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09/10/2026

LA DISCIPLINA SUGLI INTERESSI EX D.LGS. 231/2002 NON SI APPLICA AI PRIVATI

Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) disciplina gli interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di transazioni commerciali e, ai sensi degli articoli 1 e 2, si applica ai rapporti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione dei contratti conclusi con i consumatori. La riconducibilità del rapporto a tale ambito soggettivo costituisce, pertanto, presupposto indefettibile per l’applicazione del tasso speciale. (Cass. civ., sezione II, ordinanza 24 settembre 2026, n. 25760)

Q.G. 9/10/2026

09/10/2026

VA DESTITUITO IL NOTAIO CHE, SEBBENE SOSPESO, ESTRAE CINQUEMILA VISURE

Va legittimamente sanzionato con la destituzione, ex articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), il notaio che, durante il periodo di sospensione disciplinare, rilasci un numero esorbitante di visure estratte (cinquemila), con un rilevante esborso economico (35.000,00 euro), consentendone l’utilizzo di parte di esse da parte di altri notai, e che costituisca con uno di questi ultimi un’associazione professionale dalla durata di un anno, ponendo, quindi, in essere personalmente attività preparatorie e di effettiva cooperazione nelle funzioni notarili. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con la sentenza n. 25537/2026. (Cass. civ., sezione II, sentenza 18 settembre 2026, n. 25537)

Q.G. 9/10/2026

09/10/2026

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’ASSENZA INGIUSTIFICATA È INDICE DI RESPONSABILITÀ EX ARTICOLO 96, TERZO COMMA, C.P.C.?

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro della mediazione obbligatoria dopo averne eccepito in giudizio il mancato preventivo esperimento è sintomatica di una condotta processuale dilatoria costituente abuso del processo e sanzionabile ai sensi dell’articolo 96, terzo e quarto comma, c.p.c. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Lodi del 12 giugno 2026. (Tribunale di Lodi, sezione civile, sentenza 12 giugno 2026, n. 255)

Q.G. 9/10/2026

IL SENATO HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L’ENERGIA NUCLEAREIl disegno di legge recante la delega al Governo...
09/10/2026

IL SENATO HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER L’ENERGIA NUCLEARE

Il disegno di legge recante la delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile è stato approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica. Si propongono alcune riflessioni a caldo.

Di Francesco Camplani, Ph.D.

Il disegno di legge recante la Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile è stato approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica. Si propongono alcune riflessioni a caldo.

08/10/2026

È VALIDA LA DONAZIONE CON CLAUSOLA SI PREMORIAR

L’elemento che caratterizza la donazione con clausola si premoriar e che la differenzia, rendendola ammissibile, dalla donazione mortis causa e dal patto successorio, vietato dalla legge, è dato dalla funzione che assume, nella prospettiva delle parti, l’evento della morte del donante; dal fatto, cioè, che tale evento non è considerato o elevato dalle parti a causa dell’attribuzione, sicché, prima del suo verificarsi, il negozio non debba produrre alcun effetto, bensì come evento condizionante la produzione degli effetti definitivi propri del negozio, senza escludere la produzione di effetti limitati o prodromici, peculiari al contratto sottoposto a condizione sospensiva, consistenti nell’aspettativa, tutelata dalla legge dell’acquisto del diritto. Lo stabilisce la Cassazione civile, ordinanza 6 ottobre 2026. (Cass. civ., sezione II, ordinanza 6 ottobre 2026, n. 26306)

Q.G. 8/10/2026

08/10/2026

SULLA NATURA GIURIDICA E SUGLI EFFETTI SOTTESI ALLA RICOGNIZIONE DI DEBITO

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito non costituiscono autonoma fonte di obbligazione ma hanno soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo a operarsi, in forza dell’articolo 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della causa debendi che comporta una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. A confermarlo è il Tribunale di Napoli Nord, sentenza 7 settembre 2026. (Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, sentenza 7 settembre 2026, n. 2884)

Q.G. 8/10/2026

IL BEATO LIVATINO È IL PATRONO DEI MAGISTRATI ITALIANIIl Comitato promotore esulta e ringrazia la CEI - Conferenza Episc...
08/10/2026

IL BEATO LIVATINO È IL PATRONO DEI MAGISTRATI ITALIANI

Il Comitato promotore esulta e ringrazia la CEI - Conferenza Episcopale Italiana e il Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti per aver voluto donare ai magistrati italiani una così grande gioia.
Il Beato Rosario Livatino ci aiuti a ritrovare la strada della vera pace fondata sulla giustizia

Il Comitato promotore esulta e ringrazia la Conferenza Episcopale Italiana e il Dicastero del Culto Divino per aver voluto donare ai magistrati italiani una così grande gioia.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA (CON MOLTE CAUTELE) NELLE AULE DI GIUSTIZIADal 30 settembre 2026 l’Italia applica l’AI ...
08/10/2026

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA (CON MOLTE CAUTELE) NELLE AULE DI GIUSTIZIA

Dal 30 settembre 2026 l’Italia applica l’AI Act con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale): nuovi reati, identificazione biometrica e accesso alle prove nei danni da intelligenza artificiale.

Di Benedetto Tusa, avvocato

Dal 30 settembre 2026 l'Italia applica l'AI Act con il d.lgs. 160/2026: nuovi reati, identificazione biometrica e accesso alle prove nei danni da IA.

07/10/2026

IMPROCEDIBILE L’APPELLO SE, IN CASO DI «ERRORE FATALE», L’ATTO È DEPOSITATO DOPO OLTRE SEI MESI

Quando non risulti il superamento dei controlli automatici e dei controlli manuali (ad esempio, perché, come nella fattispecie, il mittente non abbia ricevuto la «terza PEC» o la «quarta PEC»), dovendosi escludere il perfezionamento del deposito telematico dell’atto processuale, sia pure per fatto non imputabile alla parte interessata, quest’ultima è onerata della tempestiva attivazione dei mezzi alternativamente offerti dall’ordinamento per rimediare all’errore informatico: questi rimedi consistono nella formulazione dell’istanza di rimessione in termini o, se essi non sono ancora scaduti, nella riattivazione spontanea del deposito mediante nuovo invio dell’atto processuale. A stabilirlo è la Cassazione civile con ordinanza del 2 ottobre 2026. (Cass. civ., sezione III, ordinanza 2 ottobre 2026, n. 26235)

Q.G. 7/10/2026

07/10/2026

ADOZIONE LEGITTIMANTE E REVOCAZIONE: LA CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI DEL RIMEDIO

La Cassazione civile, ordinanza 18 settembre 2026, torna sui limiti della revocazione per errore di fatto ai sensi degli articoli 391 bis e 395, primo comma, numero 4), c.p.c., ribadendo che il rimedio presuppone una vera e propria svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di legittimità. Non integra, invece, errore revocatorio la contestazione della lettura o dell’interpretazione attribuita dal giudice agli atti processuali, quando il relativo contenuto sia stato oggetto di discussione tra le parti e di autonoma valutazione giudiziale. In tale ipotesi, anche l’eventuale erroneità della decisione si colloca sul piano dell’errore di giudizio e non può essere fatta valere mediante la revocazione. La pronuncia chiarisce, inoltre, che il giudizio revocatorio non può essere utilizzato per introdurre nuove censure in diritto non esaminate nella decisione impugnata, dovendo necessariamente sussistere un errore riconducibile alla pronuncia oggetto di revocazione. (Cass. civ., sezione I, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25548)

Q.G. 7/10/2026

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Martedì 09:00 - 12:30
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