09/08/2019
Omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio: nessuna abolitio criminis
La Corte di costituzionale, con sentenza 18 luglio 2019 n. 189, avalla l’interpretazione seguita dal diritto vivente, secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018, è tuttora vigente l’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.
Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2019 n. 189
Il caso
Con sette ordinanze distinte ma di contenuto per larga parte sovrapponibile, il Tribunale di Nocera Inferiore, la Corte d’appello di Milano, la Corte di appello di Trento e il Tribunale ordinario di Civitavecchia sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l’art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo applicativo dell’abrogato art. 3 l. n. 54 del 2006.
Secondo i giudici a quibus, tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, il contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negli artt. 3, 25, comma 2, 30 e 76 Cost.
La decisione della Corte
Prima di esaminare l’ammissibilità e la fondatezza delle questioni, la Corte ha proceduto a una puntigliosa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.
Sino al 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era presidiato penalmente dal solo art. 570 c.p., il cui n. 2 del comma 2, comminava la pena della reclusione congiunta a quella della multa per chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro», ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato «per sua colpa». La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso l’applicabilità di tale previsione anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n. 51215).
Nel 1987 si aggiunse, ad opera della l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui all’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle «pene previste dall’art. 570 c.p.» al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.
Tale disposizione fu introdotta per tutelare il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, stante l’inapplicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 trova applicazione sia nel caso di omesso versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui all’art. 570, secondo2, n. 2), c.p.p., quest’ultima disposizione presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-sexies (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086); sia nell’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non «inabili al lavoro» – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, numero 2), c.p. – ma non ancora autosufficienti (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).
In seguito, l’art. 3 l. n. 54 del 2006 stabilì l’applicabilità dell’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 per il «caso di violazione degli obblighi di natura economica» discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, così integralmente equiparando, sul piano penale, il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.
Il successivo art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – prevede che le disposizioni della legge medesima si applichino «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’inciso in parola si riferisce a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di cui all’art. 3 (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393; sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267), sul presupposto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, commi 1 e 3, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
In questo assetto interpretativo si collocano le disposizioni oggetto di censura.
In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 85, lett. q), l. 103 del 2017, l’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 21 del 2018 ha previsto l’inserimento nel codice penale dell’art. 570-bis, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», che testualmente estende le pene previste dall’art. 570 c.p. «al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli».
Correlativamente, sono stati abrogati sia l’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970, sia l’art. 3 l. n. 54 del 2004, ad opera, rispettivamente, dall’art. 7, comma 1, lett. b) e lett. o) d.lgs. n. 21 del 2018.
Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cd. “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e 3 della legge n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis c.p., che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).
Il nuovo art. 570-bis c.p., peraltro, contempla, quale soggetto attivo del reato, il solo «coniuge»; di qui la conclusione dei giudici remittenti secondo cui l’introduzione della nuova norma abbia determinato una parziale abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e il conseguente dubbio di costituzionale della nuova disposizione, nonché della disposizione del d.lgs. n. 21 del 2018 che l’ha introdotta e di quelle che hanno abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri sopra indicati.
Sgomberato il campo da alcune eccezioni di inammissibilità, salvo quella dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 21 del 2018 per difetto di rilevanza, la Corte, in primo luogo, ha ritenuto, verificandola d’ufficio, l’ammissibilità di tutte le questioni prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della riserva di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. La Corte, in particolare, ha ribadito l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che censurano una disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento.
Nel merito, le questioni relative all’art. 570-bis c.p. nonché agli artt. 2, comma 2, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 76 Cost. sono state dichiarate infondate.
La Corte, infatti, ha osservato che la premessa interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti - relativa all’allegata impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis c.p. all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 – è stata sconfessata dal “diritto vivente”.
Invero, la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha escluso il verificarsi della denunciata abolitio criminis, ha sottolineato la perdurante vigenza – anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.
In particolare, il rinvio che tale disposizione («Le disposizioni della presente legge si applicano anche […] ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati») operava, secondo la giurisprudenza anteriore al d.lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 l. n. 54 del 2006, deve oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis c.p., che abbraccia così – oltre al fatto compiuto dal «coniuge» – anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (Cass., n. 56080 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 55744 del 2018 e Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 8297).
Una soluzione del genere trova altresì conforto nell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale alla «data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Dal momento che tale Tabella stabilisce la correlazione dell’art. 570-bis c.p.p. ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970) e di omesso versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 3 della legge n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente operato dall’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 – da interpretarsi quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’intera legge n. 54 del 2006 – deve oggi intendersi come riferito, per l’appunto, all’art. 570-bis c.p., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.
La Corte ha pienamente avallato tale interpretazione, ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità, perché “trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e l’art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all’art. 570-bis c.p., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo”.
Infine, la Corte ha bacchetto il legislatore, il quale, benché animato dall’intento di garantire ai consociati «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni» attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”, di fatto ha tradito quello scopo, posto che l’individuazione del destinatario del precetto di cui all’art. 570-bis c.p. è possibile solo attraverso “un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di solare evidenza”, come testimoniato, del resto, dalle sette ordinanze di rimessione.
Di qui l’invito al legislatore “a intervenire direttamente sul testo dell’art. 570-bis c.p., per esplicitarne l’applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. – di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari”.
Esito del ricorso:
dichiarazione di inammissibilità
(Articolo de Il Quotidiano Giuridico - edizioni Wolters Kluwer)