Studio Legale Giannuzzi Cardone

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Studio Legale Giannuzzi Cardone Diritto del Lavoro | Diritto Scolastico | Diritto dellโ€™Unione Europea | Azioni Collettive | CEDU L'Avv.

Gianluigi Giannuzzi Cardone รจ iscritto nell'Albo degli Avvocati di Bari, dove esercita regolarmente la professione forense da circa venti anni. E' esperto in diritto del lavoro pubblico (diritto scolastico, diritto concorsuale, procedure di reclutamento e di mobilitร  in genere).

08/10/2026

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Alla luce della nuova sentenza della Cassazione sul diritto al risarcimento da abuso del contratto a termine, ecco chi puรฒ proporre ricorso e a quali condizioni, in sintesi:

1. Docenti e personale ATA (compresi gli insegnanti di religione cattolica con incarichi annuali reiterati oltre il triennio) che abbiano prestato piรน di 36 mesi di servizio, anche non continuativi, con supplenze annuali al 31 agosto su posti vacanti e disponibili in organico di diritto: รจ questa la soglia dell'abuso secondo Cass. n. 22552/2016. Le supplenze al 30 giugno e quelle brevi restano, di regola, estranee al computo, salvo che si dimostri che il posto fosse in concreto stabilmente vacante. Un solo contratto, non seguito da proroga o rinnovo, non dร  accesso alla tutela.

2. Chi รจ ancora precario: puรฒ chiedere l'indennitร  tra 4 e 24 mensilitร  dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre all'eventuale maggior danno che riesca a provare.

3. Chi รจ stato immesso in ruolo (piano straordinario L. 107/2015, G*E, concorsi ordinari e straordinari, procedure riservate): puรฒ oggi agire, perchรฉ l'immissione in ruolo non esclude piรน l'indennitร  ma incide soltanto sulla sua misura, e solo se direttamente ricollegata all'abuso.

4. Chi ha una causa pendente in qualsiasi grado (primo grado, appello, cassazione, rinvio): puรฒ invocare il nuovo art. 36, comma 5, quale ius superveniens, a condizione che la domanda risarcitoria sia stata proposta e non abbandonata nรฉ ridotta nelle conclusioni e che non si sia formato giudicato interno sul punto.

5. Chi ha ottenuto una sentenza favorevole non ancora definitiva, con liquidazione secondo i vecchi parametri (da 2,5 a 12 mensilitร ): puรฒ chiedere nel grado successivo l'adeguamento ai nuovi.

6. Chi ha una sentenza di rigetto passata in giudicato: non puรฒ riproporre la domanda.

7. Condizione temporale: il diritto si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal momento in cui l'abuso si รจ consumato, di regola dalla cessazione dell'ultimo contratto della sequenza o dall'immissione in ruolo; il termine va verificato caso per caso.

8. Documentazione occorrente: contratti di supplenza o certificato di servizio con indicazione della tipologia (31 agosto o 30 giugno) e del posto coperto, eventuale decreto di immissione in ruolo, ultima busta paga.

Lo studio รจ a disposizione per la valutazione delle singole posizioni.

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08/10/2026

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Con sentenza resa all'esito della pubblica udienza del 22 settembre 2026 (ric. R.G. n. 12607/2025, Pres. Di Paolantonio, Rel. Fedele), la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha enunciato due principi di diritto destinati a incidere in profonditร  sul contenzioso del precariato pubblico e, in primo luogo, su quello scolastico, che di quel contenzioso rappresenta la componente numericamente piรน rilevante.

La vicenda processuale รจ di per sรฉ emblematica.
Un lavoratore, impiegato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dapprima in attivitร  socialmente utili e poi con una sequenza di contratti a termine prorogati sino al 2011, aveva giร  ottenuto dalla Corte di cassazione (ord. n. 9560/2023) l'annullamento della sentenza d'appello che gli aveva negato il risarcimento. Il giudice del rinvio, tuttavia, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che l'intervenuta stabilizzazione presso lo stesso ente avesse "effetto sanante" dell'abuso.

Nelle more, l'art. 12 del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge n. 166/2024, aveva riscritto l'art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, prevedendo che, nella specifica ipotesi di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti a termine, il giudice "stabilisce" un'indennitร  compresa tra quattro e ventiquattro mensilitร  dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravitร  della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto, salva la prova del maggior danno.

Di qui l'ordinanza interlocutoria n. 11095 del 25 aprile 2026, con la quale il Collegio aveva rimesso d'ufficio alla pubblica udienza due questioni: se la novella si applichi ai giudizi pendenti e se essa, tacendo sulla condizione della mancata stabilizzazione elaborata dal diritto vivente, la presupponga implicitamente ovvero intenda ormai prescinderne.

Ad entrambi i quesiti la Corte, in conformitร  alle conclusioni del Procuratore generale, ha dato la risposta piรน favorevole ai lavoratori.

Quanto al primo, la sentenza afferma che il nuovo art. 36, comma 5, si applica, quale ius superveniens, a tutte le controversie pendenti, anche in sede di rinvio e persino quando la nuova disciplina incida sul principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente, con il solo limite del giudicato interno.
Il ragionamento muove dal consolidato insegnamento per cui l'efficacia vincolante della cassazione con rinvio presuppone la permanenza della disciplina sulla cui base il principio era stato formulato (Cass. n. 1995/2015, resa proprio sulle conseguenze economiche della nullitร  del termine dopo la legge n. 183/2010) e si salda con le decisioni che, giร  nella primavera di quest'anno, avevano confermato le liquidazioni operate dai giudici del rinvio secondo i parametri aggiornati (Cass. nn. 5538/2026 e 6221/2026).
L'assenza di una disposizione transitoria, a differenza di quanto accadde con l'art. 32, comma 7, della legge n. 183/2010, non vale dunque a confinare la novella ai rapporti futuri: il regime risarcitorio legale deve trovare applicazione in tutte le situazioni ancora pendenti.

รˆ perรฒ sul secondo quesito che la decisione assume portata sistematica.
La Corte ripercorre la genesi del cosiddetto danno comunitario, nato con Cass. Sez. Un. n. 5072/2016 quale interpretazione adeguatrice imposta dalle censure della Corte di giustizia (Papalia, C-50/13; Mascolo, C-22/13), e ne mette a n**o la natura di regola pretoria: una tutela costruita in via giurisprudenziale per colmare, mediante l'agevolazione probatoria mutuata dall'art. 32 della legge n. 183/2010, il deficit di effettivitร  della sanzione nazionale.

Proprio perchรฉ pretoria, quella regola aveva potuto convivere con un correttivo altrettanto pretorio, la valenza satisfattiva della stabilizzazione, in forza del quale l'immissione in ruolo, ove in rapporto di diretta derivazione causale con l'abuso, assorbiva il danno presunto (Cass. nn. 15353/2020, 14815/2021 e 23373/2022).

Sennonchรฉ, osserva il Collegio, il legislatore del 2024, sollecitato dalla procedura d'infrazione n. 2014/4231, che riguardava espressamente anche il personale docente e ATA della scuola, ha codificato la figura, ne ha pressochรฉ raddoppiato la forbice e ne ha dettato i criteri di liquidazione, serbando un silenzio significativo sulla sopravvenuta immissione in ruolo, neppure menzionata nei lavori preparatori. Il tenore prescrittivo della norma ("il giudice stabilisce un'indennitร ") non lascia margini: venuta meno la ragione stessa dell'interpretazione adeguatrice, alla regola pretoria รจ subentrata la disposizione di legge, che assicura la misura risarcitoria "a prescindere dalla possibilitร  per l'interessato di accedere alla cd. stabilizzazione".

Nรฉ, soggiunge la Corte, puรฒ sostenersi che la stabilizzazione escluda in radice la configurabilitร  del danno.

La stabilizzazione, come la stessa giurisprudenza aveva chiarito (Cass. nn. 32715/2022 e 24286/2022; CGUE, Rossato, C-494/17), รจ misura equivalente alla conversione del rapporto, non al risarcimento; e se il diritto dell'Unione non impone il cumulo delle misure, neppure lo preclude, tanto che nel lavoro privato esso costituisce la regola.

Il cumulo voluto dal legislatore depone semmai nel senso della volontร  di rendere piรน incisivo il divieto di reiterazione abusiva.
Ne discende il secondo principio di diritto: l'eventuale conversione del rapporto "si affianca ma non sostituisce" la misura risarcitoria, da liquidare secondo la nuova disposizione, tenendo conto della stabilizzazione, se direttamente ricollegata all'abuso, unicamente quale fattore di graduazione dell'indennitร  tra il minimo e il massimo.
L'orientamento sull'efficacia satisfattiva dell'immissione in ruolo sopravvive, dunque, "solo a questi limitati fini". La sentenza impugnata รจ stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania.

Gli effetti sul contenzioso scolastico sono di immediata evidenza.
Nel solco di Corte cost. n. 187/2016, la Cassazione aveva ritenuto che l'immissione in ruolo conseguita attraverso il piano straordinario della legge n. 107/2015 o attraverso i pregressi canali selettivo-concorsuali valesse a sanzionare adeguatamente l'abuso, salva la prova del danno ulteriore (Cass. n. 22552/2016; Cass. n. 3472/2020), e su tale premessa, avallata dalla Corte di giustizia (Rossato, cit.), erano state respinte in tutti i gradi le domande di migliaia di docenti e ATA nel frattempo entrati in ruolo; principio che la Sezione aveva continuato a ribadire ancora nei mesi scorsi.

La sentenza in commento ne segna il superamento quale causa di esclusione del diritto: per il personale scolastico che abbia subito l'abusiva reiterazione, l'indennitร  del nuovo art. 36, comma 5, รจ dovuta anche se nel frattempo รจ intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato, e il ruolo rileva unicamente sulla misura, sempre che la procedura di immissione sia direttamente ricollegabile all'abuso secondo i criteri giร  elaborati per la stabilizzazione "sanante".

A ciรฒ si aggiunge che i criteri legali di graduazione, incentrati sulla gravitร  della violazione, sul numero dei contratti e sulla durata complessiva del rapporto, si attagliano con particolare evidenza alle carriere precarie della scuola, spesso protrattesi per dieci o quindici anni, e che resta impregiudicata la prova del maggior danno, anche sotto il profilo della perdita di chance, che la stessa sentenza rimette all'esame del giudice del rinvio.

La decisione non รจ tuttavia priva di limiti, che vanno segnalati con pari chiarezza.

Il primo รจ quello del giudicato: le domande definitivamente respinte non possono essere riproposte, nรฉ lo ius superveniens offre uno strumento di revocazione.

Il secondo รจ quello della prescrizione, decennale in ragione della natura contrattuale della responsabilitร  (Cass. Sez. Un. n. 5072/2016), ma con un dies a quo che la giurisprudenza non individua sempre in modo uniforme e che impone una verifica puntuale sulla singola sequenza contrattuale.

Il terzo รจ di ordine processuale, ed รจ la stessa sentenza a offrirne il monito: il secondo motivo del ricorso รจ stato infatti disatteso perchรฉ il lavoratore, riassumendo il giudizio di rinvio, aveva circoscritto le proprie conclusioni alla sola domanda risarcitoria, cosรฌ rinunciando implicitamente alle altre (artt. 394 e 346 c.p.c.). Chi ha cause pendenti dovrร  quindi curare che la domanda risarcitoria sia stata ritualmente proposta e coltivata in ogni grado e dovrร  sollecitare, con note o memorie, l'applicazione della norma sopravvenuta, pur essendo il giudice tenuto a rilevarla d'ufficio.

Va infine ricordato che si tratta di una pronuncia della Sezione semplice, sia pure resa in pubblica udienza con enunciazione di principi di diritto: รจ prevedibile la resistenza dell'Amministrazione scolastica e non puรฒ escludersi un futuro intervento delle Sezioni Unite, ma l'impianto motivazionale, ancorato alla lettera della legge e alla sua genesi eurounitaria, appare difficilmente reversibile.

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05/10/2026

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Con ordinanza del 5 ottobre 2026, resa a contraddittorio pieno dopo il decreto d'urgenza del 31 luglio, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda cautelare di una dirigente scolastica nostra assistita e ha dichiarato il suo diritto a essere assegnata alla Regione Campania.

รˆ il sesto provvedimento d'urgenza favorevole sulla stessa procedura di mobilitร , ma questa ordinanza decide per prima una questione che riguarda centinaia di dirigenti: il vincolo di permanenza nella regione di prima assegnazione.

E' una decisione che assume particolare rilevanza in quanto afferma che il vincolo non esiste per la coorte del D.M. 107/2023.
L'amministrazione aveva escluso la domanda perchรฉ la dirigente non aveva ยซcompletato il periodo di permanenzaยป previsto dal regolamento del concorso 2017. Il Tribunale osserva che quella norma ยซdelimita il proprio ambito soggettivoยป ai dirigenti assunti con quel concorso; che il decreto sulla procedura riservata del 2023 ยซnon contiene una disposizione espressaยป sulla permanenza; e che ยซil vincolo di permanenza costituisce una limitazione alla mobilitร  del lavoratore e richiede, pertanto, una base normativa certa e specificamente riferibile alla categoria interessataยป.
La circolare ministeriale che lo estendeva ยซintroduce all'evidenza un requisito ostativo alla mobilitร  non previsto dalla disciplina primaria o regolamentareยป.

Inoltre, al riguardo dei sette posti ยซaccantonatiยป e sottratti alla mobilitร , il Tribunale censura la condotta dell'USR Campania affermando che il TAR aveva ordinato un riesame, non un accantonamento. Parole del Tribunale: ยซnessuna disposizione consentiva di sottrarre ulteriori posti al contingente della mobilitร  sulla base del mero timore di future determinazioni giurisdizionali non ancora intervenuteยป.

Infine, il Tribunale si sofferma sull'onere della prova, affermando che chi non conserva gli atti non puรฒ chiedere al lavoratore di provare ciรฒ che solo quegli atti potrebbero dimostrare.
L'amministrazione ha dichiarato in giudizio di non avere graduatorie, verbali nรฉ punteggi. Per il Tribunale ยซle conseguenze derivanti dalla mancata predisposizione o conservazione degli elementi istruttori necessari alla verifica della procedura non possono essere riversate sul soggetto che contesta l'esitoยป.

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30/09/2026

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Con ordinanza del 29 settembre 2026 il Tribunale di Siena โ€” sezione lavoro โ€” ha disposto la mobilitร  interregionale provvisoria di una dirigente scolastica nostra assistita, in servizio in Toscana e ancora allโ€™interno del triennio di permanenza, verso la Campania, dove vive ed assiste due soggetti disabili.

รˆ lโ€™esito di un percorso in tre tappe che vale la pena ricostruire, perchรฉ lโ€™indagine svolta dal Giudice รจ stata particolarmente approfondita ed ha svelato gli errori dellโ€™amministrazione campana.

Lโ€™8 settembre il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso affermando che il vincolo triennale non poteva essere un ยซostacolo preliminare assolutoยป, e lโ€™amministrazione doveva riesaminare la domanda entro dieci giorni, con un provvedimento motivato, dimostrando lโ€™eventuale esubero ยซmediante un calcolo aggiornato e verificabileยป e conservando nel frattempo un posto vacante.

Il 18 settembre lโ€™amministrazione ha risposto con un nuovo diniego: nuovamente per il vincolo, affermando che i posti fossero giร  ยซinteramente copertiยป e che nessun posto era conservato.

Il Tribunale, con decreto del 21 settembre, ha chiesto quattro chiarimenti precisi โ€” fra cui il titolo di un posto tenuto ยซaccantonatoยป dal 2011 e il numero degli aspiranti che avrebbero preceduto la ricorrente.

Il 25 settembre รจ arrivata la relazione integrativa: i conti sono stati rivisti, ma non tornavano ugualmente svelando lโ€™assenza di esubero.

Il Tribunale ne ha tratto le conseguenze. Il riesame โ€” scrive โ€” ยซnon ha dato integrale attuazioneยป allโ€™ordinanza: ยซla reiterazione del precedente esito mediante una motivazione soltanto nominalmente nuova trasformerebbe il riesame in un adempimento meramente formaleยป.

Sui posti, due passaggi destinati a durare oltre questo caso.
Primo: ยซun posto accantonato non รจ, per ciรฒ solo, un posto occupatoยป. Lโ€™amministrazione aveva descritto come ยซsaturoยป un insieme di posizioni dal quale il posto in discussione era stato escluso in partenza: ยซla conclusione ministeriale sulla saturazione assume come giร  dimostrato proprio ciรฒ che avrebbe dovuto dimostrareยป.
Secondo: ยซla reggenza non modifica la natura della posizione sottostante. Non rende occupato un posto vacante, cosรฌ come non rende vacante il posto conservato da un titolare in comandoยป.

Quanto alla comparazione con gli altri aspiranti, il Tribunale ha letto la recente Cassazione sul caregiver โ€” che nega una precedenza assoluta โ€” nel suo senso proprio: ยซproprio perchรฉ il diritto non รจ assoluto, lโ€™esito dipende dalla comparazione concreta. La graduabilitร  delle precedenze non autorizza una graduatoria inespressaยป. Dopo tre richieste, lโ€™amministrazione non ha dimostrato ยซuna posizione determinata, attuale e concretamente pozioreยป.

Un terzo ordine di riesame โ€” scrive il giudice โ€” ยซrinvierebbe ancora la protezione di un bene che lโ€™ordinanza dellโ€™8 settembre ha giร  riconosciuto come attuale e non differibileยป: ยซil tempo di assistenza non รจ reintegrabile per equivalenteยป.

Per quanto ci risulta, รจ la prima volta in questa vicenda che un tribunale, dopo aver ordinato allโ€™amministrazione di riesaminare, constata che il riesame non cโ€™รจ stato e dispone direttamente il trasferimento, in sede di attuazione e modifica della misura cautelare.

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26/09/2026

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Con ordinanza comunicataci oggi, il Tribunale ha dichiarato il diritto di una docente nostra assistita a essere riammessa alle operazioni di assegnazione provvisoria, dalle quali era stata esclusa.

La docente, titolare a circa 550 km da casa e soggetta al vincolo triennale, aveva chiesto l'assegnazione provvisoria in deroga per ricongiungersi al coniuge.
Nella domanda aveva dichiarato il comune di ricongiungimento, allegato tutto quanto richiesto e indicato come prime preferenze quattro scuole di quel comune.
Nella sola preferenza sintetica, perรฒ, il sistema aveva registrato il codice del comune vicino in ordine alfabetico.
Lโ€™amministrazione solo per questo aveva disposto la sua esclusione.

Secondo il Tribunale, che ha richiamato anche la Cassazione di marzo (n. 6232/2026), chi omette di dichiarare un requisito non puรฒ recuperarlo dopo, perchรฉ lo vieta la paritร  con gli altri candidati; chi invece il requisito lo ha dichiarato e documentato, e ha commesso un errore che si riconosce leggendo la domanda per intero, ha diritto alla correzione.

In quel caso, scrive il giudice, ยซil principio generale di buona fede impone all'Amministrazione di far luogo a rettifica ufficiosa dell'errore riconoscibileยป: il soccorso istruttorio non era una scelta, era ยซdoverosaยป.

Ha pesato anche un fatto che l'ufficio conosceva bene: la docente era giร  in assegnazione provvisoria in quel comune, per lo stesso motivo, l'anno precedente.

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08/09/2026

โš–๏ธ ๐— ๐—ผ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ: ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐—ง๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฆ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ผ. ๐—ข๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ถ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—ป ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฎ.

Con ordinanza dellโ€™8 settembre 2026, il Tribunale di Siena โ€” sezione lavoro โ€” ha accolto la domanda cautelare di una dirigente scolastica nostra assistita, in servizio in Toscana e ancora allโ€™interno del triennio di permanenza nella regione di prima assegnazione, che aveva chiesto il trasferimento in Campania per assistere soggetti disabili gravi.

Lโ€™amministrazione aveva respinto la domanda โ€” senza un atto e senza una comunicazione โ€” sul solo presupposto del mancato compimento del triennio, e in giudizio ha sostenuto che quel vincolo fosse un ยซrequisito di ammissibilitร ยป capace di rendere irrilevante qualsiasi precedenza per lโ€™assistenza ai familiari.

Il Tribunale ha detto il contrario.
Lโ€™inciso ยซove possibileยป dellโ€™art. 33 della legge 104 ยซopera allโ€™esito del bilanciamento e non autorizza il datore di lavoro a sottrarvisiยป; consente di negare il trasferimento quando lโ€™amministrazione dimostri la mancanza di posti o lโ€™esistenza di aspiranti con posizione poziore, ma ยซnon consente di assumere una regola organizzativa quale ostacolo preliminare assolutoยป.

La richiesta di deroga, formulata nella domanda con la documentazione sanitaria, ยซrichiedeva una risposta individuale, favorevole o sfavorevoleยป: non lโ€™ha mai avuta.

Tre passaggi meritano di essere segnalati a chi segue questo contenzioso.

๐Ÿญ. ๐—œ๐—น ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ. Lo stesso Tribunale, due settimane fa, aveva respinto una domanda analoga di una dirigente della medesima coorte. Oggi spiega la differenza: quel rigetto dipese ยซnon dallโ€™assoluta inderogabilitร  del vincolo, ma dalla ritenuta dimostrazione di specifiche ragioni organizzativeยป. Quando lโ€™esigenza assistenziale si aggrava in misura sensibile durante il triennio, il vincolo resta un elemento del bilanciamento, ma non puรฒ ยซessere trasformato in un ostacolo assoluto allโ€™esame di una richiesta fondata su un aggravamento sopravvenutoยป โ€” anche per chi proviene dalla procedura riservata del 2023, la cui soggezione al vincolo il giudice ha rimesso al merito.

๐Ÿฎ. ๐—œ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ถ. Lโ€™amministrazione aveva affermato che lโ€™ingresso di un dirigente da altra regione avrebbe determinato un esubero.
Il Tribunale rileva invece che il preteso superamento dellโ€™organico ยซรจ rimasto privo di dimostrazione analiticaยป, che i sette posti sottratti alla mobilitร  a luglio sono ยซun accantonamento soltanto numericoยป non ordinato da alcun giudice, che il decreto di agosto attesta venticinque posti ยซvacanti e disponibiliยป e che un ulteriore posto, resosi vacante il 22 agosto, รจ stato accantonato dalla stessa amministrazione ยซper eventuali pronunce sfavorevoliยป. E aggiunge, a proposito delle sedi affidate in reggenza, che la reggenza ยซassicura il funzionamento della scuola, ma non elimina la vacanza in titolaritร ยป.

๐Ÿฏ. ๐—œ๐—น ๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ผ. Sul pericolo nel ritardo, il giudice scrive che ยซil tempo costituisce una componente intrinseca del bene protettoยป: lโ€™assistenza a una persona permanentemente allettata ยซnon รจ differibile senza perditaยป, e una sentenza favorevole ยซnon restituirebbe il periodo durante il quale la cura sia stata resa piรน difficile dalla lontananzaยป. I permessi e il lavoro agile dimostrano lโ€™effettivitร  dellโ€™assistenza, ma ยซnon eliminano la distanza โ€ฆ nรฉ il tempo dei viaggiยป.

In conclusione, il Ministero dovrร  riesaminare la domanda entro dieci giorni, ed adottare un provvedimento espresso e motivato nel quale non basteranno ยซla sola reiterazione del richiamo al vincolo, la generica affermazione dellโ€™esaurimento dei posti o il mero rinvio alle relazioni giร  prodotteยป; nel frattempo dovrร  conservare in Campania una posizione vacante, senza destinarla ad altri.

รˆ il quinto provvedimento dโ€™urgenza favorevole in sette settimane sugli esiti della stessa procedura di mobilitร  โ€” dopo Reggio Emilia, Asti, Monza e Frosinone โ€” e il primo che affronta, nel contraddittorio pieno, il tema del vincolo triennale per i dirigenti neoassunti.

Non รจ ancora unโ€™assegnazione: il giudizio prosegue, e lโ€™esito del riesame verrร  valutato dal Tribunale. Ma da oggi un principio รจ scritto in unโ€™ordinanza: un vincolo di permanenza puรฒ pesare nel bilanciamento; non puรฒ impedire che la situazione di chi assiste un familiare disabile grave venga esaminata.

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01/09/2026

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๐—œ ๐—ฆ๐—˜๐—ง๐—ง๐—˜ ๐—ฃ๐—ข๐—ฆ๐—ง๐—œ ยซ๐—”๐—–๐—–๐—”๐—ก๐—ง๐—ข๐—ก๐—”๐—ง๐—œยป ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—š๐—Ÿ๐—œ ๐—œ๐——๐—ข๐—ก๐—˜๐—œ? ยซ๐— ๐—”๐—œ ๐—Ÿ๐—˜๐—š๐—œ๐—ง๐—ง๐—œ๐— ๐—”๐— ๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜ ๐—จ๐—ฆ๐—–๐—œ๐—ง๐—œ ๐——๐—”๐—Ÿ ๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—œ๐—ก๐—š๐—˜๐—ก๐—ง๐—˜ ๐——๐—˜๐—Ÿ๐—Ÿ๐—” ๐— ๐—ข๐—•๐—œ๐—Ÿ๐—œ๐—ง๐—”ฬ€ยป.

Con ordinanza del 1ยฐ settembre 2026, il Tribunale di Reggio Emilia โ€” questa volta a contraddittorio pieno, allโ€™esito del procedimento avviato con il decreto dโ€™urgenza del 21 luglio โ€” ha confermato la misura cautelare ottenuta da una dirigente scolastica nostra assistita e ha disposto un passo ulteriore: ha ordinato al Ministero, per il tramite dellโ€™USR Campania, di dare corso alla sua mobilitร  interregionale in entrata, assegnandole un incarico dirigenziale su una delle sedi vacanti della regione, ivi compresa una delle sette oggetto dellโ€™ยซaccantonamentoยป del 15 luglio, con decorrenza dal 1ยฐ settembre 2026.

รˆ la prima ordinanza a contraddittorio pieno nella serie di provvedimenti dโ€™urgenza โ€” Reggio Emilia, Asti, Monza, Frosinone โ€” che abbiamo ottenuto sugli esiti della medesima procedura di mobilitร  verso la Campania.

La decisione si fonda su tre passaggi.

๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ผ, cโ€™รจ capienza. In giudizio lโ€™amministrazione aveva sostenuto che le sedi indicate nel ricorso come disponibili ยซtali non sonoยป. Una settimana dopo, osserva il giudice, ne ha offerte ยซQUARANTASEIยป โ€” lo stesso numero delle istituzioni scoperte indicate puntualmente nel ricorso โ€” come ยซesprimibiliยป ai neoassunti del concorso.

๐—ฆ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ: gli idonei non hanno alcuna prioritร  sulla mobilitร . La legge ne consente lโ€™assunzione solo nei limiti dei posti ยซannualmente vacanti e disponibiliยป, che si determinano allโ€™esito dei movimenti; e lo stesso D.M. 165/2026 colloca le immissioni in ruolo ยซallโ€™esito delle operazioni di mobilitร ยป. Al 15 luglio, quando i sette posti furono congelati, non esisteva nรฉ un titolo giudiziale nรฉ unโ€™autorizzazione assunzionale.
La conclusione del Tribunale รจ stata dunque che i sette posti ยซnon sono mai legittimamente usciti dal contingente della mobilitร : restano, ad oggi, posti vacanti e scoperti, arbitrariamente congelatiยป.

๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ: nessun giudice ha mai ordinato lโ€™accantonamento dei sette posti.
Il TAR aveva ordinato un riesame del provvedimento, rimasto ineseguito; lโ€™accantonamento รจ stato adottato al suo posto. Parole dellโ€™ordinanza: ยซรจ dunque il giudice amministrativo a certificare che lโ€™amministrazione non ha eseguito ciรฒ che le era stato ordinato โ€” il riesame โ€” e ha fatto ciรฒ che nessuno le aveva ordinato โ€” lโ€™accantonamentoยป.

In conclusione, nel biennio del cento per cento, i posti vacanti appartengono alla mobilitร ; per sottrarli occorrono un esubero o un provvedimento del giudice โ€” non una cautela unilaterale dellโ€™amministrazione.
Ogni differente decisione dellโ€™amministrazione si pone in contrasto con la Legge.

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31/08/2026

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Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con ordinanza cautelare del 29 agosto 2026, pronunciata in favore di un nostro cliente ha affrontato una questione che riguarda da vicino migliaia di idonei dei concorsi PNRR.

๐—œ๐—น ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐—ผ. In una classe di concorso a 6 posti, un vincitore del concorso PNRR 3 rinunciava giร  nel primo turno delle immissioni in ruolo: aveva indicato una sola provincia, assegnata a chi lo precedeva. Lโ€™Ufficio scolastico prendeva atto della rinuncia e accantonava il posto ma integrava la graduatoria con lโ€™unico idoneo del 30% solo dieci giorni dopo, a scelte ormai esaurite.
Risultato: allโ€™idoneo, chiamato in un turno successivo, รจ restata lโ€™ultima provincia disponibile โ€” la piรน lontana, ultima delle sue preferenze.

๐—œ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ affermato dal giudice รจ netto.

๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ผ: รจ contrario a buona fede e correttezza un criterio di scorrimento che sacrifica lโ€™aspettativa del docente alla sede piรน vicina alla propria residenza senza salvaguardare alcun apprezzabile interesse datoriale โ€” lโ€™amministrazione non avrebbe subito alcun pregiudizio trattando prima la posizione dellโ€™idoneo subentrante.

๐—ฆ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ผ: per il combinato disposto dei punti A.3.2 e A.9 delle istruzioni operative (Allegato A al D.M. 136/2026), le graduatorie dei vincitori vanno integrate โ€œnella misura delle rinunce pervenuteโ€ con gli idonei della medesima procedura e della medesima categoria del rinunciatario: la reintegrazione โ€œdoveva essere operata nel turno unoโ€. Il ritardo dellโ€™atto formale di integrazione non puรฒ ricadere sul docente.

๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐˜‡๐—ผ: lโ€™ordine cronologico tra idonei di concorsi diversi vale solo per i posti ulteriori rispetto alla provvista del singolo concorso โ€” non consente di dirottare altrove il posto liberato da un vincitore rinunciatario.

Il Tribunale ha quindi ordinato di rinnovare le operazioni di assegnazione della provincia, consentendo al docente di scegliere tra le province disponibili, tenuto conto delle rinunce acquisite, nel rispetto del suo ordine di graduatoria.

26/08/2026

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Con decreto dโ€™urgenza del 26 agosto 2026, emesso inaudita altera parte, il Tribunale di Frosinone โ€” sezione lavoro โ€” ha ordinato al Ministero dellโ€™Istruzione e del Merito di riservare e accantonare in favore di una dirigente scolastica nostra assistita uno dei posti vacanti in Campania, secondo lโ€™ordine di preferenza espresso nella domanda e con applicazione del criterio di vicinorietร  alla residenza del familiare assistito, vietandone lโ€™assegnazione ad altri.

Il giudice ha riconosciuto che attendere lโ€™udienza avrebbe rischiato di rendere inutile qualsiasi decisione futura, perchรฉ nel frattempo gli effetti della procedura di mobilitร  si sarebbero prodotti in via definitiva โ€” anche in considerazione della gravitร  delle condizioni di salute del familiare assistito, documentate in atti.

Due cose rendono questo provvedimento particolarmente significativo. รˆ il quarto decreto dโ€™urgenza in cinque settimane โ€” dopo Reggio Emilia, Asti e Monza โ€” pronunciato sugli esiti della stessa procedura di mobilitร  dei dirigenti scolastici verso la Campania: quattro giudici diversi, in quattro regioni diverse, davanti alle stesse carte, sono giunti alla stessa conclusione โ€” e questa volta lo dice anche un tribunale del Lazio, la regione in cui molti dei dirigenti esclusi prestano servizio.

Ed รจ arrivato dopo che, il 21 agosto, lโ€™amministrazione aveva giร  assegnato diciotto sedi ai neoassunti: nemmeno questo ha impedito la tutela.
Il posto va riservato comunque โœ‹

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