06/10/2026
MUTUO COINTESTATO TRA CONIUGI: essere coobbligato verso la banca non significa necessariamente dover sostenere il 50% del debito nei rapporti con l’altro coniuge
Con la sentenza n. 4080/2026 del 17 giugno 2026, il Tribunale di Palermo affronta una questione di particolare interesse nei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Il principio affermato è importante: occorre distinguere il rapporto esterno con la banca dal rapporto interno tra i coniugi.
Chi sottoscrive un mutuo cointestato rimane, nei confronti della banca, coobbligato secondo quanto previsto dal contratto. La banca, quindi, può pretendere il pagamento nei confronti dei soggetti obbligati.
Ma cosa accade nei rapporti interni tra i coniugi in regime di separazione dei beni?
L’art. 1298 c.c. stabilisce che, nei rapporti interni, l’obbligazione solidale si divide tra i debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi.
Ed è proprio questo il punto centrale della pronuncia.
Se il mutuo è stato contratto, in concreto, nell’interesse esclusivo di uno dei coniugi, il peso definitivo dell’obbligazione può gravare esclusivamente su quest’ultimo.
Nel caso esaminato dal Tribunale, assumevano rilievo anche le circostanze concrete relative al godimento dell’immobile e ai benefici economici derivanti dallo stesso.
In altre parole: la semplice cointestazione del mutuo non determina automaticamente, nei rapporti interni tra i coniugi, un obbligo di sopportare ciascuno il 50% del debito.