02/07/2025
Segnalo un interessante provvedimento ottenuto dal Tribunale di Bari in favore di un Istituto di Credito mio assistito, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le tematiche oggetto di causa affrontate dal Giudice, sia pure sommariamente in sede di delibazione della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dagli opponenti, risultano di particolare pregio, anche perchè relative a fattispecie abbastanza "nuove".
Nello specifico, secondo il Giudice del Tribunale di Bari, l'eventuale mancata valutazione del merito creditizio in sede di concessione di un finanziamento, come prescritto dall'art. 5 T.U.B., non comporta la nullità del mutuo, atteso che l’art. 124 bis T.U.B. non positivizza un divieto di stipula del contratto in ipotesi di omessa verifica della solidità finanziaria del cliente ed in forza del disposto di cui all'art. 1418 c.c. (conformi, cfr., Trib. Padova, 19.11.2024; Trib. Nocera Inferiore, 14.03.2024, n. 608 e Trib. Padova, 23.07.2024).
Con detto provvedimento, inoltre, il Giudice ha ritenuto insussistente la nullità delle fideiussioni specifiche rilasciate per asserita violazione della Legge n. 662/1996 e segnatamente dell'art. 4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive 23.09.2005, atteso che il divieto ivi previsto non riguarda qualsiasi “ulteriore garanzia”, ma solo le garanzie reali, assicurative e bancarie, per cui le fideiussioni volontarie, come quelle rilasciate dagli opponenti non risultano qualificabili quali fideiussioni bancarie, ma personali e volontarie (conformi, cfr., Trib. Monza, 17.04.2025, n. 806; Trib. Pavia, 11.07.2024, n. 1124 e Trib. Modena, 04.07.2024, n. 1141).
Il Giudice del Tribunale di Bari, infine, conformandosi all'orientamento maggioritario in materia, ha ritenuto non sussistente la nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche oggetto di causa, ancorché limitata alle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, poiché, nella fattispecie, vengono in rilievo rapporti di garanzia e di finanziamento posteriori di circa un decennio rispetto al provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia del maggio del 2005 (cfr., Cass. Civ., 17.01.2025, n. 1170; Cass. Civ., 25.11.2024, n. 30383; Cass. Civ., ord., 28.11.2018, n. 30818).
Sulla scorta di dette argomentazioni è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. nei confronti della obbligata principale e concessa ex art. 648 c.p.c. nei confronti dei garanti, sia pure limitatamente all'esposizione debitoria da c/c.