03/10/2024
In caso di volo cancellato, il passeggero – salvo casi eccezionali di seguito esposti - ha diritto a ricevere una compensazione pecuniaria di:
- Euro 250 per voli fino a 1.500 km;
- Euro 400 per voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per altri voli tra 1.500 km e 3.500 km;
- Euro 600 per voli oltre 3.500 km al di fuori dell'UE.
La compensazione può essere ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi le:
- 2 ore per voli fino a 1.500 km;
- 3 ore per voli tra 1.500 km e 3.500 km;
- 4 ore per voli oltre 3.500 km.
La compensazione pecuniaria non viene riconosciuta nei casi in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo:
- almeno 14 giorni prima dell’orario di partenza previsto;
- nel periodo compreso tra i 14 e i 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e gli sia stato offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima dell'orario di partenza previsto e che raggiunga la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto inizialmente;
- meno di 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto inizialmente.
La compagnia aerea non è inoltre tenuta a riconoscere una compensazione pecuniaria nel caso in cui venga dimostrato che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali (es. condizioni meteo avverse, instabilità politica, ragioni di sicurezza, scioperi o problemi di controllo del traffico aereo) che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
DIRITTO ALL’ASSISTENZA: Indipendentemente dal diritto alla compensazione pecuniaria, in caso di cancellazione e/o ritardo superiore alle 2 ore, il passeggero ha diritto a titolo gratuito a:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o email;
- sistemazione in albergo se il ritardo implica uno o più pernottamenti;
- trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione per il pernottamento.
(Regolamento CE n. 261/2004)
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