27/03/2021
Ti dichiaro in arresto!
Quanti ragazzi sognano di fare il poliziotto per poter dire questa frase!?
È notizia recente quella che vede un nostro connazionale, nel bel mezzo di un’udienza, dichiarare in arresto il giudice, salvo poi essere arrestato lui.
In tutta la sua paradossalità, questa vicenda ha suscitato una riflessione di non poca importanza: si può arrestare qualcuno pur non essendo un membro delle Forze dell'Ordine?
La risposta è sì.
Il Legislatore, infatti, all’art. 383 c.p.p., ha previsto la “Facoltà di arresto da parte dei privati”.
Al comma 1 dell’art. 383 c.p.p. viene subito di chiarito in quali ipotesi è consentito esercitare tale facoltà e cioè nei casi previsti dall’art. 380 c.p.p., laddove si tratti di reati perseguibili d’ufficio.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 380 c.p.p. “Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni”.
Il comma 2 dell’art. 380 c.p.p. prevede, invece, una elencazione analitica delle ipotesi di reato in cui è previsto l’arresto in flagranza, anche nel caso non si rientri nei limiti edittali di pena previsti dal comma precedente.
Si tratta, chiaramente, di gravi reati tra cui i delitti in materia di stupefacenti, quelli in materia di pornografia e prostituzione minorile, maltrattamenti e violenza sessuale, nonché furto aggravato, rapina ed estorsione.
In queste ipotesi, ai sensi dell’art. 383 c.p.p., al privato cittadino è concessa la facoltà di procedere all’arresto in flagranza del reo.
La Corte Suprema di Cassazione ha, inoltre, fatto chiarezza sulle modalità dell’arresto, ed in particolare sulla possibilità di utilizzare strumenti coattivi, stabilendo che: “L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere” [Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10958 del 21 marzo 2005].
Dopo aver effettuato l’arrestato, ai sensi del comma 2 dell’art. 383 c.p.p. “La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.”.
Anche la Corte Costituzionale è intervenuta per sancire la legittimità di questa previsione normativa, chiarendo che il privato, nei casi previsti dall’articolo, acquisisce, “sia pure in via straordinaria e temporanea”, la veste di organo di polizia [Corte Cost. n. 89 del 10 giugno 1970].
Il Codice prevede, dunque, la possibilità per il privato di agire, al fine di evitare il compimento di uno dei gravi delitti individuati dall’art.380 c.p.p., in tutte quelle situazioni che necessitano di una pronta ed immediata risposta.
Si tratta, quindi, di una facoltà eccezionale e residuale a cui far ricorso soltanto quando le circostanze di fatto non consentono di attendere l’intervento le Forze dell’Ordine.
In conclusione, se da un lato la legge lo consente, dall’altro occorre fare attenzione sia per evidenti ragioni di incolumità personale sia, come ci insegna la vicenda sopra richiamata, per evitare di porre in essere arresti arbitrari ed illegittimi che potrebbero integrare l’ipotesi delittuosa di sequestro di persona, attesa la difficoltà, per un privato cittadino, di riconoscere la situazione di flagranza e la procedibilità d’ufficio del delitto in fieri.
Penalista Antonio Fiorillo, collaboratore dello Studio Legale Greco.