02/02/2024
✅🏛𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗩𝗜𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢🏛✅
❗️𝗜𝗟 𝗙𝗨𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗟𝗚𝗢𝗥𝗜𝗧𝗠𝗢 𝗖𝗛𝗘 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔 𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗣𝗟𝗘𝗡𝗭𝗘 𝗗𝗔 𝗚𝗣𝗦 𝗘' 𝗜𝗟𝗟𝗘𝗚𝗜𝗧𝗧𝗜𝗠𝗢.
Il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 con la recentissima sentenza del 𝟯𝟬.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟰,
ha confermato nuovamente 𝗹’𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰.𝗱. “𝗮𝗹𝗴𝗼𝗿𝗶𝘁𝗺𝗼” 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗮 𝗚𝗣𝗦 riconoscendo 12 punti ad una nostra assistita.
👉In corso di causa è stato chiarito che il sistema informatico, così come congegnato dal M.I.M., non è conforme ai canoni di ragionevolezza, del rispetto del principio meritocratico e del rispetto del corretto scorrimento della graduatoria di cui al DPR 478/94.
📍Nello specifico, il Tribunale di Milano, dopo aver categoricamente escluso che la limitazione delle preferenze nell’istanza informatizzata con cui sono state scelte le sedi potesse essere intesa come rinuncia, ha chiarito che la “rinuncia” si possa configurare solo con riferimento a sedi non esplicitamente espresse nell’istanza di scelta sedi, di modo che l’aspirante all’incarico di docenza sarà considerato rinunciatario solo ed esclusivamente con riferimento alle sedi non indicate nella domanda di partecipazione alla procedura.
Difatti, dalla lettura della stessa O.M. 112/2022 è dato comprendere che costituisce rinuncia all’incarico la sola mancata presentazione dell’istanza e, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, la “facoltà” dell’aspirante docente di non indicare tutte le sedi/classi di concorso/tipologie di posto, non può essere intesa quale rinuncia a qualsivoglia incarico.
Per tali ragioni, non poteva trovare fondamento giuridico la condotta del MIM che avrebbe invece – ed illegittimamente – considerato la mancata espressione di talune preferenze quale rinuncia anche rispetto a sedi/classi di concorso/tipologie di posto espressamente richieste dall’aspirante docente.
👩⚖️ Il Giudice adito ha affermato che: "𝐿𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑀𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝐸𝑅𝑂 𝑛𝑜𝑛
𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎, 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑠𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑢̀".
⚖️ 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 riconosce quindi alla nostra assistita il diritto vedere risarcito il danno subito attraverso il riconoscimento d del relativo 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗻. 𝟭𝟮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶, che avrebbe maturato qualora le fosse stato correttamente attribuito l'incarico lavorativo.
❓chi può ricorrere al Giudice del Lavoro? Tutti coloro che nell'a.s. 2022/23 e 2023/24 assumono di essere stati "saltati" dal sistema informatico delle convocazioni.
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