26/03/2026
“CASO DI MALPRACTICE SANITARIA”
Lo Studio Legale Fabio Casalini, nella persona dell'Avv. Fabio Casalini titolare dell'omonimo studio, nel 2023 si è occupato del delicato caso del sig. N.A., il quale citava in giudizio l’ASL BA per ottenere il risarcimento per i danni subiti da un maldestro intervento di urgenza dell’11/01/2019, dovute alle lesioni riportate da un investimento pedonale che gli procurava una frattura sovra condiloidea dell’omero destro.
Lo stesso N.A., infatti, veniva operato con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca, viti e cerchiaggio esterno dimesso e, in seguito, veniva dimesso e considerato guarito, ma a causa di un grave dolore e grave impotenza funzionale al braccio infortunato si sottoponeva a perizia medico legale da parte del Prof. Dott. M.L. che quantificava il danno biologico e morale nella misura del 30-35% in termini di postumi permanenti per un massimo di danni pari a 160.000,00€.
L’ente non formulava nessuna offerta risarcitoria, piuttosto citava in giudizio la propria assicurazione per essere manlevato per il risarcimento dei danni a terzi, portando così la causa dinanzi al Tribunale civile di Bari, chiedendo mediante i propri legali l’inammissibilità della domanda in quanto infondata nel merito o in subordine la riduzione in equo del risarcimento con vittoria di spese.
Purtroppo, l’attore nel 2024 decedeva ciò determinava l’interruzione della causa ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ma l’erede del sig. N.A. citava in riassunzione la stessa ASL BA al fine di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Ente convenuto per aver provocato un danno da malpractice sanitaria sulla persona del defunto N.A., pertanto condannare al risarcimento della somma complessiva di € 160.000,00. Si precisa che la causa è in corso di giudizio, seguiranno aggiornamenti al termine del procedimento processuale.“CASO DI MALPRACTICE SANITARIA”
Lo Studio Legale Fabio Casalini, nella persona dell'Avv. Fabio Casalini titolare dell'omonimo studio, nel 2023 si è occupato del delicato caso del sig. N.A., il quale citava in giudizio l’ASL BA per ottenere il risarcimento per i danni subiti da un maldestro intervento di urgenza dell’11/01/2019, dovute alle lesioni riportate da un investimento pedonale che gli procurava una frattura sovra condiloidea dell’omero destro.
Lo stesso N.A., infatti, veniva operato con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca, viti e cerchiaggio esterno dimesso e, in seguito, veniva dimesso e considerato guarito, ma a causa di un grave dolore e grave impotenza funzionale al braccio infortunato si sottoponeva a perizia medico legale da parte del Prof. Dott. M.L. che quantificava il danno biologico e morale nella misura del 30-35% in termini di postumi permanenti per un massimo di danni pari a 160.000,00€.
L’ente non formulava nessuna offerta risarcitoria, piuttosto citava in giudizio la propria assicurazione per essere manlevato per il risarcimento dei danni a terzi, portando così la causa dinanzi al Tribunale civile di Bari, chiedendo mediante i propri legali l’inammissibilità della domanda in quanto infondata nel merito o in subordine la riduzione in equo del risarcimento con vittoria di spese.
Purtroppo, l’attore nel 2024 decedeva ciò determinava l’interruzione della causa ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ma l’erede del sig. N.A. citava in riassunzione la stessa ASL BA al fine di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Ente convenuto per aver provocato un danno da malpractice sanitaria sulla persona del defunto N.A., pertanto condannare al risarcimento della somma complessiva di € 160.000,00. Si precisa che la causa è in corso di giudizio, seguiranno aggiornamenti al termine del procedimento processuale.