13/05/2020
Pensione di reversibilità-coniuge superstite-ex coniuge
Buongiorno e bentrovati. Oggi vi parlo della pensione di reversibilità alla luce dei rilievi forniti da due recentissime Ordinanze dell'anno 2020 emesse dalla Corte di Cassazione.
La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta ad uno dei due coniugi al sopraggiungere della morte dell'altro. Precisato questo, la giurisprudenza ha esaminato il caso dell'esistenza, alla morte del coniuge, sia di un coniuge superstite che di un ex coniuge; in altri termini, stiamo trattando il caso in cui una persona ha avuto due matrimoni di cui il primo è cessato per divorzio (qui c'è un ex coniuge) mentre il secondo era ancora in essere al momento della morte (qui c'è un coniuge superstite). Ebbene, sia il coniuge divorziato che il coniuge superstite hanno diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del defunto e la Corte di Cassazione, con le due ordinanze n. 5268 e n. 5290 del 2020, ha definito i parametri da seguire nel determinare le quote di pensione di reversibilità per l'ex coniuge e il coniuge superstite. Con dette ordinanze viene precisato che il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni
non si deve ridurre ad un calcolo esclusivamente numerico giacché il Giudice, in considerazione della finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, può integrare detto criterio ponderando altri elementi secondo una modalità correttiva equitativa applicati con discrezionalità, quali ad esempio le condizioni economiche del coniuge superstite e del coniuge divorziato, l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex coniuge e la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite. Quest'ultima in particolare ha un suo distinto ed autonomo rilievo giuridico, ma il coniuge interessato deve dimostrare la stabilità e l'effettività della comunione di vita prima delle nozze.