Studio Legale Giannuzzi Cardone

Studio Legale Giannuzzi Cardone Diritto del Lavoro | Diritto Scolastico | Diritto dell’Unione Europea | Azioni Collettive | CEDU L'Avv.

Gianluigi Giannuzzi Cardone è iscritto nell'Albo degli Avvocati di Bari, dove esercita regolarmente la professione forense da circa venti anni. E' esperto in diritto del lavoro pubblico (diritto scolastico, diritto concorsuale, procedure di reclutamento e di mobilità in genere).

⚖️ 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔: 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗥𝗘𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗔 𝗟𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗗...
01/09/2026

⚖️ 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔: 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗥𝗘𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗘𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗠𝗔 𝗟𝗔 𝗠𝗜𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗗’𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘 𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔 𝗗𝗜 𝗔𝗦𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗘𝗗𝗘.
𝗜 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗜 «𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗧𝗜» 𝗣𝗘𝗥 𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗗𝗢𝗡𝗘𝗜? «𝗠𝗔𝗜 𝗟𝗘𝗚𝗜𝗧𝗧𝗜𝗠𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗨𝗦𝗖𝗜𝗧𝗜 𝗗𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗜𝗡𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀».

Con ordinanza del 1° settembre 2026, il Tribunale di Reggio Emilia — questa volta a contraddittorio pieno, all’esito del procedimento avviato con il decreto d’urgenza del 21 luglio — ha confermato la misura cautelare ottenuta da una dirigente scolastica nostra assistita e ha disposto un passo ulteriore: ha ordinato al Ministero, per il tramite dell’USR Campania, di dare corso alla sua mobilità interregionale in entrata, assegnandole un incarico dirigenziale su una delle sedi vacanti della regione, ivi compresa una delle sette oggetto dell’«accantonamento» del 15 luglio, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

È la prima ordinanza a contraddittorio pieno nella serie di provvedimenti d’urgenza — Reggio Emilia, Asti, Monza, Frosinone — che abbiamo ottenuto sugli esiti della medesima procedura di mobilità verso la Campania.

La decisione si fonda su tre passaggi.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼, c’è capienza. In giudizio l’amministrazione aveva sostenuto che le sedi indicate nel ricorso come disponibili «tali non sono». Una settimana dopo, osserva il giudice, ne ha offerte «QUARANTASEI» — lo stesso numero delle istituzioni scoperte indicate puntualmente nel ricorso — come «esprimibili» ai neoassunti del concorso.

𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼: gli idonei non hanno alcuna priorità sulla mobilità. La legge ne consente l’assunzione solo nei limiti dei posti «annualmente vacanti e disponibili», che si determinano all’esito dei movimenti; e lo stesso D.M. 165/2026 colloca le immissioni in ruolo «all’esito delle operazioni di mobilità». Al 15 luglio, quando i sette posti furono congelati, non esisteva né un titolo giudiziale né un’autorizzazione assunzionale.
La conclusione del Tribunale è stata dunque che i sette posti «non sono mai legittimamente usciti dal contingente della mobilità: restano, ad oggi, posti vacanti e scoperti, arbitrariamente congelati».

𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼: nessun giudice ha mai ordinato l’accantonamento dei sette posti.
Il TAR aveva ordinato un riesame del provvedimento, rimasto ineseguito; l’accantonamento è stato adottato al suo posto. Parole dell’ordinanza: «è dunque il giudice amministrativo a certificare che l’amministrazione non ha eseguito ciò che le era stato ordinato — il riesame — e ha fatto ciò che nessuno le aveva ordinato — l’accantonamento».

In conclusione, nel biennio del cento per cento, i posti vacanti appartengono alla mobilità; per sottrarli occorrono un esubero o un provvedimento del giudice — non una cautela unilaterale dell’amministrazione.
Ogni differente decisione dell’amministrazione si pone in contrasto con la Legge.

⚖️ 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗣𝗡𝗥𝗥: 𝘀𝗲 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮, 𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 — 𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁...
31/08/2026

⚖️ 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗣𝗡𝗥𝗥: 𝘀𝗲 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮, 𝗶𝗹 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗱𝘂𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 — 𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼.

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con ordinanza cautelare del 29 agosto 2026, pronunciata in favore di un nostro cliente ha affrontato una questione che riguarda da vicino migliaia di idonei dei concorsi PNRR.

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼. In una classe di concorso a 6 posti, un vincitore del concorso PNRR 3 rinunciava già nel primo turno delle immissioni in ruolo: aveva indicato una sola provincia, assegnata a chi lo precedeva. L’Ufficio scolastico prendeva atto della rinuncia e accantonava il posto ma integrava la graduatoria con l’unico idoneo del 30% solo dieci giorni dopo, a scelte ormai esaurite.
Risultato: all’idoneo, chiamato in un turno successivo, è restata l’ultima provincia disponibile — la più lontana, ultima delle sue preferenze.

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 affermato dal giudice è netto.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗼: è contrario a buona fede e correttezza un criterio di scorrimento che sacrifica l’aspettativa del docente alla sede più vicina alla propria residenza senza salvaguardare alcun apprezzabile interesse datoriale — l’amministrazione non avrebbe subito alcun pregiudizio trattando prima la posizione dell’idoneo subentrante.

𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼: per il combinato disposto dei punti A.3.2 e A.9 delle istruzioni operative (Allegato A al D.M. 136/2026), le graduatorie dei vincitori vanno integrate “nella misura delle rinunce pervenute” con gli idonei della medesima procedura e della medesima categoria del rinunciatario: la reintegrazione “doveva essere operata nel turno uno”. Il ritardo dell’atto formale di integrazione non può ricadere sul docente.

𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼: l’ordine cronologico tra idonei di concorsi diversi vale solo per i posti ulteriori rispetto alla provvista del singolo concorso — non consente di dirottare altrove il posto liberato da un vincitore rinunciatario.

Il Tribunale ha quindi ordinato di rinnovare le operazioni di assegnazione della provincia, consentendo al docente di scegliere tra le province disponibili, tenuto conto delle rinunce acquisite, nel rispetto del suo ordine di graduatoria.

26/08/2026

⚖️ 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗦 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮: 𝘀𝘁𝗼𝗽 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗙𝗿𝗼𝘀𝗶𝗻𝗼𝗻𝗲: 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮. 𝗘̀ 𝗶𝗹 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼.

Con decreto d’urgenza del 26 agosto 2026, emesso inaudita altera parte, il Tribunale di Frosinone — sezione lavoro — ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riservare e accantonare in favore di una dirigente scolastica nostra assistita uno dei posti vacanti in Campania, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda e con applicazione del criterio di vicinorietà alla residenza del familiare assistito, vietandone l’assegnazione ad altri.

Il giudice ha riconosciuto che attendere l’udienza avrebbe rischiato di rendere inutile qualsiasi decisione futura, perché nel frattempo gli effetti della procedura di mobilità si sarebbero prodotti in via definitiva — anche in considerazione della gravità delle condizioni di salute del familiare assistito, documentate in atti.

Due cose rendono questo provvedimento particolarmente significativo. È il quarto decreto d’urgenza in cinque settimane — dopo Reggio Emilia, Asti e Monza — pronunciato sugli esiti della stessa procedura di mobilità dei dirigenti scolastici verso la Campania: quattro giudici diversi, in quattro regioni diverse, davanti alle stesse carte, sono giunti alla stessa conclusione — e questa volta lo dice anche un tribunale del Lazio, la regione in cui molti dei dirigenti esclusi prestano servizio.

Ed è arrivato dopo che, il 21 agosto, l’amministrazione aveva già assegnato diciotto sedi ai neoassunti: nemmeno questo ha impedito la tutela.
Il posto va riservato comunque ✋

13/08/2026

⚖️ 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗦 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮: 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝗲 𝗔𝘀𝘁𝗶, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮.

Con decreto d’urgenza del 13 agosto 2026, emesso inaudita altera parte a ventiquattr’ore dal deposito del ricorso e in pieno periodo feriale, il Tribunale di Monza ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riservare e accantonare in favore di un dirigente scolastico nostro assistito uno dei posti vacanti in Campania, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda e con applicazione del criterio di vicinorietà alla residenza dei familiari assistiti, vietandone l’assegnazione ad altri.

Il giudice ha riconosciuto che attendere l’udienza avrebbe rischiato di rendere inutile qualsiasi decisione futura, anche in considerazione delle condizioni personali e familiari, documentate in atti.

È il terzo provvedimento d’urgenza in poco più di tre settimane — dopo Reggio Emilia e Asti — pronunciato sugli esiti della stessa procedura di mobilità dei dirigenti scolastici verso la Campania. Tre giudici diversi, in tre regioni diverse, davanti alle stesse carte, sono giunti alla stessa conclusione. E questa volta è bastato un giorno.

Il percorso non è finito: l’udienza fissata servirà ad approfondire le questioni giuridiche, ma intanto il posto è lì, riservato, e non potrà essere assegnato ad altri.

𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗘𝗚𝗡𝗢: 𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗤𝗨𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗡𝗡𝗜𝗢Con ordinanza appena comunica...
04/08/2026

𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗢𝗖𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗜 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗘𝗚𝗡𝗢: 𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗭𝗜𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗥𝗨𝗢𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗔 𝗔𝗜 𝗙𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗘𝗟 𝗤𝗨𝗜𝗡𝗤𝗨𝗘𝗡𝗡𝗜𝗢

Con ordinanza appena comunicataci (𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗲𝘀𝗮𝗿𝗼, sezione lavoro, 4 agosto 2026), resa all’esito di un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso nell’interesse di una docente assistita dallo studio, è stato dichiarato il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻’𝗶𝗻𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘂 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟳 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝘀𝘂 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲𝗻𝗻𝗶𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼.

L’art. 127, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994 prevede che i docenti di sostegno, «𝙙𝙤𝙥𝙤 𝙘𝙞𝙣𝙦𝙪𝙚 𝙖𝙣𝙣𝙞 𝙙𝙞 𝙖𝙥𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙖𝙡 𝙧𝙪𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙚𝙞 𝙙𝙤𝙘𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙞 𝙨𝙤𝙨𝙩𝙚𝙜𝙣𝙤, 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙘𝙝𝙞𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙛𝙚𝙧𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙖𝙡 𝙧𝙪𝙤𝙡𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙚, 𝙣𝙚𝙡 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙞 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙞𝙗𝙞𝙡𝙞 𝙚 𝙫𝙖𝙘𝙖𝙣𝙩𝙞».

Letta alla lettera, la norma darebbe rilievo al solo servizio di ruolo: è l’interpretazione che l’amministrazione scolastica continua ad applicare nelle operazioni di mobilità, con l’effetto di azzerare, ai fini del vincolo quinquennale, gli anni di sostegno svolti con contratti a tempo determinato — spesso molti.

Su questa lettura si è sviluppato negli anni un contenzioso ampio che lo studio ha porta avanti sin dalla sua genesi, che si innesta nel filone della parità di trattamento tra lavoro a termine e lavoro stabile nella scuola.

Il fondamento è la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE: a parità di mansioni, chi lavora con contratti a termine non può essere trattato in modo meno favorevole del collega assunto a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.

In applicazione di questo principio, la giurisprudenza di Cassazione ha da tempo riconosciuto che l’anzianità maturata nel preruolo va valutata nella stessa misura di quella del personale di ruolo, come già affermato in materia di progressione stipendiale e ricostruzione di carriera.

La Corte di Cassazione ha quindi definito la questione anche sul terreno specifico della mobilità: il quinquennio richiesto dall’art. 127 si intende compiuto computando anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno — con la medesima prestazione lavorativa — svolti durante il preruolo (Cass. n. 32632/2023 e, da ultimo, Cass. n. 1050/2025).

La nostra assistita, docente, che sommando ruolo e preruolo superava i cinque anni sul sostegno, aveva presentato domanda di mobilità per il 2026/2027 chiedendo il passaggio su posto comune. L’amministrazione non ha computato il servizio preruolo, ritenendola ancora soggetta al vincolo. Con le operazioni di mobilità in fase avanzata e l’anno scolastico alle porte, l’unica strada percorribile era la tutela cautelare d’urgenza.

Il Tribunale, richiamati i principi della Cassazione, ha ritenuto illegittimo il mancato computo e ha dichiarato il diritto della docente a partecipare alla mobilità, ordinando all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari. Due passaggi meritano attenzione. Primo: non rileva che parte del servizio preruolo sia stata svolta senza il titolo di specializzazione, perché la sua mancanza non impedisce il valido conferimento delle supplenze sul sostegno né esclude la comparabilità delle mansioni. Secondo: il giudice ha valorizzato il pregiudizio non riparabile per equivalente che deriverebbe dalla perdita della possibilità di concorrere al trasferimento, osservando che una decisione rapida, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, era utile anche per l’amministrazione.

Il vincolo quinquennale sul sostegno non può essere letto ignorando gli anni di precariato: la prestazione è la stessa e il diritto dell’Unione impone di valutarla allo stesso modo. È un’indicazione concreta per i molti docenti che si trovano nella medesima situazione e per chi, nelle scuole e nelle organizzazioni sindacali, li accompagna.

31/07/2026

⚖️ 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗗𝗦 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮, 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝘀𝘁𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗱’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮.

Con decreto d’urgenza del 31 luglio 2026, emesso inaudita altera parte, il Tribunale di Asti ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riservare in favore di una dirigente scolastica nostra assistita uno dei posti vacanti in Campania, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda, vietandone l’assegnazione ad altri fino alla definizione del giudizio.

Il giudice ha valorizzato proprio ciò che l’amministrazione non aveva voluto vedere: le particolari necessità personali ben indicate nella domanda e il rischio che attendere l’udienza significasse rendere inutile qualsiasi decisione futura.

È il secondo provvedimento d’urgenza in dieci giorni — dopo quello del Tribunale di Reggio Emilia — pronunciato sugli esiti della stessa procedura di mobilità dei dirigenti scolastici verso la Campania. Due giudici diversi, a settecento chilometri di distanza, hanno letto le stesse carte e tratto la stessa conclusione: i diritti delle persone non possono essere sacrificati da procedure opache, vincoli applicati a corrente alternata e posti lasciati deliberatamente vacanti.

Il percorso non è finito: a breve ci sarà la discussione nel contraddittorio con il Ministero. Ma intanto un principio è stato riaffermato, ed è quello che conta: prima delle esigenze di organico vengono le persone.

"𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔", 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗜«𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘨𝘪𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘤𝘰»: 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷...
22/07/2026

"𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔", 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗗𝗘𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗜

«𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯 𝘰𝘣𝘣𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘨𝘪𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘤𝘰»: 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘮𝘰𝘯𝘵𝘢 𝘭'𝘢𝘤𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢

Con un decreto cautelare appena comunicatoci, il 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 si è espresso sul "Caso Campania", censurando l'operato dell'amministrazione e 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮, inibendone la destinazione ad altri.

Il Giudice del Lavoro, in via sommaria e prima dell'instaurazione del contraddittorio, ha ravvisato profili di illegittimità dell'accantonamento per 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗶𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗔𝗥, che aveva ordinato un mero riesame della procedura senza disporre alcun accantonamento; ha rilevato che la sottrazione dei 7 posti alla mobilità è avvenuta "senza che risultasse un obbligo giuridico immediato" e in difetto di ogni trasparenza, così impedendo all'interessata di controdedurre e di concorrere nelle regioni alternative.

𝗥𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘀𝗶̀ 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝘂𝗺 non solo per la condizione personale e di dislocazione geografica ma anche nell'imminente consolidarsi degli assetti organizzativi.

Si tratta di un provvedimento provvisorio, reso inaudita altera parte e soggetto a conferma, modifica o revoca all'esito del contraddittorio.

Fissa però alcuni punti di interesse generale per il contenzioso sulla mobilità dei dirigenti scolastici: l'esecuzione di un provvedimento cautelare non può eccedere quanto il giudice ha effettivamente ordinato; la riduzione dei posti destinati alla mobilità presuppone un obbligo giuridico attuale, non una cautela unilaterale dell'amministrazione; l'assenza di graduatorie e di motivazione rende sindacabile l'esito della procedura.

19/07/2026

𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳: 𝗜𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔

Si è chiusa il 15 luglio, con il decreto del Direttore Generale dell'USR Campania prot. n. 70257, la tornata di mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027.
Un esito che merita attenzione, perché dietro i numeri emergono profili giuridici che appaiono destinati al vaglio delle aule di giustizia.

𝗜 𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗨𝗥𝗔
La cornice era stata fissata dalla nota prot. n. 62503 del 25 giugno 2026: 830 posti nell'organico regionale dal 1° settembre, 107 sedi disponibili, 40 dirigenti sovrannumerari da ricollocare per effetto del dimensionamento, 43 posti vacanti. Di questi, 18 riservati ai vincitori ancora in graduatoria del concorso ordinario e 25 destinati alla mobilità interregionale, in applicazione dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025, che riserva alla mobilità il 100% dei posti vacanti, fatti salvi i soli contingenti del concorso.
Il decreto conclusivo ha disposto 68 mutamenti di incarico e 19 ingressi da altre regioni.
Non 25, dunque, e neppure 26 — quanti ne sarebbero risultati accoglibili dopo che un'uscita verso la Sicilia aveva liberato un ulteriore posto — perché l'Ufficio ha «accantonato» 7 posti. Sei rientri in meno rispetto a quelli annunciati, in una regione che conta diverse centinaia di dirigenti in servizio fuori regione in attesa di rientrare.

𝗜𝗟 𝗡𝗢𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝟳 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗜
L'accantonamento è stato disposto dichiaratamente «in esecuzione» del decreto cautelare monocratico n. 1800/2026, pubblicato il 6 luglio dal Presidente della Sezione Quarta del TAR Campania su ricorso di alcuni candidati idonei del concorso, i quali rivendicano l'assunzione sui posti vacanti in forza dell'art. 1, comma 528, della legge n. 199/2025.
Sennonché quel decreto aveva ordinato all'Amministrazione soltanto di riesaminare il riparto dei posti, fissando la camera di consiglio collegiale al 10 settembre 2026; la diversa misura dell'accantonamento, chiesta dai ricorrenti in via subordinata, non era stata concessa.
L'USR ha invece congelato 7 posti «da eventualmente destinare agli idonei» in caso di esito del giudizio sfavorevole per l'Amministrazione: un'«esecuzione» che eccede il decisum e che non trova agevole copertura neppure nell'art. 10-bis, il quale ammette il diniego della mobilità nei soli casi di esubero o di necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali «dai quali consegue l'immissione in ruolo» — categoria cui un decreto cautelare interinale, che ordina un mero riesame e rinvia ogni delibazione al collegio, difficilmente può essere ricondotto.
Il sacrificio imposto ai dirigenti esclusi è certo e immediato; il beneficio degli idonei, allo stato, soltanto eventuale.

𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗘𝗦𝗜𝗧𝗜 𝗘 𝗜𝗟 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗗𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔
C'è un secondo profilo, se possibile più delicato. Con nota prot. n. 70662 del 16 luglio, il giorno successivo al decreto, l'USR Campania ha comunicato all'omologo Ufficio del Lazio che i beneficiari degli ingressi erano risultati diversi da quelli «precedentemente caricati sulla piattaforma ministeriale», giustificando la variazione con la sola, generica esigenza di «garantire la correttezza e regolarità delle operazioni».
Secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, circa la metà dei nominativi risultati accolti in piattaforma sarebbe stata sostituita nell'elenco definitivo; sei Uffici scolastici regionali (Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Molise, Marche) hanno dovuto rettificare in 48 ore i propri decreti per adeguarsi agli esiti campani.
Chi è stato espunto non ha ricevuto comunicazioni individuali e non conosce i criteri della sostituzione.
Di più: risultando la domanda «accolta» sulla prima preferenza, le preferenze subordinate espresse per altre regioni non pare che siano mai state esaminate, con estromissione di fatto dall'intera tornata.
Il tutto in una procedura che non ha visto la pubblicazione di graduatorie, punteggi o motivazioni individuali: i dinieghi si ricavano per implicito dalla mancata inclusione negli elenchi. Non stupisce che sul versante sindacale si denunci una «inaccettabile violazione dell'obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa».
A rendere il quadro ancora più stridente, decine di sedi restano prive di titolare e avviate alla reggenza: un'amministrazione che lascia scoperte decine di scuole difficilmente può opporre, a chi chiede il trasferimento, l'indisponibilità di posti.

𝗚𝗟𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗜 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔
Il quadro descritto apre, a seconda delle singole posizioni, tre principali vie di tutela, non alternative tra loro e da calibrare caso per caso.

𝟭) 𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗔𝗥. Gli atti generali della procedura — il riparto dei contingenti e, soprattutto, l'accantonamento dei 7 posti — sono suscettibili di impugnazione autonoma dinanzi al giudice amministrativo da parte di chi ne riceve pregiudizio, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza. È la via che consente di aggredire direttamente il presupposto della riduzione del contingente.

𝟮) 𝗟'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝗱𝘂𝗺 nel giudizio innanzi al TAR Campania. La camera di consiglio è fissata al 10 settembre 2026, dieci giorni dopo la decorrenza degli incarichi. Lo stesso decreto cautelare dà atto che i dirigenti interessati alla mobilità non sono nominativamente individuati negli atti impugnati: il giudizio, allo stato, si svolge senza il loro contraddittorio. Tanto i 19 assegnatari degli ingressi, interessati alla conservazione dell'assetto che li riguarda, quanto i dirigenti pregiudicati dall'accantonamento, portatori di un interesse contrario all'accoglimento del ricorso, hanno titolo a intervenire per far valere le proprie ragioni prima che la questione sia decisa.

𝟯) 𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼. Il rapporto dei dirigenti scolastici è privatizzato: le determinazioni sulle istanze di mobilità e sul conferimento degli incarichi sono atti di gestione, adottati con i poteri del privato datore di lavoro e sindacabili dal giudice ordinario. Chi si è visto negare senza motivazione il mutamento o l'ingresso, chi è stato pretermesso nonostante le precedenze ex lege n. 104/1992 (che la stessa nota del 25 giugno graduava in apposite fasce), chi è stato sostituito a operazioni concluse può agire per l'accertamento del proprio diritto, con disapplicazione degli atti presupposti illegittimi e — stante la decorrenza degli incarichi dal 1° settembre — con richiesta di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre al risarcimento del danno.

In ogni caso, un passaggio preliminare spesso decisivo è l'accesso agli atti (art. 22 della legge n. 241/1990, oltre all'accesso civico generalizzato): elenco delle istanze e delle precedenze, verbali, tracciato della piattaforma con data e ora di ogni variazione sono i documenti sui quali si costruisce qualunque azione.

𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘
I tempi sono stretti: i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione degli atti, gli incarichi decorrono dal 1° settembre e la camera di consiglio del 10 settembre è alle porte. Ogni posizione — il dirigente escluso dal contingente, il pretermesso nelle precedenze, l'espunto dagli esiti già caricati in piattaforma — presenta specificità che impongono una valutazione individuale e tempestiva.

La vicenda campana, al di là dei singoli esiti, consegna una lezione chiara: la mobilità dei dirigenti scolastici non può risolversi in elenchi privi di motivazione. La trasparenza non è un ornamento del procedimento: è la condizione della sua legittimità.

15/07/2026

𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐈𝐓𝐀̀ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐄𝐈 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐒𝐂𝐎𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂𝐈 – 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎, 𝐀.𝐒. 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕

Si sono chiuse oggi le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2026/2027.

Per il biennio 2025/26–2026/27 la legge (art. 10-bis del D.L. 45/2025, conv. in L. 79/2025, esteso dal D.L. 200/2025, conv. in L. 26/2026) rende disponibile alla mobilità interregionale il 100% dei posti vacanti di ciascuna regione. Le sole eccezioni ammesse: i contingenti regionali riservati ai vincitori del concorso ordinario (D.D.G. 2788/2023) e il diniego per esubero effettivo nel biennio o per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

𝗜 𝗱𝗶𝗻𝗶𝗲𝗴𝗵𝗶 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝗨𝗦𝗥 𝗟𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗶𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝗮 𝗱'𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮.

L'Ufficio Scolastico Regionale ha infatti dichiarato una disponibilità iniziale di 19 sedi per gli ingressi da altre regioni (27 i movimenti accolti all'esito), dopo aver decurtato — oltre agli 11 posti residui del contingente concorsuale — un ulteriore numero di posti, mai quantificato, «pari a quanti sono i Dirigenti scolastici in particolare posizione di stato», ammettendo al contempo che «il numero di sedi vacanti è maggiore del numero di posti disponibili».

Accantonamenti non previsti dalla norma derogatoria riducono la base di calcolo fissata dalla legge e portano a situazioni paradossali come quella di un anno fa, in cui la disponibilità dichiarata fu pari a zero ma al 1° settembre 2025 le scuole della regione prive di dirigente titolare, affidate in reggenza, erano 59.

In giudizio è l'amministrazione a dover dimostrare, sede per sede, l'effettiva indisponibilità dei posti: in difetto di prova, l'operato dell'ufficio è inattendibile (da ultimo, Corte d'appello di Venezia, sent. n. 846/2025 e 9 aprile 2026).

15/07/2026

𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟳 — 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔. 𝗜 𝗗𝗜𝗡𝗜𝗘𝗚𝗛𝗜 𝗦𝗢𝗡𝗢 𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗔𝗟𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔𝗚𝗚𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗜𝗟𝗜.

Il 15 luglio 2026 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha chiuso le operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali (decreto prot. 70257): i trasferimenti interregionali in ingresso accolti sono 19.

Le premesse sono dello stesso Ufficio: organico regionale 2026/27 pari a 830 posti, 44 posti vacanti dichiarati. La legge (art. 10-bis del D.L. 45/2025, conv. in L. 79/2025, esteso all'a.s. 2026/2027 dalla L. 26/2026) destina alla mobilità interregionale il 100% dei posti vacanti di ciascuna regione, con un'unica riserva: i contingenti regionali dei vincitori del concorso DDG 2788/2023.
Il diniego è consentito in due soli casi: esubero di personale o necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali da cui consegua un'immissione in ruolo.

Alla mobilità è andato invece il 43% dei posti vacanti. Oltre alla riserva per i 18 vincitori ancora in graduatoria, l'Ufficio ha accantonato all'ultimo 7 posti in favore degli idonei del medesimo concorso, richiamando un decreto cautelare del TAR Campania (n. 1800/2026) che però si limita a ordinare un riesame e rinvia ogni decisione alla camera di consiglio del 10 settembre: non è un provvedimento da cui consegua alcuna immissione in ruolo.

Quanto all'esubero, non ricorre: all'esito delle operazioni oltre quaranta istituzioni scolastiche campane restano prive di dirigente titolare e saranno affidate in reggenza, a fronte di domande di rientro in larga eccedenza rispetto ai posti offerti.

In questo quadro, i provvedimenti di diniego della mobilità in ingresso in Campania sono potenzialmente aggredibili davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Per giurisprudenza costante, è l'amministrazione a dover provare, documenti alla mano, l'effettiva indisponibilità dei posti e la legittimità degli accantonamenti: le allegazioni generiche non sorreggono il diniego (da ultimo Corte d'appello di Venezia, sentenze 4 dicembre 2025 e 9 aprile 2026, rese in giudizi patrocinati dallo studio).

https://www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania/-/operazioni-di-attribuzione-degli-incarichi-dei-dirigenti-scolastici-conferme-mutamenti-mobilita-interregionale-con-decorrenza-01-09-2026

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