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Confedilizia Avezzano APE Proprietà edilizia, immobiliare - Locazioni commerciali ed abitative - Condominio - Amministrazione di condominio

13/10/2026

LA RILEVANZA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

L'articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 24/06/2026 riporta i risultati di uno studio di Confedilizia Roma sul mercato delle locazioni nella Capitale.

In sintesi, le locazioni a canone concordato sono diventate la formula contrattuale più diffusa a Roma, superando i tradizionali contratti a canone liberon (4+4).
Questo cambiamento riflette le modificate esigenze dei nuovi modelli familiari e le recenti innovazioni legislative.

Secondo il rapporto, nel 2025 sono stati registrati circa 55.000 contratti di locazione, di cui oltre 35.800 (65,5%) a canone concordato mentre quelli ordinari a canone libero il 4,4% sono ormai solo il 30%, .

Il fenomeno è stato favorito sia dalle modifiche normative degli ultimi anni, sia dagli incentivi fiscali previsti per questa tipologia di contratto.

Il risultato è una maggiore diffusione di formule considerate più equilibrate tra esigenze di proprietari e inquilini.

L'analisi evidenzia tuttavia anche alcune criticità del mercato romano (facilmente rilevabili anche ad Avezzano, ndr):

1 elevata pressione fiscale sugli immobili;
2 difficoltà burocratiche e amministrative;
3 crescente rischio di morosità;
4 difficoltà di accesso delle famiglie agli immobili.

Buona parte di queste condizioni, come detto, sono legate al modificarsi dei bisogni abitativi così come delle aspettative di proprietari ed inquilini.

Nonostante queste problematiche, la domanda di abitazioni in locazione continua a crescere più dell'offerta, mantenendo elevata la richiesta di case e la necessità di strumenti che favoriscano l'incontro tra proprietari e conduttori.

La sede di Avezzano è disponibile per forinire informazioni sui patti territoriali vigenti sul territorio comunale per informazioni, consulenza e asseverazioni di conformità ai patti territoriali vigenti.

09/10/2026

I POTERI DISCREZIONALI DEL COMUNE NEL CAMBIO D'USO

«I Comuni hanno la facoltà di decidere autonomamente se consentire i mutamenti d’uso degli immobili già esistenti e di quelli ancora da realizzare, senza essere obbligati ad adottare una disciplina uniforme per le diverse tipologie edilizie».

Interessante articolo di Alberto Moro su ItaliaOggi del 7 ottobre, in edicola questa settimana, in commento alla sentenza Corte Costituzionale n. 161/2026 depositata il 6 ottobre e con successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre.

La Corte costituzionale ha confermato che i Comuni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella pianificazione urbanistica e possono valutare in modo differenziato il cambio di destinazione d’uso degli immobili esistenti rispetto a quelli ancora da realizzare, anche quando questi ultimi sono previsti in piani di lottizzazione già approvati e convenzionati.

Secondo la Corte, la normativa regionale esaminata (articolo 8-bis della legge regionale pugliese n. 33 del 2007, come modificato dalla legge regionale n. 51 del 2021) va interpetata nel senso che le amministrazioni comunali possono decidere autonomamente se ammettere o meno il cambio d’uso sia per gli edifici già costruiti sia per quelli in corso di realizzazione o ancora da edificare, senza che la scelta adottata per una categoria debba necessariamente valere anche per l’altra.

La sentenza esclude inoltre il contrasto con i principi costituzionali richiamati dal giudice rimettente (TAR Puglia), ritenendo legittima la differenziazione tra fattispecie non omogenee e valorizzando la funzione di pianificazione comunale, che deve poter tener conto delle specificità dei singoli contesti territoriali. Inoltre, il favor per il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente è considerato coerente con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di tutela del territorio.

La sentenza, pur nella sua speciale rilevanza, conferma la legittimità (costituzionale) della recente giurisprudenza riconoscendo ampi poteri ai Comuni per agevolare il recupero degli edifici esistenti e delle strutture in corso di realizzazione.

Se, dunque, l'immobile era nato con una destinazione diversa (es. alberghiera o direzionale), il Comune può agevolmente approvare il cambio di destinazione d'uso verso il residenziale sociale.

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09/10/2026

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Tratta da Confedilizia Notizie n. 4 di aprile 2026.
05/10/2026

Tratta da Confedilizia Notizie n. 4 di aprile 2026.

Amministratori: entro il 9/10 la formazione 2025/2026L'attuale quadro normativo, così come delineato dall'art. 71-bis di...
20/09/2026

Amministratori: entro il 9/10 la formazione 2025/2026

L'attuale quadro normativo, così come delineato dall'art. 71-bis disp. att. cod. civ., prevede che, per svolgere l'incarico di amministratore, occorra la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica.

Un'eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013 che possono svolgere l'attività in questione adempiendo solo all'obbligo di formazione periodica.

Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condomini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).

Come chiarito dal decreto ministeriale n. 140 del 13.8.2014 la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale” che decorre, secondo il parere della maggioranza degli interpreti e anche della giurisprudenza (Trib. Padova, sent. n. 818 del 24.3.2017), dal 9.10.2014, data di entrata in vigore del decreto anzidetto.

Quindi l'obbligo annuale di formazione 2025/2026 va adempiuto entro il prossimo 9 ottobre.

A tale riguardo si segnala che Confedilizia organizza corsi in tutta Italia sia telematici (tramite La Tribuna) sia frontali/residenziali (tramite le Associazioni territoriali della Confederazione).

Per informazioni sui corsi amministratori di condominio targati Confedilizia:

WWW.CONFEDILIZIA.IT
NUMERO VERDE 800.400.762

Difendiamo la proprietà immobiliare rappresentando tutti i proprietari di casa nelle sedi istituzionali e fornendo assistenza e servizi agli associati

20/09/2026

Giudizio di impugnazione di delibera condominiale
(da Confedilizia notizie n. 7 - luglio 2026)

“In un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un'acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario), purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Pertanto, poiché si tratta di posizioni giuridiche legate alla partecipazione al condominio e non di interessi, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio; la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi”.

Così la Cassazione, con ordinanza n. 15784 del 12.5.2026.

In estrema sintesi, la Cassazione afferma che:

1) il condomino che impugna una delibera può avere una posizione processuale autonoma (Il condomino che aveva titolo autonomo per impugnare la delibera può intervenire nel giudizio con una posizione autonoma e proseguire la causa anche se l'attore originario rinuncia o perde interesse, viceversa il condomino che non aveva più titolo per impugnare, ad esempio perché decaduto dai termini, può intervenire solo in modo "dipendente", cioè a sostegno di una delle parti.);

2) Il condomino che interviene per difendere una delibera ha invece una posizione subordinata all'amministratore e non può sostituirsi ad esso nelle impugnazioni.

26/08/2026
17/08/2026

INDENNITA' DA MIGLIORAMENTI

Nel contratto di locazione, il diritto del conduttore all'indennità per i miglioramenti della cosa locatapresuppone, ai sensi e per gli effetti del codice civile, che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore.

Tale consenso, importando cognizione dell'entità, anche economica e della convenienza delle opere, non può essere implicito né può desumersi da meri atti di tolleranza ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni.

La mera consapevolezza o la mancata opposizione del locatore riguardo alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta dell'indennizzo.

In altri termini, l'eventuale iniziativa del conduttore al miglioramento deve essere acconsentita dal proprietario dell'immobile cosicché lo stesso, valutando la convenienza delle opere e la loro entità, anche economica, possa manifestare il suo consenso consapevole delle ricadute economiche che lo stesso avrà nei suoi confronti.

(cfr. Trib. Civ. Chieti n. 32 del 12/05/2025)

Confedilizia Notizie Luglio 2026, n. 7 anno 36.

10/07/2026

VALIDITA' CLAUSOLA DI RINUNCIA ALL'AVVIAMENTO PER RIDUZIONE DEL CANONE.

Nelle locazioni di immobili ad uso non abitativo è nulla la clausola con la quale il conduttore rinunci preventivamente all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, ancorché tale rinuncia sia pattuita quale corrispettivo di una riduzione del canone.

I diritti riconosciuti al conduttore dalla disciplina imperativa possono formare oggetto di disposizione solo dopo la loro insorgenza e non possono conseguentemente essere validamente sacrificate in via preventiva mediante pattuizioni dirette ad alterare l'equilibrio legale del rapporto (Cass. Civ. - 9 febbraio 2026 - n. 2895)

Tratto da Confedilizia Notizie Anno 36 - maggio 2026 - n. 5

Indirizzo

Piazza Castello 14/C
Avezzano
67051

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

Telefono

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