Avv. Vincenzo Fusco

Avv. Vincenzo Fusco Avvocato | Difensore tributario | Tutelo imprese e persone fisiche in ambito fiscale
Il contribuente

ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIOIn generale, si parla di l’abuso del diritto quando quel diritto viene esercitato ...
29/03/2022

ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIO

In generale, si parla di l’abuso del diritto quando quel diritto viene esercitato per ottenere risultati diversi da quelli per cui è stato istituito.

In ambito tributario, il fenomeno consiste nel conseguire vantaggi fiscali mediante un utilizzo improprio di istituti giuridici, senza commettere alcuna violazione, in mancanza però di ragioni economicamente apprezzabili che li giustifichino.

Si possono citare diversi casi sulla falsariga delle decisioni dei giudici tributari.

È abusiva, ad esempio, la rinuncia, da parte di un socio, ad un ingente credito nei confronti della società, cui fa seguito la cessione delle quote ad un prezzo incongruo rispetto al loro valore, senza alcun ritorno economico.

Configura abuso del diritto la donazione di un’area fabbricabile effettuata a favore di un familiare, che successivamente la vende: la legge prevede che il donatario può rivalutare l’area in base al valore dichiarato nell’atto di donazione, realizzando sulla vendita una minore plusvalenza da tassare.

Viceversa, non si ha abuso del diritto quando l’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento strutturale o funzionale dell’attività economica del contribuente.

Esempi di valide ragioni extrafiscali che non integrano abuso del diritto possono essere quelle legate al ricambio generazionale o ad una ottimizzazione della gestione dei vari rami aziendali.

In esse rientra anche la disciplina del legittimo risparmio d’imposta, cioè la facoltà per il contribuente di scegliere, tra i diversi regimi offerti dalle norme tributarie, quello fiscalmente più vantaggioso, che comporti un minore carico fiscale.

Prima di attuare una determinata operazione, il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate l’interpello antiabuso, per conoscere se quell’operazione rappresenti una forma di abuso del diritto.

Quando l’Agenzia intende contestare fenomeni potenzialmente abusivi è tenuta ad osservare una serie di prescrizioni procedimentali.

In particolare, l’avviso di accertamento, a pena di nullità, deve essere preceduto da una richiesta di chiarimenti al contribuente.

A questa richiesta, che contiene i motivi per cui l’Agenzia ipotizza che una determinata operazione sia abusiva, va data risposta entro sessanta giorni.

Successivamente, l’avviso di accertamento deve, sempre a pena di nullità, spiegare il perché le argomentazioni del contribuente non sono state condivise.

Se tu o la tua azienda intendete approfondire la tematica dell’abuso del diritto, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

VISTO DI CONFORMITÀ E ATTI DI RECUPERO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME DIFENDERSI?Il visto di conformità rappresenta un...
18/03/2022

VISTO DI CONFORMITÀ E ATTI DI RECUPERO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME DIFENDERSI?

Il visto di conformità rappresenta una forma di controllo preventivo sull’applicazione delle norme tributarie attribuito a soggetti diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Esso trova applicazione, ad esempio, per compensare, con F24, crediti d’imposta (Imposte sui redditi, IRAP o IVA) per importi superiori a 5 mila euro.

In questo ambito, il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (commercialista, consulente del lavoro, CAF) attesta che i dati dichiarati sono conformi alla documentazione contabile e fiscale del contribuente, persona fisica o società, dando il via libera alla compensazione dei crediti d’imposta.

Formalmente, il visto di conformità consiste nell’indicare il codice fiscale e nell’apporre la firma del responsabile CAF o professionista nella specifica sezione della dichiarazione fiscale.

Cosa succede se viene effettuata una compensazione con crediti superiori a 5 mila euro senza aver prima apposto il visto di conformità sulla dichiarazione?

L'Agenzia delle Entrate procede con il recupero di quei crediti, con interessi, e all'irrogazione delle sanzioni, pari al 30% dei crediti stessi utilizzati in compensazione.

È necessario, quindi, prestare molta attenzione a questo adempimento, perché il conto da pagare, in caso di sua inosservanza, può essere molto salato!

Prima che l’Agenzia rilevi l’omissione è sempre possibile sanare l’inadempimento, presentando una nuova dichiarazione, in sostituzione di quella originaria, apponendo il visto, con la possibilità di pagare le sanzioni in misura ridotta (ravvedimento operoso).

Ma cosa fare se l’Agenzia notifica l’atto di recupero?

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di impugnare l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo che l’omessa apposizione del visto di conformità non incide né sulla base imponibile, né sul versamento del tributo, risolvendosi in una infrazione formale che non fa venir meno il diritto alla compensazione.

Lo dice la Cassazione e lo confermano i giudici di merito.

In caso di impugnazione. questa interpretazione può offrire l’opportunità per ottenere, da parte del giudice, l’annullamento dell’atto di recupero di crediti d’imposta, senza visto di conformità.

Se tu o la tua azienda intendete approfondire la tematica del visto di conformità e del relativo atto di recupero, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

AGENZIA DELLE ENTRATE: SCATTANO I CONTROLLI SU AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI COVIDPer effetto dell’introduzione del decreto ...
15/03/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE: SCATTANO I CONTROLLI SU AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI COVID

Per effetto dell’introduzione del decreto antifrodi (d.l. n. 157/2021), l'Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere controlli fiscali mirati alla verifica degli aiuti COVID ricevuti da persone fisiche e imprese.

Il recente decreto, in vigore dallo scorso 12 novembre 2021, contiene, infatti, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.

Oltre a prevedere criteri più rigidi per l’ottenimento del superbonus 110% sui lavori edilizi, il decreto stabilisce che l’Agenzia delle Entrate potrà esercitare tutti i poteri di accesso, ispezione e verifica per controllare il corretto utilizzo dei crediti d’imposta sulle agevolazioni introdotte con la legislazione anti COVID.

Se riscontrata l'irregolarità, l’Agenzia, con uno specifico atto di recupero, chiede la restituzione del credito d’imposta.

Le sanzioni nei casi più gravi possono arrivare fino 200%, oltre all’applicazione di misure di carattere penale.

Peraltro, se viene notificato apposito atto (che è comunque impugnabile dinanzi al giudice tributario), il mancato pagamento nei 60 giorni successivi comporta l’inizio delle procedure di riscossione coattiva per l’intera somma dovuta.

I termini di notifica, almeno sulla carta, sono ampi: quinto anno successivo a quello della fruizione dell’agevolazione; ma è prevedibile che i controlli partano immediatamente.

Nel triennio 2021-2023 è previsto che l’attenzione dei verificatori delle Entrate sarà concentrata sugli aiuti ricevuti (sui presupposti per l’accesso ai contributi a fondo perduto, sul corretto utilizzo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, sul superbonus del 110% e le altre agevolazioni edilizie suscettibili di cessione o sconto in fattura) anziché sui redditi e i volumi d’affari realizzati.

Già nel maggio scorso, peraltro, l’Agenzia ha apertamente dichiarato che, alla luce dell’emergenza epidemiologica e delle sue conseguenze economiche, l’attività di controllo dovrà essere indirizzata “verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i
contributi a fondo perduto, i ristori, etc.)”.

La produzione legislativa anti COVID sui crediti di imposta e le altre agevolazioni è stata ampia e non sempre chiara e ordinata.

E’ verosimile che lo scenario appena descritto possa dar luogo ad un ampio contenzioso tributario con l’Agenzia delle Entrate.

Se tu o la tua azienda avete utilizzato aiuti COVID e avete ricevuto un atto di recupero (o temete di riceverlo a breve), contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

CARTELLA NON NOTIFICATA: COME DIFENDERSI?Prima di chiedere un finanziamento, o aprire una pratica di mutuo, può capitare...
11/03/2022

CARTELLA NON NOTIFICATA: COME DIFENDERSI?

Prima di chiedere un finanziamento, o aprire una pratica di mutuo, può capitare di richiedere la propria situazione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Dall'estratto di ruolo, in alcuni casi, possono emerge a carico del contribuente cartelle mai ricevute per notifiche non andate a buon fine.

Errori di recapito da parte del postino, temporanea assenza del destinatario o indirizzi pec non corretti (in caso di notifica telematica) possono compromettere l’effettiva conoscenza del debito.

Br**ta sorpresa per il contribuente, che solo dall’estratto di ruolo consegnatogli, magari a distanza di anni, si rende conto dell’esistenza di cartelle a suo carico.

Cosa fare in questi casi? È possibile difendersi?

Con una recente norma è stato disposto che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati possono essere impugnati solo in limitatissime ipotesi.

Quindi, per la stragrande maggioranza delle ipotesi di cartelle non correttamente notificate, questa norma ridurrebbe drasticamente la possibilità di portare la contestazione davanti ad un giudice.

Ciò nonostante, la Cassazione ha espresso un pensiero diverso.

Già a partire dal 2015, con una sentenza a Sezioni Unite, la Cassazione ha affermato che, se la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo non sono stati validamente notificati, il contribuente può ottenere tutela ricorrendo solo quando, in concreto, ha avuto conoscenza dell’atto.

Conoscenza, che, nel caso delle cartelle, può avvenire solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia della Riscossione, su richiesta del contribuente.

Il concetto è stato ribadito in un’altra pronuncia di pochi giorni fa, secondo cui è ammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo se il contribuente non ha ricevuto la cartella.

Secondo la Cassazione, l’estratto di ruolo è un atto interno all’amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento; quindi, se il ruolo e la cartella non sono stati notificati, non potendo essere compresso o ritardato il diritto di difesa, è ammissibile l’autonoma impugnativa dell’estratto.

Il tutto, nell’arco dei 60 giorni da quando si viene a conoscenza dell’estratto di ruolo stesso.

In definitiva, nonostante l’introduzione di una norma che limita notevolmente la possibilità di impugnare le cartelle non correttamente notificate, le pronunce della Cassazione potrebbero offrire l’opportunità per impugnare l’estratto di ruolo davanti al giudice tributario.

Se tu o la tua azienda ha dei carichi pendenti riferiti a cartelle non correttamente notificate, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE E FISCOUna delle contestazioni che frequentemente l’Agenzia solleva nei confronti di società è...
04/03/2022

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE E FISCO

Una delle contestazioni che frequentemente l’Agenzia solleva nei confronti di società è legata alle spese di sponsorizzazione.

Queste spese, collegate a iniziative, di solito sportive o di intrattenimento, sono volte ad accrescere l’immagine dell’impresa e a potenziarne lo sviluppo commerciale, senza però alcuna aspettativa sui volumi di fatturato, se non in via mediata attraverso l’aumento di notorietà.

Si pensi, ad esempio, alla squadra di calcio sponsorizzata da un’azienda impegnata nel settore chimico, siderurgico o della grande distribuzione.

Nel corso di alcuni controlli, l’Agenzia ha ritenuto che le spese di sponsorizzazione rappresentassero costi indeducibili, perché non inerenti; e ciò assumendo che l’attività dell’impresa sponsor non avesse nulla a che vedere con la platea degli avventori che partecipavano alla manifestazione.

Per l’Agenzia, infatti, un’azienda commerciale o di servizi non ha interesse a promuovere il proprio nome in partite di calcio o di basket, poiché il pubblico di tali eventi, quali “famiglie e privati consumatori” sarebbe disinteressato ai prodotti/servizi commercializzati.

Il giudice tributario, secondo le più recenti sentenze, non è però d’accordo con l’Agenzia e, in più di un’occasione, ha annullato gli atti erariali.

In un recente caso risolto a favore dell’impresa, la Cassazione ha evidenziato che l’Agenzia confonde le spese di rappresentanza, tra cui rientrano le spese di sponsorizzazione, e le spese di pubblicità.

Il discrimine tra le une e le altre va ricercato negli obiettivi perseguiti.

Le spese pubblicitarie o di propaganda sono sostenute dall’impresa al diretto scopo di promuovere i prodotti e i servizi commercializzati, esaltandone le caratteristiche.

Le spese di sponsorizzazione, invece, hanno l’obiettivo di diffondere l’immagine commerciale verso un pubblico indistinto e a prescindere dalla aspettativa dell’incremento dei ricavi.

In particolare, la Cassazione afferma che non esiste alcun collegamento tra spese derivanti da un contratto di sponsorizzazione e la previsione di un aumento del fatturato, poiché l’obiettivo dello sponsor consiste nella crescita della propria identità aziendale.

Smentendo la posizione erariale, la Cassazione ha quindi affermato che, ai fini dell’inerenza fiscale delle spese di sponsorizzazione (e, quindi, della loro deduzione) non è necessario che l’onere sostenuto dall’impresa sia direttamente collegato alla percezione di maggiori utili.

In caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate su spese di sponsorizzazione, i principi pronunciati dalla Cassazione possono aiutare ad ottenere pronunce favorevoli nel processo tributario.

Se la tua azienda è stata interessata da una contestazione su spese di sponsorizzazione, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

MANCATA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA. CARTELLA NULLA.Esaminando il dettaglio degli adde...
01/03/2022

MANCATA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA. CARTELLA NULLA.

Esaminando il dettaglio degli addebiti di una cartella notificata ad un mio cliente, è emerso che le somme richieste si riferivano ad imposte su redditi a “tassazione separata” per l’anno 2016, comprensive di interessi, oltre alla sanzione del 30% per omesso versamento e oneri di riscossione per circa il 5%.

Per schematizzare, diciamo che la cartella era così formata:
Imposte su redditi a tassazione separata: 100
Interessi: 1
Sanzione: 30
Oneri di riscossione: 7
Totale: 138

I redditi a “tassazione separata” sono quei redditi percepiti una tantum, come ad esempio i redditi degli eredi per beni del defunto, le plusvalenze da cessioni immobiliari, o sul TFR.

Essi non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente per evitare un prelievo fiscale troppo oneroso: sono quindi un’eccezione al principio per cui alla determinazione dell’IRPEF concorrono tutti i redditi complessivamente considerati.

Secondo la legge, le imposte su questi redditi non sono autoliquidate dal contribuente, ma vengono conteggiate dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Dal 2004, l’Agenzia provvede ad effettuare i dovuti calcoli e manda al contribuente una comunicazione (senza sanzioni ed interessi), con la quale chiede il versamento di quanto dovuto.

Nel caso esaminato, il mio cliente non ha mai ricevuto detta comunicazione, non potendo perciò provvedere al pagamento di tali imposte.

L’Agenzia, invece, supponendo che la notifica della comunicazione fosse regolarmente avvenuta, ha rilevato l’omesso versamento, formando la cartella, gravata da interessi, sanzione e oneri di riscossione.

Riprendendo l’esempio di prima, se il mio cliente avesse regolarmente ricevuto la comunicazione avrebbe pagato 100, quando invece ora gli viene richiesto di pagare 138! La differenza è notevole.

Il tutto per la notifica di una comunicazione mai avvenuta o non correttamente avvenuta.

La Cassazione, riconoscendo l’importanza di tale comunicazione, ha da tempo stabilito che, in caso di sua mancata notifica, la cartella successivamente inviata al contribuente è nulla. E ciò indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Nel caso in esame, verificata l’irregolarità della notifica, l’indirizzo della Cassazione rappresenta un ottimo spunto per proporre ricorso e chiedere al giudice tributario l’annullamento della cartella.

Se ti è stata recapitata una cartella per redditi a tassazione separata, senza che sia stata precedentemente notificata la comunicazione di liquidazione delle relative imposte, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: E SE SONO STATE FATTE DONAZIONI IN VITA?La legge sull’imposta di successione pone una franchigia...
21/02/2022

IMPOSTA DI SUCCESSIONE: E SE SONO STATE FATTE DONAZIONI IN VITA?

La legge sull’imposta di successione pone una franchigia di 1 milione di euro per i trasferimenti ereditari in favore dei parenti in linea retta (es. genitori-figli).

Al di sotto di questa franchigia, il beneficiario non paga imposte.

La faccenda però si complica se il de cuius, in vita, abbia fatto donazioni agli stessi beneficiari.

In tal caso entra in gioco il c.d. “coacervo”: si tratta dell’istituto secondo cui il valore di una precedente donazione deve essere sommato a quello della massa ereditaria, in modo da evitare la moltiplicazione della franchigia di esenzione.

Facciamo un esempio: in vita, il padre fa una donazione al figlio per 500mila; alla sua morte, il figlio eredita il valore di 800mila.

Se si applicasse il coacervo, all’atto della successione, il figlio dovrebbe pagare imposte su 300mila, cioè la differenza che supera la franchigia di 1 milione, sommando i due lasciti.

Secondo l’Agenzia delle Entrate va applicato il coacervo, per cui per calcolare il tetto di esenzione di 1 milione vanno sommate tutte le donazioni poste in essere dal de cuius nei confronti dell’erede.

Le stesse istruzioni alla dichiarazione di successione prevedono che “il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari”.

Ciò nonostante, il Notariato e la Cassazione non la pensano allo stesso modo.

Addirittura, nei contenziosi più recentemente sorti sul tema contro l’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha annullato la pretesa erariale ritenendo il coacervo implicitamente superato.

Il coacervo, infatti, è stato introdotto nell’ordinamento quando il sistema dell’imposta di successione era diverso (applicazione di aliquote progressive) rispetto a quello attuale (prelievo ad aliquote fisse in base al grado di parentela).

Anche le Commissione Tributarie provinciali e regionali si stanno immettendo nel solco tracciato dalla Cassazione, accogliendo i ricorsi dei contribuenti.

Sembra però che l’Agenzia delle Entrate insista nell’applicare il coacervo e continui a notificare atti di avvisi di liquidazione, intimando il pagamento dell’imposta (o di una maggiore imposta) di successione.
Nel caso in cui sorga un contenzioso, però, esistono valide argomentazioni per chiedere al giudice l’annullamento della richiesta dell’Agenzia.

Se hai dubbi sull’applicazione dell’imposta di successione o ti è stato recapitato un atto con la richiesta di una maggiore imposta di successione, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

CONOSCETE IL TRANSFER PRICING?Esiste una particolare procedura di determinazione dei prezzi delle transazioni commercial...
17/02/2022

CONOSCETE IL TRANSFER PRICING?

Esiste una particolare procedura di determinazione dei prezzi delle transazioni commerciali (beni e/o servizi) tra società (imprese) associate, cioè appartenenti allo stesso gruppo e localizzate in Stati diversi.
Questa procedura prende il nome di “Transfer Pricing”.

Le transazioni tra imprese associate dovrebbero sempre avvenire rispettando il principio di libera concorrenza, in modo tale che vi sia corrispondenza tra il prezzo praticato e quello che sarebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato.

L’inosservanza del principio di libera concorrenza può determinare arbitraggi fiscali, in quanto, adattando il prezzo delle transazioni infragruppo, è possibile localizzare il reddito da tassare nello Stato in cui si ha maggiore convenienza.

Proviamo a fare un esempio per chiarire il concetto.

Ipotizziamo che la società Alfa S.p.A., residente in Italia ed operante nella componentistica per il settore dell’automotive, controlli la società Beta LLC., con sede in Cina; Alfa acquista semilavorati da Beta da introdurre nel proprio ciclo produttivo.

Ipotizziamo altresì che la Alfa preveda di chiudere l’esercizio con un elevato reddito da tassare.

Allo scopo di ridurre l’imponibile da tassare in Italia, viene “gonfiato” il prezzo dei beni ceduti da Beta: quindi l’imponibile viene spostato in capo a Beta (Cina) e in capo ad Alfa si genera un aumento dei costi, che le consentiranno di ridurre il reddito da sottoporre a tassazione in Italia.

Ma come si fa a determinare il prezzo di libera concorrenza?

La legge italiana, ispirata a principi di matrice internazionale (una delle fonti di maggior rilievo proviene dall’OCSE con le Linee Guida sul transfer pricing) prevede una serie di metodi, applicabili dopo aver effettuato una preventiva analisi aziendale (funzioni e rischi) volta ad individuare le transazioni comparabili.

Tali metodi possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito di verifiche fiscali, può controllare l’osservanza del prezzo di libera concorrenza nelle transazioni infragruppo.

Ove vengano riscontrate violazioni, l’Amministrazione recupera l’imponibile sottratto a tassazione, intimando il pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni corrispondenti (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta).

La legge prevede la disapplicazione delle sanzioni se preventivamente viene predisposta specifica documentazione che consenta di fornire una valutazione delle operazioni infragruppo, idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati.

Se tu o la tua azienda avete ricevuto un accertamento in tema di transfer pricing da parte dell'Agenzia delle Entrate, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

CONTROLLI PREVENTIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATELa legge di Bilancio 2022 recepisce le norme (già introdotte dal “Decreto...
08/02/2022

CONTROLLI PREVENTIVI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge di Bilancio 2022 recepisce le norme (già introdotte dal “Decreto Controlli”) che prevedono i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali.

Se l’Agenzia rileva profili di rischio può sospendere, fino a 30 giorni, le cessioni del credito. Se il controllo convalida i rischi, la cessione del credito non ha effetti; se, invece, i rischi non sono confermati, il credito può liberamente essere ceduto.

Attenzione, però! I controlli preventivi riguardano solo la regolarità formale; il loro superamento non esclude che l’Agenzia possa esercitare attività di accertamento, come spiego in questo grafico.

IL DISTACCO DI PERSONALE VA FATTURATO CON L'IVA?Nelle dinamiche aziendali accade con una certa frequenza che il datore d...
27/01/2022

IL DISTACCO DI PERSONALE VA FATTURATO CON L'IVA?

Nelle dinamiche aziendali accade con una certa frequenza che il datore di lavoro (distaccante) dia temporaneamente “in prestito” ad un altro imprenditore (distaccatario) uno o più lavoratori che sono alle proprie dipendenze.

Quindi, il lavoratore, per un lasso di tempo, svolge la propria attività in base alle indicazioni del distaccatario, anche se il trattamento economico e normativo rimangono in capo al distaccante, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro.

I motivi a base del distacco possono essere i più vari, quali ad esempio mancanza temporanea di personale, avvio di una nuova linea di produzione, ristrutturazioni di gruppi societari, ecc.

In ambito IVA, con una legge del 1988, il prestito di personale è stato considerato come un’operazione non rilevante e quindi esclusa da qualsiasi obbligo di fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta.

Dopo un lungo periodo di pacifica applicazione di questa norma è arrivato il cambio di rotta, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia UE, pronunciata nel 2020.

Secondo la Corte di Giustizia, il distacco di personale va assoggettato ad IVA, indipendentemente dal fatto che il distaccante si limiti ad addebitare al distaccatario il solo costo dei dipendenti, senza alcuna maggiorazione.

Ora, le decisioni della Corte di Giustizia hanno una valenza interpretativa e definiscono l’ambito delle norme così come avrebbero dovuto essere applicate sin dalla loro emanazione.

L’attuale norma italiana (esclusione da IVA), però, è totalmente opposta alla sentenza della Corte europea.

L’Agenzia delle Entrate, facendo leva su questa sentenza, può quindi richiedere, in sede di accertamento, l’applicazione dell’IVA sulle operazioni di distacco che sinora sono rimaste escluse.

Vi sono però valide argomentazioni per contestare una richiesta di questo tipo, in applicazione dei principi di certezza del diritto.

La vicenda potrebbe senz’altro sfociare in un contenzioso tributario.

Invece, per i nuovi contratti di distacco del personale andrebbe valutato di adeguarsi all’interpretazione della Corte di Giustizia, applicando l’IVA sul rimborso dei dipendenti distaccati.

Se la tua azienda ha in essere un contratto di distacco del personale o sta valutando di realizzarne uno, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

ACCERTAMENTO SU SOCIO DI SOCIETA’ A RISTRETTA BASE AZIONARIAUn mio cliente ha appena ricevuto un avviso di accertamento ...
12/01/2022

ACCERTAMENTO SU SOCIO DI SOCIETA’ A RISTRETTA BASE AZIONARIA

Un mio cliente ha appena ricevuto un avviso di accertamento riferito alla propria dichiarazione dei redditi per il 2015.

La motivazione è fondata sull’imputazione di redditi in qualità di socio di società “a ristretta base azionaria”, cioè quel tipo di società composta da un numero limitato di soci, spesso legati da vincoli di parentela.

Nel 2015, il mio cliente era socio, al 50% con il fratello, di una S.r.l. (impresa edile), già destinataria di un avviso di accertamento per lo stesso anno.

In quell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato in capo alla S.r.l. un maggior reddito per ricavi extrabilancio non dichiarati.

L’accertamento sulla S.r.l. è stato tempestivamente impugnato dinanzi al giudice tributario e tuttora si è in attesa della decisione.

Nel frattempo, l’Agenzia ha notificato questo nuovo avviso di accertamento, basato sulla presunzione per cui i ricavi occultati dalla società siano stati distribuiti tra i due soci.

L’Agenzia segue questo ragionamento: dove sono finiti gli incassi “in nero” della società? Considerata la ristretta cerchia sociale, nelle tasche dei due fratelli ai quali la società faceva capo.

Alcune sentenze della Cassazione giustificano questa impostazione: la presunzione che i soci si siano intascati gli utili “in nero” accertati sulla società è legittimata dal fatto che – essendo in numero ridotto – essi hanno la possibilità di conoscere gli affari societari e di gestirli illecitamente per interessi personali.

La situazione potrebbe apparire paradossale agli occhi dei non addetti: la presunzione appena espressa è, infatti, insufficiente a ipotizzare che gli utili siano stati effettivamente distribuiti ai soci e che la distribuzione sia avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui la società li avrebbe prodotti.

Di recente, però, i giudici stanno avallando l’idea per cui la ristrettezza della base societaria è condizione sì necessaria, ma non sufficiente per l’accertamento dei maggiori redditi a carico dei soci.

L’Amministrazione, quindi, dovrebbe fare di più per dimostrare con sufficiente attendibilità che il socio abbia incassato gli utili non dichiarati dalla società.

Da parte sua, invece, il socio può mettere a disposizione i propri flussi di reddito transitati sul proprio conto corrente, dai quali non emerge alcuna movimentazione che possa far pensare alla percezione di extra utili societari.

La vicenda sarà portata sicuramente al vaglio del giudice tributario, chiedendo di annullare gli effetti di una pericolosa presunzione, non sostenuta da reali elementi di prova.

Se, in qualità di socio, hai ricevuto un avviso di accertamento per imputazione di redditi di società “a ristretta base azionaria”, contattami per una consulenza ai seguenti recapiti: [email protected] oppure telefonicamente al numero +39 338 1107078

Indirizzo

Via Masone N. 19
Bergamo
24121

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