19/07/2026
𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗘𝗜 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗦𝗖𝗢𝗟𝗔𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳: 𝗜𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗢 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔
Si è chiusa il 15 luglio, con il decreto del Direttore Generale dell'USR Campania prot. n. 70257, la tornata di mobilità dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2026/2027.
Un esito che merita attenzione, perché dietro i numeri emergono profili giuridici che appaiono destinati al vaglio delle aule di giustizia.
𝗜 𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗨𝗥𝗔
La cornice era stata fissata dalla nota prot. n. 62503 del 25 giugno 2026: 830 posti nell'organico regionale dal 1° settembre, 107 sedi disponibili, 40 dirigenti sovrannumerari da ricollocare per effetto del dimensionamento, 43 posti vacanti. Di questi, 18 riservati ai vincitori ancora in graduatoria del concorso ordinario e 25 destinati alla mobilità interregionale, in applicazione dell'art. 10-bis del d.l. n. 45/2025, che riserva alla mobilità il 100% dei posti vacanti, fatti salvi i soli contingenti del concorso.
Il decreto conclusivo ha disposto 68 mutamenti di incarico e 19 ingressi da altre regioni.
Non 25, dunque, e neppure 26 — quanti ne sarebbero risultati accoglibili dopo che un'uscita verso la Sicilia aveva liberato un ulteriore posto — perché l'Ufficio ha «accantonato» 7 posti. Sei rientri in meno rispetto a quelli annunciati, in una regione che conta diverse centinaia di dirigenti in servizio fuori regione in attesa di rientrare.
𝗜𝗟 𝗡𝗢𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝟳 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗜
L'accantonamento è stato disposto dichiaratamente «in esecuzione» del decreto cautelare monocratico n. 1800/2026, pubblicato il 6 luglio dal Presidente della Sezione Quarta del TAR Campania su ricorso di alcuni candidati idonei del concorso, i quali rivendicano l'assunzione sui posti vacanti in forza dell'art. 1, comma 528, della legge n. 199/2025.
Sennonché quel decreto aveva ordinato all'Amministrazione soltanto di riesaminare il riparto dei posti, fissando la camera di consiglio collegiale al 10 settembre 2026; la diversa misura dell'accantonamento, chiesta dai ricorrenti in via subordinata, non era stata concessa.
L'USR ha invece congelato 7 posti «da eventualmente destinare agli idonei» in caso di esito del giudizio sfavorevole per l'Amministrazione: un'«esecuzione» che eccede il decisum e che non trova agevole copertura neppure nell'art. 10-bis, il quale ammette il diniego della mobilità nei soli casi di esubero o di necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali «dai quali consegue l'immissione in ruolo» — categoria cui un decreto cautelare interinale, che ordina un mero riesame e rinvia ogni delibazione al collegio, difficilmente può essere ricondotto.
Il sacrificio imposto ai dirigenti esclusi è certo e immediato; il beneficio degli idonei, allo stato, soltanto eventuale.
𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗦𝗧𝗜𝗧𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗚𝗟𝗜 𝗘𝗦𝗜𝗧𝗜 𝗘 𝗜𝗟 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗖𝗜𝗧 𝗗𝗜 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔
C'è un secondo profilo, se possibile più delicato. Con nota prot. n. 70662 del 16 luglio, il giorno successivo al decreto, l'USR Campania ha comunicato all'omologo Ufficio del Lazio che i beneficiari degli ingressi erano risultati diversi da quelli «precedentemente caricati sulla piattaforma ministeriale», giustificando la variazione con la sola, generica esigenza di «garantire la correttezza e regolarità delle operazioni».
Secondo le ricostruzioni della stampa specializzata, circa la metà dei nominativi risultati accolti in piattaforma sarebbe stata sostituita nell'elenco definitivo; sei Uffici scolastici regionali (Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria, Molise, Marche) hanno dovuto rettificare in 48 ore i propri decreti per adeguarsi agli esiti campani.
Chi è stato espunto non ha ricevuto comunicazioni individuali e non conosce i criteri della sostituzione.
Di più: risultando la domanda «accolta» sulla prima preferenza, le preferenze subordinate espresse per altre regioni non pare che siano mai state esaminate, con estromissione di fatto dall'intera tornata.
Il tutto in una procedura che non ha visto la pubblicazione di graduatorie, punteggi o motivazioni individuali: i dinieghi si ricavano per implicito dalla mancata inclusione negli elenchi. Non stupisce che sul versante sindacale si denunci una «inaccettabile violazione dell'obbligo di trasparenza dell'azione amministrativa».
A rendere il quadro ancora più stridente, decine di sedi restano prive di titolare e avviate alla reggenza: un'amministrazione che lascia scoperte decine di scuole difficilmente può opporre, a chi chiede il trasferimento, l'indisponibilità di posti.
𝗚𝗟𝗜 𝗦𝗧𝗥𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗗𝗜 𝗧𝗨𝗧𝗘𝗟𝗔
Il quadro descritto apre, a seconda delle singole posizioni, tre principali vie di tutela, non alternative tra loro e da calibrare caso per caso.
𝟭) 𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗻𝗼𝗺𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗔𝗥. Gli atti generali della procedura — il riparto dei contingenti e, soprattutto, l'accantonamento dei 7 posti — sono suscettibili di impugnazione autonoma dinanzi al giudice amministrativo da parte di chi ne riceve pregiudizio, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza. È la via che consente di aggredire direttamente il presupposto della riduzione del contingente.
𝟮) 𝗟'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝗱𝘂𝗺 nel giudizio innanzi al TAR Campania. La camera di consiglio è fissata al 10 settembre 2026, dieci giorni dopo la decorrenza degli incarichi. Lo stesso decreto cautelare dà atto che i dirigenti interessati alla mobilità non sono nominativamente individuati negli atti impugnati: il giudizio, allo stato, si svolge senza il loro contraddittorio. Tanto i 19 assegnatari degli ingressi, interessati alla conservazione dell'assetto che li riguarda, quanto i dirigenti pregiudicati dall'accantonamento, portatori di un interesse contrario all'accoglimento del ricorso, hanno titolo a intervenire per far valere le proprie ragioni prima che la questione sia decisa.
𝟯) 𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼. Il rapporto dei dirigenti scolastici è privatizzato: le determinazioni sulle istanze di mobilità e sul conferimento degli incarichi sono atti di gestione, adottati con i poteri del privato datore di lavoro e sindacabili dal giudice ordinario. Chi si è visto negare senza motivazione il mutamento o l'ingresso, chi è stato pretermesso nonostante le precedenze ex lege n. 104/1992 (che la stessa nota del 25 giugno graduava in apposite fasce), chi è stato sostituito a operazioni concluse può agire per l'accertamento del proprio diritto, con disapplicazione degli atti presupposti illegittimi e — stante la decorrenza degli incarichi dal 1° settembre — con richiesta di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., oltre al risarcimento del danno.
In ogni caso, un passaggio preliminare spesso decisivo è l'accesso agli atti (art. 22 della legge n. 241/1990, oltre all'accesso civico generalizzato): elenco delle istanze e delle precedenze, verbali, tracciato della piattaforma con data e ora di ogni variazione sono i documenti sui quali si costruisce qualunque azione.
𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘
I tempi sono stretti: i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione degli atti, gli incarichi decorrono dal 1° settembre e la camera di consiglio del 10 settembre è alle porte. Ogni posizione — il dirigente escluso dal contingente, il pretermesso nelle precedenze, l'espunto dagli esiti già caricati in piattaforma — presenta specificità che impongono una valutazione individuale e tempestiva.
La vicenda campana, al di là dei singoli esiti, consegna una lezione chiara: la mobilità dei dirigenti scolastici non può risolversi in elenchi privi di motivazione. La trasparenza non è un ornamento del procedimento: è la condizione della sua legittimità.