Studio legale Russo Frattasi

Studio legale Russo Frattasi Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio legale Russo Frattasi, Avvocato e studio legale, Via Putignani 257, Bari.

La Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 13/01/2026, torna a pronunciarsi sulla riduzione dell’assegno di mantenime...
24/01/2026

La Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 13/01/2026, torna a pronunciarsi sulla riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, se non giustificata da sostanziali mutamenti reddituali, che va comunque decisa nella fase di merito, e non in quella dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
"In accoglimento del reclamo promosso avverso i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.22 c.p.c., va ripristinato in favore della reclamante la misura dell’assegno di mantenimento determinato con la sentenza di separazione, non essendo chiamato, il giudice investito del ricorso, a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, che presuppone l’avvenuto scioglimento del matrimonio in quanto consegue al mutamento di status.
Il Giudice, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, in mancanza di fatti nuovi che richiedano la modifica delle previsioni stabilite con la separazione, non può anticipare il giudizio relativo alla sussistenza del diritto all’assegno di divorzio, continuando, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo, il Giudice ritenga con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, di anticipare la decorrenza dell’assegno alla data della domanda oppure che nella fase istruttoria del giudizio siamo emessi provvedimenti provvisori temporanei e urgenti che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione, purché giustificati da mutamenti reddituali delle parti." (Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia).
L'avv. Marcello Tedesco (studio legale Russo Frattasi), ha patrocinato il giudizio per la parte reclamante.

Condividiamo l'articolo de  , relativo ad un caso di malagiustizia.Il nostro studio è impegnato da sempre nella lotta pe...
03/06/2024

Condividiamo l'articolo de , relativo ad un caso di malagiustizia.
Il nostro studio è impegnato da sempre nella lotta per il riconoscimento dei diritti dei minori.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/06/03/venezia-il-tribunale-per-il-minori-dimentica-un-bimbo-un-anno-e-mezzo-per-decidere-se-un-uomo-assente-puo-continuare-a-fare-il-padre/7569906/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2q1w6cYX7WLhhteXBOiZ82jp5GVyxGAVab4BcAVW_CLMbHnn5zhovx_JY_aem_ATqvSGQJUFJKigb9FRpJkBlSpask9BmnYtCNeURordtwPLbfUypCETcFg16pG2VigZY7-dSE5UcVA0ZjwlVCqRC7

A dicembre 2022 il giudice si è riservato sulla richiesta della mamma di un bimbo di 7 anni. Da allora, non si è saputo più niente

21/10/2020

E' libero l'accesso documentale ai dati reddituali, patrimoniali e finanziari del coniuge, indipendentemente da ordini di esibizione del giudice. Consiglio di Stato (Ad. Plen.), 25 settembre 2020, Sent. n. 19

Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.
(fonte: Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia)

Chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile. Articolo tratto da ...
25/08/2020

Chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione in merito alla quantificazione dell’assegno divorzile. Articolo tratto da Il Sole 24 Ore

il 19 maggio 1975 entrava in vigore la riforma sul diritto di famiglia.
19/05/2020

il 19 maggio 1975 entrava in vigore la riforma sul diritto di famiglia.

09/03/2020

Lo studio legale Russo Frattasi in ottemperanza alle linee guida governative comunica alla sua clientela che le questioni urgenti verranno trattate previo appuntamento telefonico con i professionisti. Per le altre questioni non urgenti lo studio sarà chiuso alla clientela per un periodo di giorni 15 a partire dalla data odierna. Ci scusiamo per il disagio.

06/02/2020

Ordinanza del Tribunale di Bari in materia di pubblicazione sui social di foto con persone fisiche.
"Infatti deve affermarsi in linea generale che la
pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è
subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del
consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è
prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto
all’immagine (art. 10 c.c. et art. 96 legge 633/1941) sia da
quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6
Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una
propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a
prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di
tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato
personale."
Ordinanza del 06 novembre 2019 RG n. 6359/2017

09/12/2019

"il giudice dell'opposizione a precetto non può intervenire, in senso modificato sulle condizioni
economiche della separazione (sia essa giudiziale, che omologata), dovendo attivarsi all'uopo la speciale
procedura prevista dell'art. 710 c.p.c."
AVV. MARCELLO TEDESCO
Tribunale Bari, Sez. II, Sent., 18/03/2016
ESECUZIONE FORZATA
Opposizione al precetto
SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Alimenti e mantenimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Seconda Sezione Civile, in persona del GOT Avv. Rosalba Campanaro, in
funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5532 dell'anno 2014 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi del Tribunale, avente ad oggetto: "opposizione a precetto"
vertente
TRA
I.G., elettivamente domiciliato in Sannicandro di Bari alla via Thaon de Revel presso lo studio
dell'avv. Gianfranco Terzo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dell'atto
di opposizione;
Opponente
E
L.L., rappresentata e difesa - in virtù di mandato in calce all'atto di precetto notificato - dall'Avv.
Marcello Tedesco, presso il cui studio in Bari alla via Putignani n.257 è elettivamente domiciliata;
Opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, I. G. proponeva opposizione all'atto di precetto
notificatogli in data 22.02.2014 dall'odierna opposta per il pagamento degli arretrati, a partire dal mese di
novembre 2011, relativi all'assegno di mantenimento dovuto per i due figli minori, come stabilito nella
convenzione di separazione personale consensuale e successivo decreto di omologazione del Tribunale di
Bari emesso il 31.05.2011.
A fondamento dell'opposizione, l'attore negava il diritto dell'opposta alla percezione del contributo al
mantenimento per i minori, essendosi di fatto modificate le condizioni di separazione tra i coniugi
successivamente al titolo giudiziale posto in esecuzione, nel senso che, a partire dal mese di novembre
2011, si era verificata l'effettiva permanenza dei minori presso la casa paterna e non più presso
l'abitazione della madre, come inizialmente previsto.
Si costituiva in giudizio la convenuta e chiedeva rigettarsi la spiegata opposizione, evidenziando che nelle
more del giudizio era intervenuta sentenza n.1105/2014 del Tribunale di Bari - 1 ^ sez. civile, che, a
parziale modifica delle precedenti statuizioni tra i coniugi, aveva effettivamente riconosciuto, solo per
l'avvenire, il collocamento dei minori prevalentemente presso la casa paterna e posto in capo alla madre
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo allo lavarone la somma di Euro 400,00
mensili a decorrere dall'attualità.
Riteneva pertanto che, al più, il momento iniziale della modifica delle condizioni economiche della
separazione, e quindi della citata sentenza, andava identificato con la data del deposito del ricorso ex
artt.155 c.c. e 710 c.p.c. avvenuto il 12.03.2012.
Chiedeva, pertanto, in via subordinata, riconoscersi come dovuta alla L. la minor somma di Euro
10.500.00, pari a quindici mensilità decorrenti da novembre 2011 a marzo 2012.
Accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività del precetto opposto, la causa perviene all'udienza
odierna per la discussione orale e la decisione ex art.281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione al precetto proposta da I. G. è infondata, quindi, va respinta per le ragioni esposte.
Il titolo esecutivo azionato è costituito dal decreto di omologazione della separazione consensuale
richiesta dalle odierne parti, emesso dal Tribunale di Bari in data 31.05.2011 (allegato al fascicolo
dell'opponente) che effettivamente sancisce l'onere (v. clausola n. 4 del ricorso) dell'odierno attore di
versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, collocati presso la madre, la somma di
Euro 700,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT. Nel precetto notificato il 22.02.2014,
la sig.ra L. intimava il pagamento delle somme di Euro 18.645,08. evidenziando che il contributo al
mantenimento dei figli non era stato più versato a partire da novembre 2011.
Alla luce delle eccezioni svolte deve in primo sottolinearsi, che la permanenza dei figli presso il padre a
partire da novembre 2011 (non contestata), non implica -né avrebbe legittimato alcuna autoriduzione e/o
sospensione dell'assegno, né alcuna compensazione con gli esborsi sostenuti dallo lavarone per i figli, nel
predetto periodo.
La giurisprudenza, pacifica in tale affermazione (cfr. tra le tante Cass. n. 12308.2007 e Cass. n. 566.2001)
ha stabilito che: "in tema di separazione personale dei coniugi, deve ritenersi che, in mancanza di diverse
disposizioni, il contributo al mantenimento dei figli minori, determinato in una somma mensile in favore del
genitore affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel
mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni
altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno; ne
consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione
dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino
presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento".
Il Supremo Consesso ha, altresì, stabilito che (Cass. 1996 n. 11138), nell'ambito delle spese di
mantenimento dei figli che il coniuge affidatario deve affrontare sono ricomprese alcune voci, concernenti
soprattutto i costi generali e quelli connessi all'organizzazione domestica, che hanno un'incidenza
prevalente rispetto alle altre e che persistono senza soluzione di continuità in ogni mese dell'anno.
Conseguentemente, l'obbligo di pagamento dell'assegno per il mantenimento dei figli non viene meno nel
periodo in cui essi vivono presso il genitore non affidatario, potendo questi, eventualmente, soltanto
invocare (non al giudice dell'opposizione al precetto, bensì al Tribunale ex art. 710 c.p.c.. come evincesi
dal prosieguo della motivazione), in relazione alla quantità e soprattutto alla durata dei soggiorni presso di
lui, una riduzione proporzionale dell'importo dovuto, avuto riguardo ai maggiori oneri sostenuti in detti
periodi ed alle corrispondenti minori spese (particolarmente per il vitto e le esigenze quotidiane) gravanti
sul genitore affidatario.
Appare, pertanto, evidente che in sede di opposizione all'esecuzione ove il provvedimento giudiziale fatto
valere nulla abbia disposto al riguardo, non è consentito opporre -per contrastare l'efficacia dello stesso-la
non debenza dell'assegno per il periodo di soggiorno dei figli presso di sé.
Infatti, il giudice dell'opposizione a precetto non può intervenire, in senso modificato sulle condizioni
economiche della separazione (sia essa giudiziale, che omologata), dovendo attivarsi all'uopo la speciale
procedura prevista dell'art. 710 c.p.c.
La giurisprudenza (concorde) -cfr. ex plurimis Cass. n. 13872.2001-sul punto ha statuito che: "con
l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di
mantenimento, determinato a favore, del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni
relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti (s'intende: alla
separazione), da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni di cui all'art. 710 c.p.c.".
Inoltre, nella parte motiva della sentenza richiamata si legge: "L'obbligo di mantenimento dei figli, previsto
in via generale dall'art. 147 c.c., trova la sua disciplina in caso di separazione giudiziale nell'at. 155 c.c. ed
il suo titolo nella relativa sentenza ovvero, nell'ipotesi di separazione consensuale, nel relativo verbale
omologato. In entrambe le ipotesi viene a costituirsi un rapporto obbligatorio fra oggetto che ha il diritto di
percepire l'assegno di mantenimento per i figli e colui cui è stato imposto l'obbligo di versarlo, rapporto che
perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo conto o per la sua
soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, previsto dall'art.
710 c.p.c. il quale costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i
mutati presupposti".
Pertanto, l'indagine da svolgersi nel presente giudizio non può che essere limitata all'accertamento della
validità del titolo esecutivo e delle eventuali cause che ne avrebbero successivamente determinato
l'invalidità o l'inefficacia (Cass. n. 430.1980).
Deve, altresì, sottolinearsi che (Cass. n. 5829.1998) "le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi,
successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c.,
trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficace , a
prescindere dall'intervento dei giudice ex art.. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità
consentito dall'art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscono con l'accordo omologato ma ne
specifichino contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interi ivi tutelati".
Nel caso in oggetto, alla luce degli accordi intercorsi in sede di separazione e in assenza di comprovato
accordo sul punto tra i coniugi successivo al provvedimento di omologazione, non può ritenersi legittimo il
rifiuto opposto dallo lavarone alla corresponsione di quanto dovuto alla L. a titolo di mantenimento per i
figli, sino alla sopravvenuta modifica delle condizioni economiche riconosciuta con un nuovo titolo
giudiziale costituito dal decreto n.1105/2014 reso dal Tribunale di Bari il 15.07.2014 all'esito del
procedimento ex art. 710 c.p.c..
Tale pronuncia, pur riconoscendo in via meramente incidentale che la L. non avrebbe avuto più titolo alla
percezione dell'assegno di mantenimento dal novembre 2011, non ha tuttavia statuito nulla sullo specifico
punto, erroneamente demandando la questione al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e limitandosi,
per così dire, a disporre il collocamento prevalente dei minori presso il padre a partire da luglio 2014 ed a
riconoscere in favore dello I. un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo al
mantenimento "con decorrenza dall'attualità posto che l'effettivo collocamento presso il padre opererà per
l'avvenire".
Ne consegue che a nulla vale invocare tale successivo decreto del 15.07.2014, posto che la situazione
antecedente a tale data resta coperta dal titolo giudiziale pregresso.
La natura della decisione e l'ambigua interpretazione del decreto di modifica delle condizioni di
separazione del 15.07.2014, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari' seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata
in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da I. G. avverso il precetto notificatogli in data 22.02.2014, su
istanza della controparte;
- spese compensate.
Conclusione
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.
One LEGALE
© Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 5

09/08/2019

Omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio: nessuna abolitio criminis
La Corte di costituzionale, con sentenza 18 luglio 2019 n. 189, avalla l’interpretazione seguita dal diritto vivente, secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018, è tuttora vigente l’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.

Corte costituzionale, sentenza 18 luglio 2019 n. 189
Il caso

Con sette ordinanze distinte ma di contenuto per larga parte sovrapponibile, il Tribunale di Nocera Inferiore, la Corte d’appello di Milano, la Corte di appello di Trento e il Tribunale ordinario di Civitavecchia sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 21 del 2018, nella parte in cui – sostituendo l’art. 12-sexies l. 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e l’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), contestualmente abrogati dall’art. 7, comma 1, lett. b) e o), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – avrebbe determinato la parziale abolitio criminis dell’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio; condotta che in precedenza era ricompresa – secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione – nell’alveo applicativo dell’abrogato art. 3 l. n. 54 del 2006.

Secondo i giudici a quibus, tale parziale abolitio criminis avrebbe determinato, il contrasto delle disposizioni censurate con una pluralità di parametri costituzionali, di volta in volta identificati dalle singole ordinanze di rimessione negli artt. 3, 25, comma 2, 30 e 76 Cost.

La decisione della Corte

Prima di esaminare l’ammissibilità e la fondatezza delle questioni, la Corte ha proceduto a una puntigliosa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale sotteso alle medesime.

Sino al 1987, l’adempimento degli obblighi di assistenza nei confronti dei figli era presidiato penalmente dal solo art. 570 c.p., il cui n. 2 del comma 2, comminava la pena della reclusione congiunta a quella della multa per chi «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro», ovvero agli ascendenti o al coniuge non legalmente separato «per sua colpa». La giurisprudenza di legittimità ha poi esteso l’applicabilità di tale previsione anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in seguito alla piena equiparazione della posizione giuridica di questi ultimi rispetto a quella dei figli legittimi (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 novembre-10 dicembre 2014, n. 51215).

Nel 1987 si aggiunse, ad opera della l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), quella di cui all’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970, che stabiliva l’applicabilità delle «pene previste dall’art. 570 c.p.» al coniuge che, a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si sottraesse all’obbligo di corresponsione dell’assegno stabilito in sede giudiziale in favore dell’altro coniuge o dei figli.

Tale disposizione fu introdotta per tutelare il coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, stante l’inapplicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 570, comma 2, n. 2), c.p. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 trova applicazione sia nel caso di omesso versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli minori, eventualmente in concorso con il delitto di cui all’art. 570, secondo2, n. 2), c.p.p., quest’ultima disposizione presupponendo – secondo la giurisprudenza – uno stato di bisogno del beneficiario dell’assegno, non necessario invece a integrare l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 12-sexies (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 14-23 ottobre 2014, n. 44086); sia nell’ipotesi di mancato versamento dell’assegno divorzile stabilito in favore dei figli maggiorenni non «inabili al lavoro» – come richiesto dall’art. 570, secondo comma, numero 2), c.p. – ma non ancora autosufficienti (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 giugno-6 agosto 2013, n. 34080).

In seguito, l’art. 3 l. n. 54 del 2006 stabilì l’applicabilità dell’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970 per il «caso di violazione degli obblighi di natura economica» discendenti dalla sentenza di separazione tra i coniugi, così integralmente equiparando, sul piano penale, il mancato versamento dell’assegno nei confronti del coniuge e dei figli, stabilito tanto in sede di separazione quanto di divorzio.

Il successivo art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 – tutt’oggi in vigore – prevede che le disposizioni della legge medesima si applichino «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». Tale ultimo inciso ha fatto sorgere il dubbio se il delitto previsto dall’art. 3 si applichi anche all’ipotesi di mancato versamento dell’assegno – o comunque di mancato adempimento delle prestazioni di natura economica – stabilite dal tribunale a carico del genitore in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’inciso in parola si riferisce a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale, e in particolare anche al delitto di cui all’art. 3 (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 22 febbraio-30 marzo 2018, n. 14731; sentenza 31 gennaio-16 marzo 2018, n. 12393; sentenza 6 aprile-19 maggio 2017, n. 25267), sul presupposto che la soluzione opposta avrebbe determinato – in violazione dell’art. 30, commi 1 e 3, Cost. – una ingiustificabile disparità di trattamento tra figli legittimi e non, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.

In questo assetto interpretativo si collocano le disposizioni oggetto di censura.

In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 85, lett. q), l. 103 del 2017, l’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 21 del 2018 ha previsto l’inserimento nel codice penale dell’art. 570-bis, rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», che testualmente estende le pene previste dall’art. 570 c.p. «al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli».

Correlativamente, sono stati abrogati sia l’art. 12-sexies l. n. 898 del 1970, sia l’art. 3 l. n. 54 del 2004, ad opera, rispettivamente, dall’art. 7, comma 1, lett. b) e lett. o) d.lgs. n. 21 del 2018.

Nell’intendimento del legislatore delegato, la nuova disposizione è volta semplicemente a trasferire all’interno del codice penale, in attuazione del principio della cd. “riserva di codice”, le due figure criminose previgenti disciplinate dagli artt. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 e 3 della legge n. 54 del 2006, fuse nell’unica fattispecie di cui al nuovo art. 570-bis c.p., che si pone pertanto in rapporto di continuità normativa con quelle previgenti abrogate (Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 2-3 agosto 2018, n. 37766; sezione sesta penale, sentenza 24 ottobre-12 dicembre 2018, n. 55744 e sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre-13 dicembre 2018, n. 56080).

Il nuovo art. 570-bis c.p., peraltro, contempla, quale soggetto attivo del reato, il solo «coniuge»; di qui la conclusione dei giudici remittenti secondo cui l’introduzione della nuova norma abbia determinato una parziale abolitio criminis con riferimento alla condotta del genitore nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e il conseguente dubbio di costituzionale della nuova disposizione, nonché della disposizione del d.lgs. n. 21 del 2018 che l’ha introdotta e di quelle che hanno abrogato le precedenti incriminazioni, in relazione ai parametri sopra indicati.

Sgomberato il campo da alcune eccezioni di inammissibilità, salvo quella dell’art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 21 del 2018 per difetto di rilevanza, la Corte, in primo luogo, ha ritenuto, verificandola d’ufficio, l’ammissibilità di tutte le questioni prospettate sotto il diverso profilo dell’effetto estensivo della punibilità – e pertanto in malam partem – del loro eventuale accoglimento, in relazione al principio della riserva di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. La Corte, in particolare, ha ribadito l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale che censurano una disposizione abrogativa contenuta in un decreto legislativo, e la contestuale introduzione di una nuova disposizione incriminatrice, la cui area applicativa si assume non estendersi – in asserito contrasto con il criterio di delega – a tutte le ipotesi già coperte dalla previgente incriminazione; con conseguente illegittimo effetto modificativo, nella prospettazione dei rimettenti, delle scelte di penalizzazione compiute dal Parlamento.

Nel merito, le questioni relative all’art. 570-bis c.p. nonché agli artt. 2, comma 2, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 21 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 25, comma 2, e 76 Cost. sono state dichiarate infondate.

La Corte, infatti, ha osservato che la premessa interpretativa da cui muovono tutti i rimettenti - relativa all’allegata impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis c.p. all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 – è stata sconfessata dal “diritto vivente”.

Invero, la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha escluso il verificarsi della denunciata abolitio criminis, ha sottolineato la perdurante vigenza – anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.

In particolare, il rinvio che tale disposizione («Le disposizioni della presente legge si applicano anche […] ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati») operava, secondo la giurisprudenza anteriore al d.lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 l. n. 54 del 2006, deve oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis c.p., che abbraccia così – oltre al fatto compiuto dal «coniuge» – anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (Cass., n. 56080 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 55744 del 2018 e Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5 dicembre 2018-25 febbraio 2019, n. 8297).

Una soluzione del genere trova altresì conforto nell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 21 del 2018, a tenore del quale alla «data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». Dal momento che tale Tabella stabilisce la correlazione dell’art. 570-bis c.p.p. ai delitti di omessa corresponsione dell’assegno divorzile (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970) e di omesso versamento del mantenimento dei figli in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 3 della legge n. 54 del 2006), il richiamo a quest’ultima disposizione implicitamente operato dall’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006 – da interpretarsi quale rinvio “dinamico” al contenuto dell’intera legge n. 54 del 2006 – deve oggi intendersi come riferito, per l’appunto, all’art. 570-bis c.p., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3.

La Corte ha pienamente avallato tale interpretazione, ormai stabilmente adottata dalla giurisprudenza di legittimità, perché “trova fondamento nella legge, e in particolare nel combinato disposto di due norme (l’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 e l’art. 8 del d.lgs. n. 21 del 2018) che a loro volta si integrano con la disposizione incriminatrice di cui all’art. 570-bis c.p., determinando l’estensione del relativo ambito applicativo”.

Infine, la Corte ha bacchetto il legislatore, il quale, benché animato dall’intento di garantire ai consociati «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni» attraverso la sia pur parziale attuazione del principio di “riserva di codice”, di fatto ha tradito quello scopo, posto che l’individuazione del destinatario del precetto di cui all’art. 570-bis c.p. è possibile solo attraverso “un’operazione ermeneutica ineccepibile, ma certo non di solare evidenza”, come testimoniato, del resto, dalle sette ordinanze di rimessione.

Di qui l’invito al legislatore “a intervenire direttamente sul testo dell’art. 570-bis c.p., per esplicitarne l’applicabilità – già oggi riconosciuta dal diritto vivente – anche alla condotta omissiva del genitore che non adempia i propri obblighi economici nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in omaggio all’obiettivo – rilevante ex art. 25, secondo comma, Cost. – di una più immediata riconoscibilità del precetto penale da parte dei suoi destinatari”.

Esito del ricorso:

dichiarazione di inammissibilità

(Articolo de Il Quotidiano Giuridico - edizioni Wolters Kluwer)

Indirizzo

Via Putignani 257
Bari
70121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+39 080 521 4029

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio legale Russo Frattasi pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi