10/08/2026
IL CCNL PREVEDE UNA SANZIONE CONSERVATIVA: IL LICENZIAMENTO PUÒ COMUNQUE ESSERE IRROGATO?
Con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che, anche per i lavoratori assunti con il regime delle tutele crescenti, trova applicazione la tutela reintegratoria quando la specifica condotta contestata sia prevista dal CCNL come punibile con la sola sanzione conservativa.
Il caso riguardava una lavoratrice licenziata per aver abbandonato il posto di lavoro durante il turno per un ridottissimo arco temporale. La Corte d’Appello aveva ritenuto il licenziamento sproporzionato, riconoscendo però alla dipendente la sola tutela indennitaria sul presupposto dell’applicabilità del D.Lgs. n. 23/2015.
La Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2024, ha invece precisato che l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015 ricomprende anche le ipotesi in cui il contratto collettivo individui specifiche e nominate inadempienze assoggettandole esclusivamente a sanzioni conservative.
In tali casi, il fatto contestato è “in radice inidoneo” a giustificare il licenziamento, poiché la contrattazione collettiva ha già predeterminato la gravità della condotta e la relativa rilevanza sotto il profilo disciplinare.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza, demandando al giudice del rinvio la verifica che la condotta concretamente accertata rientri tra quelle per le quali il CCNL applicato prevede una sanzione conservativa.