25/10/2024
IL COMMESSO SCORBUTICO
Con l’ordinanza del 10 ottobre 2024 n. 26440, la Corte di Cassazione affronta una controversia relativa alla legittimità di un licenziamento disciplinare comminato per condotta scorretta di un lavoratore con i clienti del datore di lavoro.
Il licenziamento
Il sig. Mario, addetto al banco macelleria di un supermercato, si era rivolto ad un cliente in modo sgarbato e scurrile; la Corte d’Appello aveva sottolineato "la volgarità e l'aggressività dimostrate dal lavoratore, peraltro nei confronti di una persona anziana" mediante un "diverbio, … con toni sempre più accessi, dando uno spettacolo indecoroso e anche un po' preoccupante"
Il licenziamento per giusta causa (quindi “in tronco”) è stato inflitto anche per violazione dell'art. 215 del suo contratto nazionale di lavoro (CCNL) che sanziona con il licenziamento le "gravi violazioni" degli obblighi posti dall'art. 210, tra cui quello di "usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri".
La Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, dando ragione alla Corte di Appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento, sottolineando che il concetto di giusta causa, pur delineato nel CCNL, è comunque è una nozione aperta non circoscritta ai soli requisiti del contratto nazionale, che va definita e specificata nel contesto concreto e socio-culturale in cui si verifica. La condotta del lavoratore, anche se non specificatamente prevista tra i motivi di licenziamento disciplinare del contratto collettivo, è stata considerata sufficientemente grave da giustificare il recesso, in virtù della sua offensività e dell'impatto sull'immagine aziendale.
Nella decisione della Corte hanno influito anche alcuni precedenti disciplinari che benché non fossero specifici, secondo i giudici della Cassazione potevano certamente rivestire un ruolo di aggravante nella valutazione della condotta complessiva del lavoratore, poiché sintomatici di una reiterata mancanza di rispetto delle regole aziendali.
La decisione in esame evidenzia una chiara riaffermazione dei principi giuridici sulla giusta causa di licenziamento. La giusta causa di licenziamento è definita dall'art. 2119 del Codice Civile come un fatto così grave da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Come ribadito dall’ordinanza ora esaminata, non si tratta di un elenco chiuso di comportamenti specifici, ma di una clausola generale che richiede una valutazione caso per caso. La Corte ha chiarito che la nozione è volutamente generica per permettere un adeguamento alle mutevoli esigenze sociali e aziendali, nonché per consentire al giudice di merito di considerare sia i fatti concreti sia i valori e i principi dell'ordinamento giuridico e della società.
Non è poi inutile ribadire anche che le ordinanze e le sentenze della Cassazione sono sempre emesse per il caso concreto, e NON costituiscono un “precedente” cui gli altri giudici devono uniformarsi dacchè nel diritto nazionale questo concetto NON esiste. Nondimeno è pacifico che influenzano ed ispirano i giudici che poi dovranno decidere in futuro per casi analoghi.
Corte di Cassazione n. 26440 del 10 ottobre 2024, sez. lavoro; Cass. 10/10/2024, n. 26440; Cass. 26440/2024; Licenziamento disciplinare; Giusta causa; Volgarità e aggressività; Art. 2119 Codice Civile; Immagine aziendale