Studio legale Lamberto M. Manca

Studio legale Lamberto M. Manca Consulenza e patrocinio in materia civile, previdenziale, contrattualistica, lavoro. Cassazionista

03/11/2025

INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CESSATO DALL'INCARICO PER DECORRENZA DI DUE ANNI DALLA NOMINA (Corte di Cassazione, 2^ sez. civ. , sentenza 26.05.2025, n.14039).

«In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda dell’assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11 c.c., diretta ad ottenere la revoca dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi tenuto, ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo, soltanto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi».

15/09/2025

SULLA FACOLTA' DI RINUNCIARE ALLA PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 11 agosto 2025, n.23093). PRINCIPI DI DIRITTO.
"1. - La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è
soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di
disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del
titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso
dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della
situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare
espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse
perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".
2. - Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione
patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno,
animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del
giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost.,
o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà,
preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non
può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per
"motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un
immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non
è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a
concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a
raggiungere un risultato economico non meritato".

31/07/2025

LEGITTIMITA' DELLE CONVENZIONI TRA CONIUGI PER IL CASO DI FALLIMENTO DEL MATRIMONIO.
Le pattuizioni tra coniugi tendenti a regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio costituiscono contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela. Solo qualora il patto riguardi i rapporti personali e patrimoniali relativi a figlie e figli minori di età, la sua validità ed efficacia sarà sempre soggetta a un controllo di legittimità del giudice, inteso a verificare la sua rispondenza al miglior interesse del minore (Corte di Cassazione, 1^ sez. civile , ord. n. 20415/2025).

20/05/2025

VERSAMENTI ESEGUITI DAL CONVIVENTE MORE UXORIO IN FAVORE DELL'ALTRO CONVIVENTE
Con specifico riferimento ai doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio, i versamenti in denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Si configura, in detto caso, adempimento di un'obbligazione naturale, sempreché il giudice di merito, ad esito di un giudizio di fatto (incensurabile in sede di legittimità), abbia ritenuto che l'attribuzione patrimoniale sia adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" e, dunque , non travalichi i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.

(Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 11337/2025)

07/04/2025

NOTIFICA A MEZZO PEC PROVENIENTE DA CASELLA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE NON RISULTANTE DA PUBBLICI ELENCHI

E' validamente perfezionata la notifica a mezzo PEC proveniente da casella di PEC dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni non risultante da pubblici elenchi, indirizzata a casella di destinazione iscritta in pubblici registri (Corte di Cassazione, sez. trib., Civile, ord. 4 ottobre 2024, n.26682).

07/04/2025

NULLITA' DELLA DELIBERA CONDOMINIALE CHE NOMINI AMMINISTRATORE UN SOGGETTO PRIVO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E ONORABILITA'
"La deliberazione dell’assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dall’art. 71-bis delle disposizioni d’attuazione del codice civile è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività ed influenti, perciò, sulla capacità del contraente".

(Cass.civ., 2^ sez., sentenza n.28195/2024, pubbl. il 31/10/2024).

07/04/2025

PERMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92. LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER L'ILLEGITTIMA FRUIZIONE
E' legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 quando il familiare assistito sia ricoverato presso struttura del tutto assimilabilead una struttura ospedaliera, trattandosi di struttura che assicura assistenza sanitaria continuativa (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ord. 6/3/2025, n.5948)

07/04/2025

TUTELA DEL CONSUMATORE. CASO DI PROFESSIONISTA CON SEDE IN SVIZZERA. REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE. GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO
In applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera (c) della Convenzione di Lugano (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), conclusa tra la Comunità europea e la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice del luogo di residenza del consumatore, se l'attività del professionista risulta diretta con qualsiasi mezzo verso lo Stato di residenza del consumatore (Cassazione civile, sezioni unite, 18 febbraio 2025, n. 4124)

Contratto preliminare di vendita. Inadempimento del promittente venditore. Prova del danno.“-Il pagamento del prezzo pat...
07/04/2025

Contratto preliminare di vendita. Inadempimento del promittente venditore. Prova del danno.

“-Il pagamento del prezzo pattuito costituisce la prestazione tipica del contratto definitivo alla stipula del quale le parti si obbligano con il contratto preliminare e il suo adempimento anticipato, sulla base degli accordi negoziali assunti con il contratto preliminare, e comunque in quanto prestazione dovuta anche ai fini della tutela di cui all’art.2932 c.c., non può costituire fonte di danno;

-E’ in teoria possibile il riconoscimento di un danno da mancata messa a disposizione dell’immobile promesso in vendita in capo al promissario acquirente ma esso deve essere circostanziatamente allegato e provato, anche alla luce del contenuto del contratto preliminare in ordine alle modalità e ai tempi della stipula del contratto definitivo”.

(Cassazione civile, II sezione, ordinanza n.5049/2025)

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08/03/2024

PRESCRIZIONE DECENNALE E NON BIENNALE DEI DIRITTI CHE DERIVANO DAI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
"In definitiva, la norma censurata viola il principio di
ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., e, al tempo stesso,
pregiudica diritti che derivano dal risparmio previdenziale, tutelato
dall'art. 47 Cost.
Pertanto, l'art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo
successivo a quello introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n.
134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come convertito, e' costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede
l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che
derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera
la prescrizione decennale. ". (Corte costituzionale, sentenza 29.02.2024, n. 32).

07/03/2024

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 (ora assorbiti nel d.lgs. n. 259 del 2003), è subordinato all'impossibilità per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari (Cassazione Civile, sez.II, 8 novembre 2023, n.31101).

18/05/2023

STATO DI BISOGNO E DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE
Con sentenza n. 7235/2023, pubblicata il 13 marzo 2023, la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha ribadito che il
diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3,
comma 6, I. n. 335/1995 prevede come unico requisito lo
stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla
condizione oggettiva dell'assenza di redditi o
dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza - in assenza di condotte fraudolente - il dato che lo stato di bisogno risulti incolpevole.
Nel caso di specie, il soggetto richiedente il beneficio dell'assegno aveva precedentemente donato alla propria figlia i suoi immobili, dai quali avrebbe potuto eventualmente trarre redditi, vertendo successivamente in stato di bisogno.
La Corte di Cassazione ha altresì ribadito che, in linea generale, l'intervento pubblico a favore dei bisognosi non ha carattere sussidiario, nel senso che debba aver luogo solo in assenza di obbligati al mantenimento e/o agli alimenti, in grado di provvedervi.

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