09/12/2022
🤔 La tutela reale trova applicazione anche nelle organizzazioni di tendenza?
L’organizzazione di tendenza che, senza alcuna finalità ideologica, svolge un’attività organizzata secondo criteri di imprenditorialità ed economicità, non è destinataria del beneficio dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Messina con ordinanza del 29 ottobre 2022.
IL CASO
La lavoratrice, infermiera 👩⚕️ presso una struttura privata di proprietà di un’organizzazione di tendenza, impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatole.
Nel costituirsi in giudizio, parte datoriale rileva l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 18 L. 300/1970, stante la sua natura di organizzazione di tendenza.
L’ORDINANZA
Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che la disciplina di esclusione dell'operatività della tutela reale di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, stabilita per le cosiddette "organizzazioni di tendenza", rappresenta una deroga della regola generale che, in quanto tale, non può essere interpretata estensivamente.
Per il Giudice, detto regime eccezionale opera solo nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato da un datore di lavoro non imprenditore che svolga senza fini di lucro una attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
La citata deroga non può essere, invece, applicata nell’ipotesi in cui l’organizzazione abbia in realtà natura imprenditoriale 💼, ossia quando la stessa svolga attività organizzata con criteri di economicità della gestione, anche solo al fine della copertura di costi ed a prescindere, quindi, dall’esistenza di un vero e proprio scopo lucrativo.