03/06/2026
🔎 Affidamento diretto o gara? Conta la sostanza, non l’etichetta
Una recente sentenza del Consiglio di Stato lancia un messaggio molto chiaro alle stazioni appaltanti: non basta chiamare una procedura "affidamento diretto" perché essa lo sia davvero.
Se l'Amministrazione apre il confronto al mercato, raccoglie manifestazioni di interesse, valuta offerte con criteri predeterminati e affida la scelta a una commissione, siamo di fronte a una vera procedura competitiva. E una gara deve essere trattata come tale.
Cosa cambia in concreto?
La decisione affronta uno dei temi più discussi del nuovo Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra affidamento diretto e principio di rotazione.
Secondo il Consiglio di Stato, il divieto di riaffidare il contratto al gestore uscente serve a evitare che l'Amministrazione favorisca sempre gli stessi operatori quando sceglie discrezionalmente chi invitare.
Ma quando il mercato è realmente aperto a tutti e gli operatori competono ad armi pari, quel rischio viene meno.
In questi casi, il principio di rotazione non può trasformarsi in una causa di esclusione automatica del precedente affidatario.
Il principio affermato
La sentenza ribadisce un criterio destinato ad avere effetti pratici molto rilevanti:
✅ se manca una competizione vera, si è nell'ambito dell'affidamento diretto e la regola della rotazione trova piena applicazione;
✅ se invece l'Amministrazione costruisce una procedura con confronto competitivo, criteri di valutazione, commissione e comparazione delle offerte, siamo davanti a una gara, indipendentemente dal nome attribuito alla procedura.
In altre parole: la disciplina applicabile dipende da come la procedura viene concretamente svolta, non da come viene formalmente definita.
Perché questa pronuncia è importante
La decisione rappresenta un richiamo significativo per tutte le amministrazioni aggiudicatrici:
➡️ non è possibile beneficiare della flessibilità dell'affidamento diretto e, contemporaneamente, ignorare le regole della gara quando si sceglie di introdurre una vera competizione;
➡️ gli autovincoli che l'Amministrazione si impone devono essere rispettati;
➡️ il principio di rotazione non può essere utilizzato in modo distorto per escludere operatori economici che hanno partecipato a una procedura realmente aperta al mercato.
Una pronuncia che conferma, ancora una volta, la centralità dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento negli affidamenti pubblici.