15/05/2026
Accolte le nostre eccezioni difensive da parte della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro. Con questa recente sentenza, la Corte ha chiarito che, ai fini della valida costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, non è sufficiente la mera indicazione degli estremi della procura notarile, occorrendone l'allegazione per la verifica del potere rappresentativo. Ecco un estratto della decisione: "Ritiene la Corte di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente
secondo cui “La costituzione dell’A.D.E.R. deve ritenersi inammissibile, non
essendo sufficiente la sola indicazione degli estremi della procura notarile, per
difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando
questa sia conferita da un soggetto indicato come procuratore dell’Agenzia
Riscossione in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia,
come nella specie, stata allegata anche nonostante la sollevata eccezione, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere
rappresentativo del procuratore, oltre che della persona..." In allegato la sentenza
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