24/06/2026
Quando la confisca produce un secondo danno: anatomia di un bando che non capisce ciò che vende
Una vicenda recente, di cui ho seguito da vicino l'evoluzione tecnica, mi induce ad alcune riflessioni di sistema sulla gestione dei beni confiscati quando l'oggetto della confisca non è un bene fungibile, ma un'azienda titolare di una concessione di servizio pubblico essenziale.
Lo schema è noto, e ricorre in più settori: trasporti locali, gestioni demaniali, licenze contingentate, attività sanitarie convenzionate. In tutti questi casi, l'attività confiscata non vale solo per il suo patrimonio aziendale. Vale soprattutto per la concessione amministrativa che la abilita all'esercizio di una funzione pubblica. Senza quella concessione, l'azienda è un guscio.
Eppure, nella prassi delle vendite giudiziarie successive a confisca, si continua a procedere con il criterio del massimo rialzo — come se l'oggetto fosse un immobile, un'auto, una partecipazione societaria qualsiasi. La perizia di stima spesso non accessibile agli interessati. Le normative settoriali non vengono richiamate nei bandi. Il dialogo con i principi pubblicistici — quelli che disciplinano la selezione del concessionario — è semplicemente assente.
Questa impostazione è giuridicamente discutibile e gestionalmente miope.
Giuridicamente. Quando un Comune mette in gestione o in vendita un servizio pubblico, applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): prezzo + piano gestionale + qualità del servizio + investimenti + professionalità dell'operatore. È il principio che governa il rapporto tra patrimonio pubblico e operatore privato. Per coerenza sostanziale — e in armonia con i principi del Codice Antimafia (art. 48 D.Lgs. 159/2011, che destina i beni confiscati a finalità di interesse pubblico) — la stessa logica dovrebbe presiedere alla vendita giudiziaria di un bene che porta con sé una concessione di servizio pubblico. Il bene torna al circuito legale, sì, ma deve tornarvi in condizioni che ne assicurino la funzione, non solo il valore monetario di realizzo anche in presenza di creditori privati.
Gestionalmente — ed è qui che sta il punto più trascurato. Aggiudicare un servizio pubblico al doppio del valore di perizia, in regime di asta competitiva senza valutazione di sostenibilità del piano gestionale, genera un effetto a catena di danni prevedibili:
• il nuovo titolare entra nel rapporto con un'esposizione finanziaria che assorbirà per anni l'intero margine operativo;
• nessun margine resta per gli investimenti che la qualità del servizio richiede;
• nessun margine per la retribuzione adeguata del personale qualificato — figura tecnicamente obbligatoria, non comprimibile;
• nessun margine per la scontistica sui beni di libera vendita a favore della popolazione utente.
Anzi — e qui sta la conseguenza che pochi vedono — per mantenere la qualità del servizio che la concessione impone, il nuovo titolare sarà costretto a incrementare i prezzi dei beni e prestazioni a libera determinazione (quelli non regolati dal tariffario pubblico). È matematica elementare di conto economico: se la rata bancaria assorbe i flussi attesi comprimi il costo del personale qualificato, la qualità del servizio convenzionato, l'unica leva residua è il pricing del libero. Il sovrapprezzo dell'asta si trasferisce al cittadino utente.
La confisca, nata per riparare un danno alla collettività, finisce per rigirare il conto sulla comunità servita.
Il punto sistemico più inquietante. In molte di queste vicende, all'origine del reato che ha condotto alla confisca si trova esattamente la stessa dinamica patologica: una acquisizione a prezzo fuori mercato, che genera in capo all'acquirente una pressione finanziaria insostenibile, che lo spinge a comportamenti irregolari per recuperare i margini perduti. La storia è documentata in più procedimenti. Si paga troppo per entrare in una concessione; non si rientra; si truccano i conti, si gonfiano i rimborsi, si frode il sistema pubblico. Arriva la confisca. E con la confisca, una nuova vendita al massimo rialzo che riproduce esattamente il difetto strutturale di partenza, semplicemente con un nuovo soggetto al posto di quello uscito.
Il sistema, in altri termini, non impara dai propri errori. Anzi: li replica, perché la procedura esecutiva della confisca non è dialogante con la normativa di settore, e perché la predisposizione tecnica di questi bandi è spesso affidata a professionalità senza specifica competenza gestionale del settore di riferimento. Si producono documenti formalmente regolari e sostanzialmente miopi — documenti che non vedono, perché non sanno vedere, le conseguenze economiche del proprio impianto.
La responsabilità tecnica. Predisporre un bando per la vendita giudiziaria di un'azienda titolare di concessione di servizio pubblico richiede competenze precise:
• conoscenza della normativa di settore, perché il bene è anomalo rispetto agli standard delle vendite giudiziarie;
• capacità di valutare l'impatto delle clausole di aggiudicazione sui flussi di cassa attesi e quindi sulla sostenibilità della titolarità futura;
• visione pubblicistica della destinazione del bene, perché — ex art. 48 D.Lgs. 159/2011 — non si tratta di liquidare una voce dell'attivo, ma di restituire al circuito legale un bene la cui funzione resta pubblica;
• esperienza gestionale concreta del settore specifico, non desumibile da manuali.
In assenza di tali competenze, l'esito è quello che abbiamo davanti: aste al doppio del valore reale, professionalità sotto stress, qualità del servizio compromessa, prezzi che salgono a danno della comunità, sostenibilità che vacilla. E — non secondariamente — il rischio che il nuovo titolare, sotto la pressione finanziaria dell'esposizione, reiteri la patologia che la confisca avrebbe dovuto estinguere.
Una considerazione conclusiva. Da operatore del settore con esperienza diretta nella gestione di realtà comparabili, avevo manifestato interesse all'operazione. Non vi ho partecipato. Proprio perché la valutazione tecnica che avevo svolto — sulla normativa applicabile, sulla congruità della base d'asta, sulla sostenibilità della rata bancaria rispetto ai flussi reali del compendio — mi diceva che l'impianto era non-compliant e che il prevedibile esito al rialzo avrebbe reso l'operazione strutturalmente insostenibile per chiunque vi entrasse con criteri imprenditoriali seri.
Mi dispiace essermi visto confermare la diagnosi. Mi dispiacerà ancora di più se questa modalità di gestione delle confische si consoliderà come prassi — perché i danni che ne derivano non sono teorici e non sono nemmeno transitori. Restano nel territorio per anni. Li paga, sempre, la comunità.
La gestione dei beni confiscati non è esecuzione burocratica. È processo complesso che richiede dialogo tra norma penale, norma di settore, principi pubblicistici e competenze gestionali concrete. Quando questo dialogo manca, la confisca smette di essere strumento riparatorio e diventa moltiplicatore di danno — e moltiplicatore di quei medesimi meccanismi patologici che avrebbe dovuto interrompere.
Ne riparleremo. Spero anche con chi questi bandi predispone.