02/08/2026
DIRITTO ALLE FERIE
L’art. 36 della Costituzione stabilisce a riguardo che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
La loro funzione è di garantire il recupero delle energie psico-fisiche spese nell’attività lavorativa e dedicarsi alla propria vita privata.
Durante le ferie il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari a quella che avrebbe percepito, se avesse lavorato.
Secondo il Decreto Legislativo 213 del 2004, delle quattro settimane di ferie obbligatorie: almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, anche in modo consecutivo, se il lavoratore lo richiede; le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2109 del c.c., spetta il potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, valutando in concreto le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.
(Avv. Loredana Trotta, Civilista e Familiarista con Patrocinio in Cassazione)