquietante. In molte di queste vicende, all'origine del reato che ha condotto alla confisca si trova esattamente la stessa dinamica patologica: una acquisizione a prezzo fuori mercato, che genera in capo all'acquirente una pressione finanziaria insostenibile, che lo spinge a comportamenti irregolari per recuperare i margini perduti. La storia è documentata in più procedimenti. Si paga troppo per entrare in una concessione; non si rientra; si truccano i conti, si gonfiano i rimborsi, si frode il sistema pubblico. Arriva la confisca. E con la confisca, una nuova vendita al massimo rialzo che riproduce esattamente il difetto strutturale di partenza, semplicemente con un nuovo soggetto al posto di quello uscito.
Il sistema, in altri termini, non impara dai propri errori. Anzi: li replica, perché la procedura esecutiva della confisca non è dialogante con la normativa di settore, e perché la predisposizione tecnica di questi bandi è spesso affidata a professionalità senza specifica competenza gestionale del settore di riferimento. Si producono documenti formalmente regolari e sostanzialmente miopi — documenti che non vedono, perché non sanno vedere, le conseguenze economiche del proprio impianto.
La responsabilità tecnica. Predisporre un bando per la vendita giudiziaria di un'azienda titolare di concessione di servizio pubblico richiede competenze precise:
• conoscenza della normativa di settore, perché il bene è anomalo rispetto agli standard delle vendite giudiziarie;
• capacità di valutare l'impatto delle clausole di aggiudicazione sui flussi di cassa attesi e quindi sulla sostenibilità della titolarità futura;
• visione pubblicistica della destinazione del bene, perché — ex art. 48 D.Lgs. 159/2011 — non si tratta di liquidare una voce dell'attivo, ma di restituire al circuito legale un bene la cui funzione resta pubblica;
• esperienza gestionale concreta del settore specifico, non desumibile da manuali.
In assenza di tali competenze, l'esito è quello che abbiamo davanti: aste al doppio del valore reale, professionalità sotto stress, qualità del servizio compromessa, prezzi che salgono a danno della comunità, sostenibilità che vacilla. E — non secondariamente — il rischio che il nuovo titolare, sotto la pressione finanziaria dell'esposizione, reiteri la patologia che la confisca avrebbe dovuto estinguere.
Una considerazione conclusiva. Da operatore del settore con esperienza diretta nella gestione di realtà comparabili, avevo manifestato interesse all'operazione. Non vi ho partecipato. Proprio perché la valutazione tecnica che avevo svolto — sulla normativa applicabile, sulla congruità della base d'asta, sulla sostenibilità della rata bancaria rispetto ai flussi reali del compendio — mi diceva che l'impianto era non-compliant e che il prevedibile esito al rialzo avrebbe reso l'operazione strutturalmente insostenibile per chiunque vi entrasse con criteri imprenditoriali seri.
Mi dispiace essermi visto confermare la diagnosi. Mi dispiacerà ancora di più se questa modalità di gestione delle confische si consoliderà come prassi — perché i danni che ne derivano non sono teorici e non sono nemmeno transitori. Restano nel territorio per anni. Li paga, sempre, la comunità.
La gestione dei beni confiscati non è esecuzione burocratica. È processo complesso che richiede dialogo tra norma penale, norma di settore, principi pubblicistici e competenze gestionali concrete. Quando questo dialogo manca, la confisca smette di essere strumento riparatorio e diventa moltiplicatore di danno — e moltiplicatore di quei medesimi meccanismi patologici che avrebbe dovuto interrompere.
Ne riparleremo. Spero anche con chi questi bandi predispone.

21/06/2026

@@
La stanchezza

C’è un momento, verso sera, in cui l’avvocato guarda lo schermo e non riesce più a leggere. Non perché sia tardi. Non perché manchi la luce. È che le parole hanno smesso di avere peso.

È una stanchezza particolare. Non è quella del corpo dopo uno sforzo fisico — quella si riconosce, si rispetta, passa con il sonno. Questa è diversa. È la stanchezza di chi ha tenuto tutto insieme per tutto il giorno. I problemi degli altri. Le scadenze degli altri. Le paure degli altri.

L’avvocato impara presto a non mostrare incertezza. Il cliente ha bisogno di certezze, o almeno di qualcuno che sembri averle. E così si costruisce, anno dopo anno, una competenza nell’apparire solidi anche quando non lo si è del tutto.

È un lavoro doppio. E nessuno lo conta.

Si parla molto, oggi, di tecnologia che trasforma la professione. Di AI che analizza contratti, di software che anticipa sentenze. Forse è vero. Ma nessuno strumento alleggerisce il peso di una telefonata difficile. Nessun algoritmo siede accanto a un cliente che ha perso tutto e deve capire cosa fare.

Quella parte resta umana. Interamente.

E allora forse la domanda non è come rendere l’avvocato più efficiente. È come restituirgli il diritto alla stanchezza. Riconoscerla. Nominarla. Senza che diventi debolezza.

L’AI entra negli studi legali. E ora?Negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale ha bussato alla porta di ogni studio ...
14/06/2026

L’AI entra negli studi legali. E ora?

Negli ultimi mesi, l’intelligenza artificiale ha bussato alla porta di ogni studio legale. Strumenti che analizzano contratti in pochi secondi, assistenti virtuali che ricercano giurisprudenza, software che redigono prime bozze di atti. La domanda non è più “arriverà?” — è già qui. La domanda è: come la gestiamo?
Le opportunità sono reali.
L’AI permette di lavorare su volumi di documentazione impensabili fino a ieri, riduce i tempi di ricerca, abbassa i costi operativi. Per i professionisti che la adottano con intelligenza, è un moltiplicatore di capacità. Chi la ignora rischia di rimanere indietro — non perché l’AI sostituisca il giurista, ma perché un giurista che usa l’AI potrebbe farlo meglio e più velocemente.
Ma i rischi non vanno sottovalutati.
L’AI non conosce il contesto. Non ha responsabilità professionale. Non firma. Può produrre errori presentati con grande sicurezza — il cosiddetto hallucination problem — e in ambito legale un errore non verificato può costare caro al cliente e alla reputazione del professionista.
C’è poi la questione della riservatezza: quali dati stiamo caricando su questi sistemi? Sono davvero protetti? Il GDPR non è andato in vacanza solo perché l’AI è arrivata.

Il punto è la responsabilità.

L’AI è uno strumento. La firma in calce all’atto, il parere legale, la strategia difensiva — restano umani. E con loro, la responsabilità. Il professionista legale che usa l’AI deve capirne i limiti, verificarne gli output, e mantenersi aggiornato su un quadro normativo — l’AI Act in primis — che si sta evolvendo rapidamente.

Integrare l’AI nello studio non significa delegare il ragionamento giuridico. Significa amplificarlo, con consapevolezza.

Hai domande su come l’AI Act impatta la tua attività professionale o aziendale?scrivi 👩‍🎓💰

13/06/2026

Ho ricevuto nell’ultimo periodo un numero imbarazzante di proposte di “partnership”.
Tutte con un tratto comune: qualcuno che mi adula, mi dice che il mio CV è straordinario, che non vede contrapposizione di competenze, che insieme potremmo fare grandi cose.
Poi arriva il dettaglio: 1.200 euro al mese per la postazione. Sala riunioni a parte.
Quindi riepiloghiamo: tu mi lusinghi, io ti pago. Questa non si chiama partnership. Si chiama affitto con narrazione.

12/07/2025

CHIARA : quando la giustizia domestica diventa strumento di oppressione
Il caso CHIARA: quando la giustizia domestica diventa strumento di oppressione di Pietra Triscari avvocato Tag: violenza psicologica, abuso economico, mobbing giudiziario, tutela del minore, Convenzione di Istanbul
"La violenza domestica non è solo un atto. È un sistema." – Convenzione di Istanbul, art. 3
Un caso emblematico di abuso “legale” Chiara non ha lividi da mostrare. Non c’è stato uno schiaff o, né una minaccia esplicita. Ma ciò che ha subito — e continua a subire — rientra a pieno titolo in quelle che la Convenzione di Istanbul chiama “forme di violenza economica e psicologica all’interno della famiglia”. La sua vicenda, attualmente all’esame del Tribunale, è paradigmatica. Una separazione che si è trasformata in una strategia sistematica di logoramento economico, giudiziario ed emotivo, in un contesto di forte disparità di potere tra i coniugi.
Il potere economico come strumento di controllo. Chiara lavora come impiegata amministrativa guadagna 15 mila euro l’anno. Il marito, dirigente guadagna oltre 160.000 euro l’anno. Ma non si limita a guadagnare di più: ha usato la sua posizione per gestire tutti i fl ussi fi nanziari familiari, accumulare benefi ci fi scali,ha intestato mutui e fi nanziamenti alla coniuge che non avrebbe mai potuto pagare per poi pignorare ogni risorsa della moglie.
Ha ottenuto: - il pignoramento dei conti correnti, - il pignoramento delle auto, anche quelle cointestata per eredità, - la segnalazione in centrale rischi della ex coniuge, - l’assegnazione dei crediti fi scali della ristrutturazione della casa familiare (pur essendo in comproprietà), - azioni giudiziarie continue (civili e penali), alcune già riconosciute come “strumentali”.
Il tutto senza che fi nora il sistema giudiziario sia riuscito a fermare questa spirale.
Quando la legge diventa un’arma: il mobbing giudiziario Il termine non è ancora recepito a pieno nel nostro ordinamento, ma la dottrina inizia a parlarne: mobbing giudiziario. Signifi ca usare in modo distorto gli strumenti processuali per logorare l’avversario, in questo caso l’ex coniuge economicamente più fragile. Nel nostro ordinamento l’unico istituto che si avvicina è l’azione di emulazione.
Nel caso di Chiara: - oltre 33.000 euro spesi dal marito solo in spese legali per sostenere tutte le azioni volte a togliere ogni risorsa a Chiara; - svariate azioni giudiziarie per recuperare importi irrisori rispetto alle spese liquidate; - tentativi multipli di farle attribuire disturbi psichiatrici inesistenti; - perfi no una valutazione medica per danni residuati dall’asportazione di un lipoma cerebrale mai eseguita, ma presentata come prova della sua “inadeguatezza” .
Tutto questo senza una vera condanna per violenza, perché la violenza psicologica non lascia referti. Ma lascia tracce profonde nella psiche e nel corpo: Chiara ha sviluppato ipertensione cronica, cadute da rialzi pressori, panico notturno. E i suoi fi gli — due adolescenti — sono cresciuti in un clima di controllo e manipolazione.
Un altro elemento centrale è l’ossessione del marito per un presunto tradimento. Per oltre un anno, ha ingaggiato un’agenzia investigativa privata che ha pedinato Laura sistematicamente, nel tentativo di trovare prove di una relazione extraconiugale. L’agenzia, tuttavia, non ha prodotto alcun riscontro oggettivo. Nonostante ciò, la pressione psicologica esercitata sulla donna è stata tale da indurla, in un momento di esasperazione, ad ammettere l’esistenza di una relazione aff ettiva con un terzo uomo — intesa come legame emotivo, non fi sico — che è stata però interpretata e diff usa giudiziariamente come una relazione amorosa a tutti gli eff etti. Il presunto “tradimento” è diventato l’ossessivo leitmotiv di tutte le azioni legali dell’uomo, ripetuto e sottolineato in ogni atto processuale, come strumento per consolidare la propria posizione di “vittima” e giustifi care l’intera escalation giudiziaria. Il paradosso della “buona paternità” Il padre è descritto dai servizi sociali come aff ettuoso, presente, impegnato nella vita del fi glio ma non vede la fi glia. Ma il quadro restituito dalle testimonianze parla di un controllo ossessivo: pianifi cazione rigida di ogni impegno del fi glio, isolamento da coetanei, gestione minuziosa della vita scolastica e sportiva, interferenze nei momenti madre-fi glio.
Il fi glio minore, risulta emotivamente spento, incapace di esprimere desideri propri, sempre accondiscendente: vittima inconsapevole di una forma di gaslighting genitoriale.
La fi glia, oggi maggiorenne, rifi uta ogni rapporto con il padre continua a fare un lungo percorso psicoterapico. Anche questo, ignorato nelle valutazioni giudiziarie e ha dichiarato che il padre è “malato”.
Il sistema giustizia e la sua impotenza strutturale. Il caso dimostra ancora una volta che il nostro sistema giudiziario non è attrezzato a riconoscere la violenza domestica nelle sue forme più sofi sticate: - Non esistono criteri chiari per riconoscere la violenza economica all’interno del diritto di famiglia. - La violenza psicologica viene quasi sempre ridotta a “confl ittualità tra ex”. - La voce dei minori viene ascoltata in modo formale, spesso fi ltrata proprio dal genitore dominante. - Le disuguaglianze economiche tra coniugi non vengono compensate da strumenti effi caci di tutela processuale.
La stessa Convenzione di Istanbul, ratifi cata dall’Italia nel 2013, prevede espressamente la necessità di contrastare ogni forma di abuso di potere domestico, anche quando agisce attraverso le leve economiche o giudiziarie. Ma la sua applicazione resta debole e frammentaria.
Chiara chiede: - La nomina di un curatore speciale per il fi glio minore. - Una consulenza tecnica sulla personalità del padre. - Il riconoscimento formale della violenza psicologica ed economica subita. - L’adozione di provvedimenti risarcitori e sanzionatori verso l’ex coniuge. - Il diritto a difendersi ad armi pari.

Indirizzo

Sant'Antonino N. 3
Bergamo
24122

Orario di apertura

Lunedì 03:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 03:15 - 18:30
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

+393316816577

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando LAW Change Lawyers pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a LAW Change Lawyers:

Condividi