29/01/2021
Un gruppo di lavoratori, assistiti dall'avv. Michele Truppi, ottiene dalla Corte di Appello dichiarazione di invalidità di contratti di somministrazione con soggetto pubblico e la liquidazione del danno "comunitario". La Corte di Appello sostiene che la direttiva 2008/104/CE prevede solo i "requisiti minimi" di protezione dei lavoratori tramite agenzia interinale ma non esclude, con i dovuti adattamenti, l'applicabilità anche alla somministrazione: a) del principio più volte affermato dalla stessa Corte di giustizia in materia di contratti a termine, secondo cui, "i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro" sicchè "il beneficio della stabilità del rapporto di lavoro è considerato un elemento assolutamente rilevante per la tutela dei lavoratori, laddove è solo in determinate circostanze che contratti di lavoro a tempo determinato possono soddisfare le esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori"; b) dell'impegno UE per l'adozione di una politica comune, volta a coniugare occupazione e crescita e quindi, a "favorire, al tempo stesso, flessibilità e sicurezza occupazionale e a ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, tenendo debito conto del ruolo delle parti sociali"; c) l'effettiva attuazione della normativa UE in ambito nazionale deve contenere misure adeguate per prevenire e punire l'uso abusivo dei contratti di lavoro di breve durata, come specificamente prescrive l'art. 10, par. 2, della direttiva 2008/140/CE, ove si stabilisce che: "gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione", aggiungendo che "le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive".