Studio Legale Avv. Adele Teresa Caterino

Studio Legale Avv. Adele Teresa Caterino Lo Studio Legale Caterino, fondato il 15 gennaio del 2014 dall'Avv.

Adele Teresa Caterino, offre assistenza e consulenza legale, in ambito giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente in diritto amministrativo, civile e del lavoro.

24/11/2025

DIRITTO AMMINISTRATIVO: D.A.SPO. - ACCOGLIMENTO RICORSO - ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO
Il TAR Napoli (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, Sent. 21.11.2025 n. 7560) pronunciatosi su un ricorso avverso un D.A.Spo. adottato dalla Questura di Benevento nei confronti di un tifoso della Casertana, assistito dallo Studio Legale Caterino, che disponeva il divieto per la durata di 5 anni, di assistere a tutte le partite di ogni campionato nazionale e internazionale, ha accolto il ricorso annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato. In particolare, il divieto era stato comminato al ricorrente in seguito ai disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Benevento-Casertana del 27.10.2024, imputando allo stesso l’ingresso, dopo aver vidimato il proprio biglietto, nel tornello in coppia con un altro tifoso, permettendo a quest’ultimo di superare indebitamente una separazione dello stadio. Il Collegio adito, condividendo la tesi difensiva, peraltro avendo già in precedenza accolto la domanda cautelare spiegata, ha puntualmente chiarito il discrimine tra condotta illecita e comportamento violento, minaccioso o intimidatorio, precisando che solo nel secondo caso, in presenza di una condotta connotata di pericolosità sociale concreta si integra il presupposto indefettibile della misura di prevenzione in oggetto. Il D.A.Spo. - si legge in sentenza - è uno strumento “preordinato, per sua natura, ad arginare, esclusivamente i fenomeni di violenza originatisi entro i confini delle manifestazioni sportive”. La sua ratio non consiste nel punire ogni forma di illecito commesso in occasione di un evento sportivo, ma di prevenire specificamente “episodi di violenza, di minaccia e di intimidazione” ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b) della L. n. 401/1989. Non è inoltre sufficiente, precisa il Collegio, che un soggetto sia stato deferito all’autorità giudiziaria per far scattare automaticamente il Daspo. Occorre, invece, che quel reato sia espressamente previsto dalla legge come idoneo a fondare la misura. Non tutto ciò che è penalmente rilevante legittima, dunque, l’adozione di una misura di prevenzione amministrativa. “Nel caso di specie, la condotta del ricorrente, per come descritta negli stessi atti dell’Amministrazione e come valutata dal Giudice per le Indagini Preliminari, presenta un carattere innegabilmente “truffaldino” o “elusivo”; di contro, è del tutto priva di connotati di violenza, minaccia o aggressività. Si tratta indubbiamente di un artificio volto a raggirare il sistema di controllo, non di un atto idoneo a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico nel senso inteso dalla norma”. La giurisprudenza ha chiarito che il giudizio “del più probabile che non” deve riguardare l’ascrivibilità al soggetto di un comportamento che sia riconducibile alle ipotesi normative. “La condotta fraudolenta - si legge ancora - pur essendo contraria alla legge, si pone su un piano qualitativamente diverso dalla violenza e dalla minaccia. La prima mira a ingannare, la seconda a sopraffare o intimidire. Il D.A.SPO. è strumento di contrasto alla seconda categoria di comportamenti, non alla prima. Il Tribunale adito traccia anche il confine dell’autonomia tra il procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del Daspo e l’accertamento penale dei medesimi fatti evidenziando che “tale autonomia non implica che il potere discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza possa sfociare nell’arbitrio”. Sebbene l’ordinanza di non convalida dell’obbligo di presentazione alla Questura di Caserta del G.I.P. non sia vincolante dinanzi al TAR, le argomentazioni in essa contenute, incentrate sull’analisi del materiale probatorio assumono un valore sintomatico di particolare pregnanza circa l’effettiva consistenza dei fatti posti a fondamento del D.A.SPO.

17/06/2025

DIRITTO AMMINISTRATIVO: D.A.SPO. - ACCOGLIMENTO RICORSO - ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO
Il TAR partenopeo (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, Sent. 11.06.2025 n. 4415) pronunciatosi su un ricorso avverso un D.A.Spo. adottato dalla Questura di Napoli nei confronti di un tifoso della Casertana, assistito dallo Studio Legale Caterino, che disponeva il divieto per la durata di 5 anni, di assistere a tutte le partite di ogni campionato nazionale e internazionale, ha accolto il ricorso proposto annullando, per l’effetto, il provvedimento di divieto impugnato. In particolare, il divieto era stato comminato all’assistito in quanto ritenuto coinvolto nei disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Juve Stabia-Casertana del 4 marzo 2024, attribuendo allo stesso il lancio di un fumogeno. Il Collegio adito, condividendo la tesi difensiva, peraltro avendo già in precedenza accolto la domanda cautelare spiegata, ha chiarito che “il fondamento del provvedimento impugnato - ovverosia la condotta attribuita al ricorrente di aver acceso e lanciato un fumogeno durante l’incontro sportivo - difetta del presupposto imprescindibile della certa e diretta riconducibilità soggettiva del fatto all’odierno ricorrente”. I Giudici hanno precisato inoltre, ribadendo un principio consolidato, che sebbene non sia necessario l’accertamento penale del fatto, è imprescindibile, quale presupposto logico e giuridico dell’azione amministrativa, la previa, certa e obiettiva identificazione personale del destinatario della misura. Il ragionamento probabilistico de futuro necessita, come suo elemento fondamentale, della sicura partecipazione dell’interessato ad una delle fattispecie costituenti presupposto normativo per l’applicazione della misura, che deve essere desunta da precisi elementi obiettivi. Nel caso di specie, invece, in assenza di tale certezza identificativa, viene meno lo stesso fondamento fattuale della misura di prevenzione, non potendosi basare un giudizio di pericolosità su presupposti meramente ipotetici o su una generica presenza del soggetto nel contesto.

08/05/2025

DIRITTO AMMINISTRATIVO: D.A.SPO. - ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE - SOSPENSIONE EFFICACIA PROVVEDIMENTO
Il TAR partenopeo (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, Ord. 07.05.2025, n. 919) pronunciatosi su un ricorso avverso un D.A.Spo. adottato nei confronti di un tifoso della Casertana, assistito dallo Studio Legale Caterino, recante il divieto per la durata di 5 anni, di assistere a tutte le partite di calcio di ogni campionato nazionale e internazionale, ha accolto la domanda cautelare proposta, sospendendo per l’effetto l’efficacia del provvedimento impugnato fino all’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito al 18 novembre 2025. In particolare, il provvedimento era stato comminato all’assistito in quanto ritenuto coinvolto nei disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Benevento-Casertana del 27 ottobre 2024, attribuendo allo stesso la responsabilità per i reati di radunata sediziosa (ex art. 655 c.p.) e invasione di campo (ex art. 6 bis della L. n. 401/1989) assumendo che sebbene fosse entrato allo stadio munito di regolare biglietto, vi fosse un accordo con un altro tifoso della Casertana, successivamente identificato, il quale sarebbe entrato approfittando fraudolentemente della vidimazione del biglietto del ricorrente. Il Collegio, condividendo pienamente la tesi difensiva, ha rilevato che “il ricorso - si legge ivi - appare assistito da idoneo fumus boni iuris in quanto il provvedimento impugnato non risulta adeguatamente motivato in relazione all’asserita commissione, da parte del ricorrente, di condotte tacciate di pericolosità e violenza, emergendo piuttosto una condotta fraudolenta che neppure appare possa essere puntualmente ascritta al ricorrente”, sospendendo pertanto l’efficacia del provvedimento gravato.

03/03/2025

L’AVVOCATO✨️
“Molte Professioni possono farsi col cervello e non col cuore.
Ma l’avvocato no. L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli uomini e farli vivere in sé, assumere su di se i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie.
L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione, di ca**tà.
Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c’è giustizia. In fondo al loro cuore sono convinti che è vero il contrario, che deve per forza essere vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza...
Per questo amiamo la nostra toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia.
Beati coloro che soffrono per causa di giustizia...ma guai a coloro che fanno soffrire con atto di ingiustizia! E, notate, di qualunque specie e grado di ingiustizia: perché accogliere una raccomandazione o una segnalazione, favorire particolarmente un amico a danno di un estraneo o di uno sconosciuto, usare un metro diverso nella valutazione del comportamento, o delle abitudini, o delle necessità degli uomini, è pur questo ingiustizia, e pur questo offesa al prossimo, è pur questo ribellione al comando divino.”
Piero Calamandrei

10/02/2025

DIRITTO AMMINISTRATIVO: OTTEMPERANZA DECRETO AI SENSI DELLA L. N. 89/2001 (C.D. LEGGE PINTO) - ACCOGLIMENTO CON NOMINA COMMISSARIO AD ACTA -
Il TAR partenopeo (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, Sent. 10.02.2025 n. 1123) pronunciatosi su un ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto della Corte di Appello di Napoli, reso in un procedimento avente ad oggetto l’equa riparazione per inosservanza del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89/2001, ritenendolo fondato e accertando che erano stati espletati entrambi gli adempimenti ai quali il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex legge Pinto, ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo del Ministero della Giustizia a dare esecuzione al decreto e nel caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, ha nominato il Commissario ad acta. I ricorrenti assistiti dallo Studio Legale Caterino, dopo aver subito ingiustizie e notevoli ritardi anche da parte dello Stato italiano, potranno finalmente essere risarciti almeno per il notevole tempo decorso per il giudizio.

19/12/2024

DIRITTO AMMINISTRATIVO: D.A.SPO. - ACCOGLIMENTO DOMANDA CAUTELARE - SOSPENSIONE EFFICACIA PROVVEDIMENTO
Il TAR partenopeo (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, Ord. 18.12.2024, n. 2683) pronunciatosi su un ricorso avverso un D.A.Spo. adottato nei confronti di un tifoso della Casertana, assistito dallo Studio Legale Caterino, recante il divieto per la durata di 5 anni, di assistere a tutte le partite di ogni campionato nazionale e internazionale, ha accolto la domanda cautelare proposta, sospendendo per l’effetto l’efficacia del provvedimento impugnato fino all’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito al 3 giugno 2025. In particolare, il provvedimento era stato comminato all’assistito in quanto ritenuto coinvolto nei disordini avvenuti in occasione della partita di calcio Juve Stabia-Casertana del 4 marzo 2024, attribuendo allo stesso il lancio di un fumogeno. Il Collegio, condividendo pienamente la tesi difensiva, ha rilevato che il ricorrente allo stato non può dirsi identificato con certezza quale autore della condotta assunta dalla legge a presupposto dell’irrogazione del divieto di accesso agli impianti sportivi sospendendo pertanto l’efficacia del provvedimento gravato.

10/09/2024

DIRITTO TRIBUTARIO: INGIUNZIONE FISCALE - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ACCOGLIMENTO DEL RICORSO E ANNULLAMENTO DELL’ATTO IMPUGNATO -
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ( C.G.T. Caserta, Sez. 12, 02.07.2024, sent. n. 2769/2024), pronunciatasi su un ricorso per l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto l’IMU per l’anno 2012, proposto da un’assistita dello Studio Legale Caterino, lo ha accolto annullando, per l’effetto, l’atto impugnato. In particolare, la Corte adita ha giudicato fondata l’eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente evidenziando che per i tributi locali si applichi l’art. 1 della L. n. 296/2006. Pertanto, “l’ente locale ha cinque anni di tempo per procedere alla notifica dell’accertamento; per le riscossione coattiva ha poi ulteriori tre anni dall’accertamento divenuto definitivo per l’iscrizione a ruolo, ossia per l’emissione e la notifica della cartella o dell’ingiunzione, come previsto dall’art. 1, co. 163. Consegue che nel caso di specie l’ingiunzione doveva essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di notifica dell’accertamento (2017), vale a dire entro il 32.12.2020, mentre ed al contrario essa è stata notificata il 27.11.2023”.

PROCEDIMENTI IN CASSAZIONE - RIFORMA CARTABIA - TRATTAZIONE - TERMINI E CADENZELe differenze, a seguito della riforma Ca...
10/09/2024

PROCEDIMENTI IN CASSAZIONE - RIFORMA CARTABIA - TRATTAZIONE - TERMINI E CADENZE
Le differenze, a seguito della riforma Cartabia, nella trattazione dei procedimenti proposti dinanzi alla Suprema Corte fino al e dopo il 30.06.2024.
https://forogiurisprudenzacptp.blogspot.com/2024/09/procedimento-in-cassazione-differenze.html?m=1&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2BD_Y5a2aoIasC0wnzmV5hVuyVVN8-I-tTPpVRv6l8mbFOTkgqBULAdsE_aem_lf8KnLQEz4jnj34IcSS6hw

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La professione che svolgo rende le mie giornate sempre più frenetiche.Quando riesco a trovare un minuto per me, mi rendo...
23/02/2024

La professione che svolgo rende le mie giornate sempre più frenetiche.
Quando riesco a trovare un minuto per me, mi rendo conto che la vita va avanti anche senza affannarsi per adempimenti, udienze, appuntamenti e atti da redigere.
Le foto che pubblico sono state scattate a margine di due camere di consiglio in materia di D.A.SPO. e Pubblica Sicurezza tenutesi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, a Venezia.
Difficile non essere distratti dalla splendida ambientazione.

In questo scorcio finale di un ottobre che ancora non si decide ad essere il classico ottobre, ecco gli scorci (questi s...
27/10/2023

In questo scorcio finale di un ottobre che ancora non si decide ad essere il classico ottobre, ecco gli scorci (questi sì classici!) di una ordinaria mattinata trascorsa al T.A.R. Campania.

05/10/2023

DIRITTI REALI - CONTRATTO ED OBBLIGAZIONI - RILASCIO IMMOBILE E DANNI DA OCCUPAZIONE SENZA TIITOLO - PERMUTA - DONAZIONE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ACCOGLIMENTO TOTALE -
Dei clienti assistiti dallo Studio Legale Caterino hanno conseguito una vittoria piena (Sentenza Trib. Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, 02.10.2023, n. 3591, Repert. n. 3713/2023) in due giudizi riuniti tra loro, proposti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rispettivamente, nel 2010 da controparte e nel 2013, dai clienti dello Studio, correlati ad un giudizio madre iniziato nel lontano 1995 e conclusosi con sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, a seguito di Cassazione con rinvio, nell’ottobre dello scorso anno, del tutto positivamente per i nostri assistiti. In particolare, il Tribunale adito condividendo le eccezioni sollevate dai convenuti (assistiti da questo Studio Legale) ha ritenuto che non sia fondata la domanda formulata da controparte di nullità nè quella di annullabilità della permuta di immobile presente contro immobile futuro “in quanto coperta da giudicato a partire dalla sentenza del 2009 del Tribunale di S. Maria C.V. … rimasta confermata in appello anche in sede del successivo rinvio disposto dalla Corte di legittimità”. Il Giudice ha respinto in quanto infondata la domanda risarcitoria formulata da controparte perché “generica, non assistita da adeguata e precisa allegazione ed ancor meno da prova sufficiente dei fatti costitutivi del vantato diritto risarcitorio sia per l’an e che il quantum”. Ha rigettato inoltre la domanda avente ad oggetto la nullità delle donazioni “in quanto il bene oggetto delle predette donazioni era in entrambi i casi di proprietà del donante … che pertanto poteva legittimamente e liberamente disporne”. Il giudicante ha respinto inoltre la domanda revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. delle medesime donazioni assumendo che alla luce delle conclusioni della espletata C.T.U. “deve escludersi che vi sia stata una donazione di bene appartenente a CONTROPARTE…” e “… nessuna ragione di credito, tra quelle diffusamente dedotte, emerge dagli atti che la CONTROPARTE, già soccombente nel processo avviato nel 1995, possa vantare nei confronti della donante; nè si ravvisa il requisito dell’eventus damni…”. È stata altresì respinta in quanto destituita di fondamento la richiesta di condanna degli assistiti dello Studio Legale a titolo di risarcimento dei danni in favore di controparte per l’ipotesi di restitutio in integrum della situazione esistente al momento della scrittura privata. Relativamente, invece, al giudizio riunito al primo, proposto dai clienti di questo Studio Legale, ha accolto pienamente la domanda di rilascio dei beni trasferiti rispettivamente alla madre e alla nonna degli assistiti dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con la sentenza n 1126/2009 nonché quella di condanna di controparte, occupante sine titulo di tali beni, al risarcimento dei danni loro prodotti da questa occupazione. In particolare, a parere del Giudicante, controparte non ha contestato di occupare tali beni né ha dimostrato di avere un valido titolo alla loro occupazione. Il giudice ha ritenuto che vadano riconosciuti anche gli interessi poiché rappresentano una componente necessaria del risarcimento.

Indirizzo

Via Tribunale, N. 8
Aversa
81031

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Martedì 15:00 - 18:30
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