Studio Legale Avvocato Marcello Brignoli

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Ci occupiamo di diritto di famiglia, successioni, impresa, condominio e locazioni, lavoro, responsabilità civile, assicurazioni ed infortunistica stradale,

per quanto riguarda il ramo Civile. Abbiamo inoltre una specifica esperienza nel ramo Penale, dal processo di cognizione (sia nel primo che nel secondo grado di giudizio) all’ambito minorile (Tribunali per i minori), con particolare attenzione all’eventuale gestione dell’esecuzione della pena (Tribunale e magistrato di sorveglianza). La nostra consulenza legale è globale ed è rivolta ai privati cittadini, come alle società, orientandosi alla soddisfazione delle differenti esigenze della nostra clientela, al fine di raggiungere le migliori soluzioni alle problematiche sottoposte. La consulenza copre la materia stragiudiziale e giudiziale per quanto concerne la redazione di pareri, contratti, atti giuridici, nonchè l’assistenza in cause o processi da instaurare o già pendenti. Diritto Civile

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22/12/2016
18/12/2014

AVVOCATO, ARTE ORATORIA E LINGUAGGIO FORENSE...

"IL DISCORSO DELL’AVVOCATO NEL PROCESSO: LINGUAGGIO E TESTO"

APPROFONDIMENTO CULTURALE DICEMBRE 17, 2014
Alarico Mariani Marini [*]

Il processo come sede linguistica

Si sta ormai diffondendo anche nell’avvocatura la consapevolezza che la conoscenza della teoria e delle tecniche del linguaggio giuridico, e in particolare del linguaggio forense, rappresenta una condizione essenziale per un corretto esercizio della funzione dell’avvocato nel processo.
Ci si è chiesti spesso perché questo insegnamento non sia previsto nei corsi di giurisprudenza; nelle facoltà giuridiche è cambiato il nome, ora sono Scuole di Giurisprudenza o Dipartimenti, ma lo studio del linguaggio giuridico è ancora considerato materia estranea alla educazione del giurista.
Si studiano il processo, gli atti dell’avvocato e del giudice, le formule rituali tramandate dalla consuetudine e ingessate dal formalismo, ci si affanna sull’incessante divenire delle regole processuali, ma non si studia il processo come sede linguistica per eccellenza, nella quale si intrecciano livelli diversi di lingua per comprendere e per comunicare, e per procedere dalla disposizione alla norma attraverso l’interpretazione che è fenomeno essenzialmente linguistico.
Quando alla fine degli anni Novanta, per la prima volta nella storia della nostra avvocatura ci accingemmo a dare inizio ad una formazione post laurea per i giovani che aspirano ad accedere alla professione, la nostra scelta fu quella di impostare un progetto multidisciplinare, esteso a quelle discipline e a quelle tecniche ancora escluse dalla didattica universitaria ma necessarie per praticare il diritto.
Uno dei primi convegni nel 2000 a Roma fu dedicato al linguaggio con una relazione di Tullio De Mauro, e altre relazioni vennero dedicate all’argomentazione giuridica e alla sociologia del diritto, con notevole interesse per la novità di temi sconosciuti agli avvocati.
Da allora il tema del linguaggio giuridico ha avuto sviluppo nella Scuola Superiore dell’Avvocatura in collaborazione con i linguisti dell’Accademia della Crusca, del Laboratorio di Linguistica giudiziaria, dell’Università di Firenze, con le riviste e con numerosi libri pubblicati sull’argomento.
Questo impegno ha finalmente prodotto un risultato concreto anche nella legge, perché la riforma della professione del dicembre 2012 ha introdotto come materia obbligatoria dei corsi di formazione per i laureati in giurisprudenza il linguaggio giuridico con le tecniche della scrittura e le tecniche dell’argomentazione.
Perché linguaggio e argomentazione?
Perché ogni discorso sulle modalità con le quali l’avvocato deve scrivere o parlare nel processo per realizzare una efficace comunicazione non può prescindere da una premessa fondamentale: che nel discorso del giurista pratico che si svolge nel processo argomentazione e linguaggio sono destinati a vivere insieme. Occorrono quindi una competenza argomentativa ed una competenza linguistica per ragionare correttamente e per comunicare efficacemente argomentazioni giuridiche.
Il processo, lo sappiamo, è fatto di parole nell’oralità e nella scrittura; di parole è il dialogo che vi si svolge, di parole sono gli atti dell’avvocato e del giudice; il ruolo delle altre parti si risolve nei linguaggi diversi dei consulenti, dei testimoni, degli agenti di polizia giudiziaria.
E infine di parole è la legge e le parole sono la materia con la quale è formata la verità processuale nella sentenza, che è il verdetto (ver-dictum) con il quale il giudice sigilla con la sua parola risolutiva quell’amalgama linguistico (il sintagma è di Tullio De Mauro) racchiuso nell’incartamento processuale.
Ma la parola è anche lo strumento attraverso il quale si compie con la lettura e l’ascolto la comprensione dei contenuti fattuali e razionali di ciò che nel processo è detto e scritto; il contraddittorio, la costruzione delle tesi difensive, i provvedimenti si alimentano di questa comprensione di significati e anche da tale comprensione dipende l’efficacia del discorso dell’avvocato.
La comprensione è infatti una capacità che viene acquisita esclusivamente con la lettura e il livello di comprensione di un testo, sia esso la parola della legge, del giudice o di una sentenza, dipende dalla frequentazione dei libri; ma le statistiche sulla lettura e di conseguenza quelle sui livelli di comprensione di un testo da parte di laureati non sono confortanti, e nel processo questo limite può privare di un elemento necessario di orientamento, della bussola che occorre per stabilire una rotta.
Argomentazione e linguaggio
La funzione del linguaggio nel processo ha anche una ulteriore finalità.
Nel processo l’avvocato argomenta per convincere il giudice e il giudice argomenta per assolvere il dovere che la legge gli impone di motivare la sua decisione. Entrambi argomentano soprattutto per interpretare.
Si interpretano le prove di accadimenti che non si constatano nel processo poiché sono già avvenuti per ricostruirne la versione maggiormente verosimile tra quelle offerte dai difensori e rappresentate nelle prove e dai testimoni: infatti, come ha scritto Alessandro Giuliani sulla prova, nel processo, non potendo stabilire il vero e il falso, ci si deve accontentare di ciò che è probabile. E si argomenta soprattutto per interpretare la legge nel composito sistema attuale di pluralità delle fonti per ricavarne la regola applicabile al caso controverso.
In tutte queste operazioni la competenza linguistica svolge un ruolo decisivo.
L’applicazione dei precetti generali e astratti della legge ai casi della vita già di per sé ha sempre richiesto una corretta percezione del significato racchiuso nelle parole per estenderlo alle situazioni che la norma non contempla espressamente.
Uno dei primi articoli del codice civile è dedicato alla interpretazione della legge e stabilisce che la stessa va applicata nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole; un primo stadio della comprensione che ove risulti insufficiente è integrato nello stesso codice da altri canoni ermeneutici.
Questa esigenza di comprensione attraverso l’interpretazione si è in seguito dotata di ulteriori strumenti, e si è evoluta in un metodo interpretativo razionale con la cosiddetta “svolta argomentativa” della seconda metà del Novecento, a partire dalla teoria dell’argomentazione del Perelman e dagli sviluppi della sua applicazione al diritto, che ha notevolmente valorizzato lo strumento linguistico.
Una valorizzazione che deriva dalla consapevolezza che nel processo la ricostruzione dei fatti e la interpretazione della legge non possono prescindere da un uso appropriato e mirato della tecnica del linguaggio come strumento per orientare la scelta del giudice tra le varie soluzioni possibili.
Si è così stabilita una convivenza con reciproco vantaggio tra contenuti razionali e tecniche espressive, una sorta di simbiosi di elementi di diversa natura.
Infatti per raggiungere i suoi fini l’argomentazione deve esprimersi con una comunicazione efficace nella forma di un testo scritto o di un discorso orale. E il linguaggio usato in tale comunicazione ha questa particolarità, che deve essere funzionale ai contenuti razionali che deve esprimere: così ogni discorso risulta il prodotto di due elementi inseparabili che si intrecciano strettamente tra loro: i contenuti razionali e l’uso appropriato del linguaggio.
Per questo l’attenzione dei linguisti si è concentrata sul testo come tessuto linguistico di un ragionamento (textus da texere) e quindi come strumento necessario della comunicazione specialistica dell’avvocato nel processo.
Il testo racchiude infatti in sé argomentazione, linguaggio e metodo: il metodo come criterio per organizzare, dare ordine e costruire una struttura unitaria e coesa del ragionamento (Francesco Sabatini ha scritto che il testo deve rispettare i requisiti essenziali dell’unità, della coesione, della completezza e della coerenza).
Ne deriva che nel testo forense la forma è data dai contenuti razionali, mentre l’efficacia comunicativa e quindi persuasiva è data dall’uso corretto del linguaggio.
Questo tuttavia richiede non solo una tecnica linguistica, ma anche una sorta di linfa culturale che eviti che l’avvocato affidi soltanto alla destrezza nell’uso della parola e all’abilità stilistica l’efficacia persuasiva del discorso senza infondervi dei contenuti razionali: è la saggezza dei latini, eloquentia cm sapientia coniuncta, come si dibatteva nei secoli dell’oratoria ed ancora nel XVI e XVII secolo.
Un’etica del discorso dell’avvocato
Inoltre (e qui ricordo Habermas e Dworkin) esiste un’etica del discorso necessaria per distinguere i ragionamenti validi da quelli errati o ingannevoli e per individuare le buone ragioni morali sulle quali si fondano.
Oggi questo compito è agevolato dalla Costituzione, dalle Carte dei diritti e soprattutto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sono espressione dei valori dell’eguaglianza, della solidarietà e del rispetto della dignità della persona, dai quali sono tratti principi e disposizioni oggi dotati di efficacia giuridica vincolante nella interpretazione della legge, e quindi anche nell’uso funzionale del linguaggio nel processo.
Si tratta di quei valori e di quei principi che sono per ora suggellati solennemente nelle Carte internazionali ed europee, ma che tuttavia trovano ancora ostacoli e resistenze a calarsi nella realtà delle nostre società.
In questo senso sono ancora testi incompiuti, nei quali le parole devono ancora in gran parte produrre i loro effetti ancorché i loro significati siano di esemplare chiarezza.
Poiché il testo è un tessuto linguistico formato da parole, qui si apre uno sconfinato scenario che attraverso i secoli ha trattato dei requisiti del linguaggio che anche nell’uso forense sono una condizione necessaria per attribuire efficacia alla comunicazione nella varietà di forme che distinguono un testo scritto da un discorso orale: dall’origine della scrittura il suo confronto con la cultura dell’oralità è stato oggetto di approfonditi dibattiti.
Non è tuttavia sufficiente nel processo conoscere le regole della grammatica e della sintassi e possedere una abilità linguistica perché il linguaggio forense è caratterizzato da un intreccio tra la flessibilità del linguaggio naturale e la specificità ed esattezza del linguaggio giuridico. Nella narrazione e nella analisi dei fatti l’uso del linguaggio naturale è di norma prevalente: è il linguaggio degli interrogatori, delle testimonianze, dei verbali, anche se la rappresentazione di un fatto nel linguaggio dell’avvocato e del giudice è sempre in funzione della interpretazione che se ne intende dare sotto il profilo giuridico.
Nella trattazione degli argomenti giuridici l’avvocato e il giudice utilizzano invece necessariamente un linguaggio tecnico che è il prodotto dell’inserimento di un vocabolario tecnico nella struttura del linguaggio naturale (Scarpelli).
Oggi il testo, con i suoi requisiti strutturali, di partizione e di ordinamento delle idee, è oggetto di grande attenzione nel processo per la esigenza di concisione e di chiarezza.
Sono raccomandate buone prassi per dare ordine nella trattazione alle parti del discorso, alla narrazione del fatto e alla dimostrazione delle tesi: si suggeriscono criteri diretti ad agevolare la comprensione da parte del giudice, come quello di premettere allo svolgimento del ragionamento una sintesi che guidi alla lettura e alla comprensione: nulla di nuovo ricordando il ciceroniano hýsteron proterón.

Chiarezza e concisione nel processo
Ma chiarezza e concisione restano i requisiti storici tradizionalmente al centro di ogni analisi.
La chiarezza, che secondo Scialoja e Calamandrei costituisce anche la garanzia della giuridicità dei contenuti del testo.
La concisione, non come riduzione quantitativa, ma quale affinamento delle tecniche espressive che comporta il taglio di ciò che è superfluo, non essenziale. Si dice, con felice sintesi, che è conciso quel testo nel quale non vi sia nulla da togliere né da aggiungere, ma l’esperienza dimostra che è un traguardo difficile da raggiungere.
Nel diritto è anche richiesta la precisione nel comunicare concetti complessi, che secondo Calvino costituisce l’antidoto alla tentazione di semplificare inutilmente e con faciloneria argomenti che richiedono una rigorosa esattezza lessicale, che è sempre una proiezione della chiarezza del pensiero.
Un requisito che riguarda specialmente l’uso del linguaggio dell’avvocato, come ha scritto Bice Mortara Garavelli, è che non degradi a banale conformismo fatto di stereotipi, di frasi fatte, di tecnicismi obsoleti: in sostanza è una esortazione ad esprimersi anche nel processo in sintonia con le esigenze di dinamismo e concretezza della società in cui viviamo, pur conservando al linguaggio quella originalità e quello stile propri di una professione che si affida alla creatività della parola, senza appiattirsi nel gergalismo curiale e burocratico.
A questo proposito stiamo assistendo nel mondo giudiziario ad un fenomeno destinato a incidere anche sul linguaggio forense.
Lo stile sobrio non è più soltanto un’esigenza culturale e pragmatica che viene raccomandata per attribuire qualità alla comunicazione dell’avvocato e del giudice, ma sta oggi assumendo l’efficacia di requisito normativo della forma degli atti. Le leggi processuali si stanno infatti occupando delle tecniche del linguaggio e di formazione dei testi: il principio generale della libertà delle forme sotto questo profilo sta infatti restringendo le maglie.
Ad esempio, nel codice del processo amministrativo un articolo stabilisce il dovere per giudici e avvocati di redigere gli atti in forma chiara e sintetica (art. 3); agli avvocati è consentito di discutere ma sinteticamente (art. 73); il codice di procedura civile prescrive la concisione della sentenza nella esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e le sentenze brevi sono entrate a far parte delle forme delle decisioni.
Le Corti europee da tempo hanno emanato istruzioni pratiche per gli avvocati sulla struttura dell’argomentazione giuridica, sulla esposizione riassuntiva e schematica dei fatti, sulla concisione degli scritti per i quali si indica anche il numero massimo di pagine consentito.
Le prescrizioni sulla struttura del ragionamento possono apparire singolari, ma sono dettate dalla esigenza di traduzione dei testi nelle varie lingue europee.
Indicazioni analoghe sono state di recente trasmesse anche dal Presidente della Corte di Cassazione per contenere l’ampiezza degli scritti difensivi e giudiziari e valorizzarne la funzione mediante la specificità, la concisione e la chiarezza del linguaggio.
La semplificazione dei testi viene infatti considerata utile anche ai fini della ragionevole durata del processo, forse con un eccesso di ottimismo.
Per concludere vorrei ricordare due inconsueti requisiti del discorso dei quali ha scritto Italo Calvino e che riguardano l’uso delle tecniche linguistiche per evitare che il discorso in genere, ma si attagliano perfettamente a quello dell’avvocato e del giudice, si inaridiscano e perdano vivacità culturale (Calvino scrive appunto della vivacità e della mobilità dell’intelligenza che sfuggono alla pesantezza del vivere).
Si tratta della “leggerezza”, ma non di leggerezza della frivolezza, ma della leggerezza “pensosa” che narra un discorso in cui agiscono elementi sottili e impercettibili.
E della “rapidità” del discorrere che è ragionare, e qui Calvino ricorda Galileo nella famosa metafora del cavallo, nella quale un caval barbero solo, scriveva Galileo, correrà più di cento frisoni, perché discorrere è come il correre e non come il portare, dove più cavalli porterebbero più che uno solo.
Certo, rapidità e leggerezza pensosa creerebbero una straordinaria atmosfera nelle aule giudiziarie, oggi sedi di grandi affanni e di scarsi risultati, e se non sono certo che contribuirebbero a fare veramente giustizia, certamente renderebbero più agevole a quel fine il lavoro di avvocati e di giudici.
[*] Il testo costituisce la rielaborazione della relazione svolta al convegno sulle “Teorie, tecniche e strumenti di linguistica forense” promosso a Roma i giorni 1, 2 e 3 dicembre dalle Università Sapienza di Roma e Roma Tre.

16/12/2014

INTERESSANTE SENTENZA SUL TEMA DEI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA...

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2014 (ud. 12 novembre 2014), n. 51212 Presidente Di Virginio, Relatore Petruzzellis

Con sentenza del 12 novembre 2014 – depositata il 10 dicembre 2014 – la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni) prendendo posizione, in particolare, sul caso di precedenti comportamenti, già oggetto di sentenza passata in giudicato come episodi singolarmente considerati, ma riconducibili alla stessa fattispecie di maltrattamenti.
La Corte ha affermato che, in ragione della natura abituale del reato, l’acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti, per la configurabilità della fattispecie, precedenti comportamenti anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione. Di conseguenza, un eventuale giudicato assolutorio su una parte dell’azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all’interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell’identità e reiterazione delle condotte.
Ai sensi dell’art. 649 c.p.p., infatti, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. Pen., Sez. Unite, 28-06-2005, n. 34655, in Riv. Pen., 2006, 7-8, 844)
In tal senso – prosegue la Corte – autorevole dottrina ha qualificato la assoluzione intervenuta su alcuni episodi che compongono il reato abituale come una assoluzione con riserva, paragonata ad una sentenza che assolve per difetto di una condizione di punibilità, che consente la riproposizione della azione ove la condizione sopraggiunga.
In conclusione, nel caso di specie, nonostante il fatto storico avesse portato ad una qualificazione di alcuni episodi isolatamente considerati, le nuove acquisizioni ne consentono ora una diversa qualificazione giuridica, dal momento che nel procedimento in esame sono emerse acquisizioni che hanno consentito la dimostrare l’inclusione della precedente attività in una unica azione caratterizzata dagli elementi dei maltrattamenti in famiglia.
Questo il principio di diritto affermato:
In tema di maltrattamenti in famiglia, in ragione della natura abituale del reato, l’acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti per la configurabilità della fattispecie precedenti comportamenti, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione, con la conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell’azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all’interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell’identità e reiterazione delle condotte.

https://www.linkedin.com/in/marcellobrignoli
11/12/2014

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