03/01/2022
EMERGENZA SANITARIA. Cosa è canbiato e cosa cambierà dal 10 Gennaio 2022
Green Pass: cosa cambia dal 10 gennaio 2022
alberghi e altre strutture recettive;
- servizi di ristorazione;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- mezzi di trasporto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,
- centri benessere per le attività all'aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
accesso consentito esclusivamente ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nonché ai soggetti in possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate:
per avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
per avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione;
per avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
IMPIANTI SPORTIVI
In zona bianca, accesso consentito esclusivamente ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nonché ai soggetti in possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate:
per avvenuta vaccinazione, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
per avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione;
per avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
CAPIENZA 50 % all'aperto - 35 % al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.
QUARANTENA
La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi.
Tali soggetti sono posti in regime di "auto-sorveglianza" e devono:
indossare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi;
effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
La disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021.
La cessazione della quarantena “standard” e dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.
In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.