Studio Legale Avv. Gaetano Gaudiello

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12/04/2023

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La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 891 del 15 marzo 2023 ha fatto corretto uso dei pacifici principi giurisprudenziali. In effetti, secondo la citata pronuncia del giudice di legittimità, mentre il condomino in conflitto d'interessi va convocato, quello che è in lite con il condominio può non essere convocato in assemblea senza che la deliberazione possa ritenersi invalida.

Se si analizza bene infatti, condomino in causa con la compagine non si trova in una posizione di conflitto d'interessi (che sorge quando c'è contrasto tra l'interesse del condomino votante e quello comune all'assemblea), ma di interessi completamente contrapposti, con la conseguenza che, se nel primo caso il proprietario ha diritto alla convocazione, nel secondo no.

FATTO

L'attore, già soccombente in primo grado, impugnava la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della deliberazione condominiale. La Corte d'Appello di Genova infatti confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione ex art. 1137 c.c. avanzata da un condominio in relazione alla delibera condominiale riguardante l'azione giudiziaria da egli proposta nei confronti del Condominio. Secondo i giudici di merito, era irrilevante la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea in quanto il condominio era in una posizione di conflitto di interessi rispetto all'unico argomento all'ordine del giorno (costituzione in giudizio come parte resistente rispetto all'azione del condomino). L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione.
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06/04/2023

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La Cassazione si è espressa sugli obblighi informativi sussistenti in capo all’intermediario nella prestazione di servizi di investimento e sulla presunzione del danno nel caso di loro omissione.

I motivi di ricorso riguardano

il preteso inadempimento, da parte del promotore finanziario e della banca, degli obblighi informativi e
la scelta di un investimento ritenuto non adeguato alla propensione al rischio della cliente, una propensione deducibile dalle scelte fatte in passato e non solo dalle più recenti.
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16/03/2023

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Chi deve versare l’IMU in caso di separazione?
Sentenza della Cassazione ⇒ Cass. civ., sez. V, ord., 3 marzo 2023, n. 6545
La definizione di abitazione principale non è la stessa di prima casa infatti dovrete considerare l’abitazione principale come l’unità locale dove il possessore e i suoi familiari dimorano abitualmente ed hanno li anche la residenza anagrafica (per intenderci quella che verificano i vigili prima di concedervela)... https://www.studiolegalegaudiello.it/separazione-chi-deve-versare-l-imu/

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10/03/2023

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L’onere probatorio del danno da superlavoro

Il lavoratore che deduce di aver subito un danno derivante da superlavoro ossia lavoro svolto in condizioni intollerabili, lamenta un inesatto adempimento agli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro e, per tale motivo, deve dimostrare lo svolgimento della prestazione secondo modalità nocive e il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno.

Con l’ordinanza 28 febbraio 2023 n. 6008, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto che per poter dimostrare una richiesta risarcitoria correlata alla imposizione per anni di condizioni intollerabili di lavoro, il lavoratore si deve limitare ad allegare la documentazione relativa all’evento dannoso sofferto. In tal caso l’onere della prova si inverte ed il datore deve dimostrare di aver adottato ogni cautela per impedire l’evento dannoso. Nel caso di infarto da superlavoro non spetta al danneggiato provare l’intollerabilità dei carichi in azienda; è compito dell’impresa dimostrare che le attività svolte erano normali e tollerabili o che ricorreva un’altra causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile.

IL FATTO

Un dirigente medico di primo livello, dipendente di un’Asl, chiama in giudizio l’azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico, egli infatti era stato colpito da infarto del miocardio a causa di intollerabili ritmi e turni di lavoro, anche derivanti dal sottodimensionamento dell’organico. In primo grado il Tribunale respinge la domanda, escludendo la responsabilità dell’Asl ai sensi dell’art. 2087 c.c., tenuto conto che essa non aveva il potere di aumentare l’organico e di assumere altri ortopedici, né di rifiutare ricoveri e prestazioni ai pazienti. A quel punto l’uomo propone appello contro la sentenza di primo grado, che viene respinto però dalla Corte di appello dell’Aquila. Contro questa pronunzia il medico propone ricorso di legittimità articolato in cinque motivi dal quale l’Asl si è difesa con controricorso.

SENTENZA della CASSAZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Dirigente medico, cassando con rinvio la sentenza che aveva escluso la sussistenza di un nesso causale tra il notevole carico di lavoro cui il ricorrente era stato sottoposto, la mancata assunzione di altri medici e l'infarto occorsogli. Dopo aver ricordato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e che, di conseguenza, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno, i Giudici di legittimità hanno precisato che l'obbligo di tutela della salute dei lavoratori si estende all'adozione di misure di sicurezza anche in relazione ad eventi che non sono coperti specificamente dalla normativa antinfortunistica, in virtù di un'interpretazione estensiva giustificata anche dal dettato dell'art. 32 Cost. che sancisce il diritto alla salute e dagli artt. 1175 e 1375 c.c. in tema di correttezza e buona fede.

La Corte d'Appello aveva dunque errato nel pretendere dal Dirigente l'indicazione di ben determinate norme di sicurezza, essendo idonea e sufficiente a dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro l'allegazione e la prova dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e tollerabile orario di lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il nesso causale ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo per la causa di servizio è uguale a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso. Dunque, il fatto che in sede amministrativa sia stata riconosciuta la causa di servizio ai fini dell'equo indennizzo e che sia stata prodotta in giudizio la relativa documentazione, se non vale come prova legale del nesso causale, vincolante per il giudice, ben avrebbe potuto essere prudentemente apprezzata, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come prova sufficiente di quel nesso, in mancanza di elementi di segno contrario.

Dunque il lavoratore che vuole chiedere un risarcimento per il danno da superlavoro che ritiene legati a ritmi di lavoro eccessivi, ha una serie di oneri probatori a suo carico. E una volta assolti questi oneri, è il datore di lavoro, a sua volta, a dover dimostrare che la prestazione si è svolta invece normalmente, entro limiti sostenibili.

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24/02/2023

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Alcuni punti della riforma Cartabia ai processi civili :

-Separazione e divorzio giudiziale anche con lo stesso atto in un unico procedimento.
-Sanzioni per il genitore che non rispetta l’accordo sulle regole di affidamento e visita del minore.
-Possibilità di condannare al risarcimento il coniuge che occulta i propri redditi per risparmiare sull’assegno.

Saranno operative dal 1 Marzo prossimo le nuove regole per i processi di separazione e divorzio. La legge di Bilancio anticipa di 4 mesi il debutto della riforma del processo civile. Tra le novità più importati, la possibilità di proporre con lo stesso atto davanti allo stesso giudice la domanda di separazione giudiziale ed il divorzio contenzioso, inoltre gli atti introduttivi dovranno essere completi con l’allegazione di tutti i fatti e i mezzi di prova. Ma cosa cambierà con il rito unico? Di fatto, le parti (coniugi, partner e genitori) dovranno dedurre, prima della prima udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, attraverso lo scambio di scritti difensivi.
Per saperne di più vai all'articolo>>>https://www.studiolegalegaudiello.it/riforma-cartabia-divorzi-e-separazioni-cosa-cambia-dal-1marzo/

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STUDIO LEGALE GAUDIELLOTEL: 0824 29914WATHSAPP: 393 9271233EMAIL: INFO@STUDIOLEGALEGAUDIELLO.ITCoerede fa lavori su beni...
20/02/2023

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Coerede fa lavori su beni comuni: va rimborsato?

La Corte di Cassazione si è espressa con l'ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1207

Il coerede che ha apportato migliorie al bene comune indivisibile ma da lui posseduto, ha il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, quindi al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico, ma di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.

Il coerede, il quale abbia apportato miglioramenti al bene ereditario da lui posseduto, non può invocare la disciplina dell'art. 1150 c.c., la quale attribuisce al terzo possessore di buona fede una indennità pari all'aumento di valore della cosa per effetto dei miglioramenti. Quale mandatario o utile gestore degli altri compartecipi alla comunione ereditaria, ha unicamente il diritto di essere rimborsato delle spese fatte per la cosa comune, dal momento che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede.

Ne consegue che al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartisce, insieme con le spese, tra i vari condividenti, secondo il principio nominalistico.

Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, si legge nel provvedimento, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.

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15/02/2023

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L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 1° febbraio ha pubblicato modello e istruzioni da seguire per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti: c'è tempo fino alla scadenza del 30 giugno per procedere con la domanda, entro la stessa data è necessario procedere con il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
L’articolo 1, comma 186, della legge n. 197/2022 ha introdotto una definizione agevolata delle liti fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.

La chiusura del contenzioso fiscale consiste nella possibilità di pagare un importo pari al valore della lite, venendo meno le sanzioni e gli interessi; inoltre, a scomputo del dovuto, si possono conteggiare tutti gli importi che nel frattempo sono stati eventualmente pagati in forza della c.d. “riscossione frazionata” in pendenza del contenzioso.

Ma come funziona e quanto costa la definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dalla legge di bilancio 2023?
Per saperne di più vai all'articolo👉https://www.studiolegalegaudiello.it/liti-fiscali-modello-per-chiudere-le-controversie-ancora-aperte-con-il-fisco

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato modello e istruzioni da seguire per accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

STUDIO LEGALE GAUDIELLOWATHSAPP: 393 9271233EMAIL: INFO@STUDIOLEGALEGAUDIELLO.ITNel caso in cui tra due o più parti suss...
09/02/2023

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Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio» (Cass. n. 1143/2020, n. 22772/2018). Infatti, nel caso in esame, pur avendo le parti avanzato istanze apparentemente non incompatibili l'una con l'altra, tutte consistendo nella richiesta di accertare la responsabilità di terzi, hanno in giudizio posizioni tali che virtualmente confliggono tra loro.
Il Tribunale ha correttamente accertato, in primo grado, «che la responsabilità dell'incidente stradale era del conducente, per eccesso di velocità, e già questo poneva le parti in posizione di conflitto virtuale nello stesso procedimento- oltre che legittimare un'azione ulteriore del terzo trasportato verso il conducente: la regola sul conflitto di interessi mira tra l'altro ad evitare che l'unicità della difesa possa recare pregiudizio ad una delle parti che potrebbe sostenere una posizione incompatibile con l'altra e che la comunanza del difensore con quella potrebbe precludergli».

In sostanza, «l'effettivo accertamento, in primo grado, della colpa del conducente ha posto in conflitto attuale la posizione di quest'ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere difesa diversa; ma il conflitto era comunque virtuale a prescindere dall'effettivo accertamento di quella colpa, in quanto, in astratto avrebbe potuto condurre comunque a quell'accertamento».
Indi per cui, ne consegue il rigetto del ricorso in questione.
Per saperne di più vai all'articolo
➡️https://www.studiolegalegaudiello.it/incidente-stradale-il-conflitto-di-interessi-tra-guidatore-e-terzo-trasportato

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01/02/2023

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L’ex può ottenere iscrizione ipotecaria sui beni del coniuge?
La Corte di Cassazione risponde positivamente, ma solo previa verifica della sussistenza del pericolo di inadempimento.
Se mancasse questo requisito, il giudice, adito che ritenga ingiusta o comunque sproporzionata tale misura, può emettere un ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. la mancanza, anche se sopravvenuta successivamente, di tale pericolo determina l’estinzione dell’ipoteca, venendo meno lo scopo per cui la legge consente tale garanzia. .

LA SENTENZA⇒⇒Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2022, n. 1076

FATTO

Alla Corte era stato appunto posto il quesito sulla legittimità di un’ipoteca che una donna aveva iscritto sull’immobile di proprietà dell’ex coniuge (nella misura di quasi 140mila euro) a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'erronea interpretazione della normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito della sentenza di separazione. Il ricorso risulta fondato.

In applicazione dell'art. 156, comma 5, c.c. secondo cui la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, la Corte territoriale ha escluso la necessità della condizione dell'esistenza e permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. Si tratta però di un'interpretazione letterale svincolata dal contesto normativo in cui è inserita.

Infatti l'art. 2818 c.c. stabilisce che ogni sentenza la quale porta la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore a prescindere dall'espressa previsione in tal senso. Nonostante tale disposizione, il legislatore del divorzio e quello della separazione hanno ritenuto opportuno, prevedere autonomamente che la sentenza, la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

In altre parole, in tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, sia a favore dell’ex coniuge che dei figli, la valutazione circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile da parte del giudice. In conclusione, nel cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte milanese, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c.».

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Un eccellente 2023 per ognuno di voi!
31/12/2022

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Indirizzo

Via Colonnette
Benevento
82100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:30
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Sabato 09:30 - 13:00

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