29/03/2022
ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIO
In generale, si parla di l’abuso del diritto quando quel diritto viene esercitato per ottenere risultati diversi da quelli per cui è stato istituito.
In ambito tributario, il fenomeno consiste nel conseguire vantaggi fiscali mediante un utilizzo improprio di istituti giuridici, senza commettere alcuna violazione, in mancanza però di ragioni economicamente apprezzabili che li giustifichino.
Si possono citare diversi casi sulla falsariga delle decisioni dei giudici tributari.
È abusiva, ad esempio, la rinuncia, da parte di un socio, ad un ingente credito nei confronti della società, cui fa seguito la cessione delle quote ad un prezzo incongruo rispetto al loro valore, senza alcun ritorno economico.
Configura abuso del diritto la donazione di un’area fabbricabile effettuata a favore di un familiare, che successivamente la vende: la legge prevede che il donatario può rivalutare l’area in base al valore dichiarato nell’atto di donazione, realizzando sulla vendita una minore plusvalenza da tassare.
Viceversa, non si ha abuso del diritto quando l’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento strutturale o funzionale dell’attività economica del contribuente.
Esempi di valide ragioni extrafiscali che non integrano abuso del diritto possono essere quelle legate al ricambio generazionale o ad una ottimizzazione della gestione dei vari rami aziendali.
In esse rientra anche la disciplina del legittimo risparmio d’imposta, cioè la facoltà per il contribuente di scegliere, tra i diversi regimi offerti dalle norme tributarie, quello fiscalmente più vantaggioso, che comporti un minore carico fiscale.
Prima di attuare una determinata operazione, il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate l’interpello antiabuso, per conoscere se quell’operazione rappresenti una forma di abuso del diritto.
Quando l’Agenzia intende contestare fenomeni potenzialmente abusivi è tenuta ad osservare una serie di prescrizioni procedimentali.
In particolare, l’avviso di accertamento, a pena di nullità, deve essere preceduto da una richiesta di chiarimenti al contribuente.
A questa richiesta, che contiene i motivi per cui l’Agenzia ipotizza che una determinata operazione sia abusiva, va data risposta entro sessanta giorni.
Successivamente, l’avviso di accertamento deve, sempre a pena di nullità, spiegare il perché le argomentazioni del contribuente non sono state condivise.
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