08/10/2026
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Con sentenza resa all'esito della pubblica udienza del 22 settembre 2026 (ric. R.G. n. 12607/2025, Pres. Di Paolantonio, Rel. Fedele), la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha enunciato due principi di diritto destinati a incidere in profonditร sul contenzioso del precariato pubblico e, in primo luogo, su quello scolastico, che di quel contenzioso rappresenta la componente numericamente piรน rilevante.
La vicenda processuale รจ di per sรฉ emblematica.
Un lavoratore, impiegato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dapprima in attivitร socialmente utili e poi con una sequenza di contratti a termine prorogati sino al 2011, aveva giร ottenuto dalla Corte di cassazione (ord. n. 9560/2023) l'annullamento della sentenza d'appello che gli aveva negato il risarcimento. Il giudice del rinvio, tuttavia, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che l'intervenuta stabilizzazione presso lo stesso ente avesse "effetto sanante" dell'abuso.
Nelle more, l'art. 12 del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge n. 166/2024, aveva riscritto l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, prevedendo che, nella specifica ipotesi di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a termine, il giudice "stabilisce" un'indennitร compresa tra quattro e ventiquattro mensilitร dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravitร della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto, salva la prova del maggior danno.
Di qui l'ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, con la quale il Collegio aveva rimesso d'ufficio alla pubblica udienza due questioni: se la novella si applichi ai giudizi pendenti e se essa, tacendo sulla condizione della mancata stabilizzazione elaborata dal diritto vivente, la presupponga implicitamente ovvero intenda ormai prescinderne.
Ad entrambi i quesiti la Corte, in conformitร alle conclusioni del Procuratore generale, ha dato la risposta piรน favorevole ai lavoratori.
Quanto al primo, la sentenza afferma che il nuovo art. 36, comma 5, si applica, quale ius superveniens, a tutte le controversie pendenti, anche in sede di rinvio e persino quando la nuova disciplina incida sul principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, con il solo limite del giudicato interno.
Il ragionamento muove dal consolidato insegnamento per cui l'efficacia vincolante della cassazione con rinvio presuppone la permanenza della disciplina sulla cui base il principio era stato formulato (Cass. n. 1995/2015, resa proprio sulle conseguenze economiche della nullitร del termine dopo la legge n. 183/2010) e si salda con le decisioni che, giร nella primavera di quest'anno, avevano confermato le liquidazioni operate dai giudici del rinvio secondo i parametri aggiornati (Cass. nn. 5538/2026 e 6221/2026).
L'assenza di una disposizione transitoria, a differenza di quanto accadde con l'art. 32, comma 7, della legge n. 183/2010, non vale dunque a confinare la novella ai rapporti futuri: il regime risarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancora pendenti.
ร perรฒ sul secondo quesito che la decisione assume portata sistematica.
La Corte ripercorre la genesi del cosiddetto danno comunitario, nato con Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 quale interpretazione adeguatrice imposta dalle censure della Corte di giustizia (Papalia, C-50/13; Mascolo, C-22/13), e ne mette a n**o la natura di regola pretoria: una tutela costruita in via giurisprudenziale per colmare, mediante l'agevolazione probatoria mutuata dall'art. 32 della legge n. 183/2010, il deficit di effettivitร della sanzione nazionale.
Proprio perchรฉ pretoria, quella regola aveva potuto convivere con un correttivo altrettanto pretorio, la valenza satisfattiva della stabilizzazione, in forza del quale l'immissione in ruolo, ove in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, assorbiva il danno presunto (Cass. nn. 15353/2020, 14815/2021 e 23373/2022).
Sennonchรฉ, osserva il Collegio, il legislatore del 2024, sollecitato dalla procedura d'infrazione n. 2014/4231, che riguardava espressamente anche il personale docente e ATA della scuola, ha codificato la figura, ne ha pressochรฉ raddoppiato la forbice e ne ha dettato i criteri di liquidazione, serbando un silenzio significativo sulla sopravvenuta immissione in ruolo, neppure menzionata nei lavori preparatori. Il tenore prescrittivo della norma ("il giudice stabilisce un'indennitร ") non lascia margini: venuta meno la ragione stessa dell'interpretazione adeguatrice, alla regola pretoria รจ subentrata la disposizione di legge, che assicura la misura risarcitoria "a prescindere dalla possibilitร per l'interessato di accedere alla cd. stabilizzazione".
Nรฉ, soggiunge la Corte, puรฒ sostenersi che la stabilizzazione escluda in radice la configurabilitร del danno.
La stabilizzazione, come la stessa giurisprudenza aveva chiarito (Cass. nn. 32715/2022 e 24286/2022; CGUE, Rossato, C-494/17), รจ misura equivalente alla conversione del rapporto, non al risarcimento; e se il diritto dell'Unione non impone il cumulo delle misure, neppure lo preclude, tanto che nel lavoro privato esso costituisce la regola.
Il cumulo voluto dal legislatore depone semmai nel senso della volontร di rendere piรน incisivo il divieto di reiterazione abusiva.
Ne discende il secondo principio di diritto: l'eventuale conversione del rapporto "si affianca ma non sostituisce" la misura risarcitoria, da liquidare secondo la nuova disposizione, tenendo conto della stabilizzazione, se direttamente ricollegata all'abuso, unicamente quale fattore di graduazione dell'indennitร tra il minimo e il massimo.
L'orientamento sull'efficacia satisfattiva dell'immissione in ruolo sopravvive, dunque, "solo a questi limitati fini". La sentenza impugnata รจ stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania.
Gli effetti sul contenzioso scolastico sono di immediata evidenza.
Nel solco di Corte cost. n. 187/2016, la Cassazione aveva ritenuto che l'immissione in ruolo conseguita attraverso il piano straordinario della legge n. 107/2015 o attraverso i pregressi canali selettivo-concorsuali valesse a sanzionare adeguatamente l'abuso, salva la prova del danno ulteriore (Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 3472/2020), e su tale premessa, avallata dalla Corte di giustizia (Rossato, cit.), erano state respinte in tutti i gradi le domande di migliaia di docenti e ATA nel frattempo entrati in ruolo; principio che la Sezione aveva continuato a ribadire ancora nei mesi scorsi.
La sentenza in commento ne segna il superamento quale causa di esclusione del diritto: per il personale scolastico che abbia subito l'abusiva reiterazione, l'indennitร del nuovo art. 36, comma 5, รจ dovuta anche se nel frattempo รจ intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato, e il ruolo rileva unicamente sulla misura, sempre che la procedura di immissione sia direttamente ricollegabile all'abuso secondo i criteri giร elaborati per la stabilizzazione "sanante".
A ciรฒ si aggiunge che i criteri legali di graduazione, incentrati sulla gravitร della violazione, sul numero dei contratti e sulla durata complessiva del rapporto, si attagliano con particolare evidenza alle carriere precarie della scuola, spesso protrattesi per dieci o quindici anni, e che resta impregiudicata la prova del maggior danno, anche sotto il profilo della perdita di chance, che la stessa sentenza rimette all'esame del giudice del rinvio.
La decisione non รจ tuttavia priva di limiti, che vanno segnalati con pari chiarezza.
Il primo รจ quello del giudicato: le domande definitivamente respinte non possono essere riproposte, nรฉ lo ius superveniens offre uno strumento di revocazione.
Il secondo รจ quello della prescrizione, decennale in ragione della natura contrattuale della responsabilitร (Cass. Sez. Un. n. 5072/2016), ma con un dies a quo che la giurisprudenza non individua sempre in modo uniforme e che impone una verifica puntuale sulla singola sequenza contrattuale.
Il terzo รจ di ordine processuale, ed รจ la stessa sentenza a offrirne il monito: il secondo motivo del ricorso รจ stato infatti disatteso perchรฉ il lavoratore, riassumendo il giudizio di rinvio, aveva circoscritto le proprie conclusioni alla sola domanda risarcitoria, cosรฌ rinunciando implicitamente alle altre (artt. 394 e 346 c.p.c.). Chi ha cause pendenti dovrร quindi curare che la domanda risarcitoria sia stata ritualmente proposta e coltivata in ogni grado e dovrร sollecitare, con note o memorie, l'applicazione della norma sopravvenuta, pur essendo il giudice tenuto a rilevarla d'ufficio.
Va infine ricordato che si tratta di una pronuncia della Sezione semplice, sia pure resa in pubblica udienza con enunciazione di principi di diritto: รจ prevedibile la resistenza dell'Amministrazione scolastica e non puรฒ escludersi un futuro intervento delle Sezioni Unite, ma l'impianto motivazionale, ancorato alla lettera della legge e alla sua genesi eurounitaria, appare difficilmente reversibile.