Servizio Nazionale di Protezione in Sanità

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“essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talment...
14/07/2022

“essere costretta, per poter sostentare se stessa e la sua famiglia, a questi trattamenti iniettivi sperimentali talmente invasivi da insinuarsi nel suo Dna alterandolo in un modo che potrebbe risultare irreversibile, con effetti ad oggi non prevedibili per la sua vita e salute”

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologic...
06/07/2022

ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l’evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente).

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, n.19372

27/06/2022
Responsabilità sanitaria in ambito oncologico – Danno da perdita di chance-La condotta (commissiva o più spesso omissiva...
18/06/2022

Responsabilità sanitaria in ambito oncologico – Danno da perdita di chance-

La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell’accertamento della disposta CTU. In tal caso l’evento – conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole – sarà attribuibile al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.
b) La condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata. In tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla minor durata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance – senza, cioè, che l’equivoco lessicale costituito dal sintagma “possibilità di un vita più lunga e di qualità migliore” incida sulla qualificazione dell’evento, caratterizzato non dalla “possibilità di un risultato migliore”, bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali.

Cassazione Civile 5641/2018

-DANNO DA RITARDATO CESAREO-Ne consegue che è certamente ravvisabile un primo errore dei sanitari che avrebbero dovuto e...
18/06/2022

-DANNO DA RITARDATO CESAREO-
Ne consegue che è certamente ravvisabile un primo errore dei sanitari che avrebbero dovuto effettuare altri monitoraggi dalle ??? in poi e sarebbero dovuti intervenire precocemente per il parto anziché aspettare le ore ????secondo un ultimo tracciato non rassicurante annotato pur se non presente in atti in quanto smarrito.
Ne discende poi un secondo errore nel trattamento della paziente, consistito nel somministrarle alle h.???? Syntocinon 5.UI in 500 cc, pur in presenza di tracciato non rassicurante. Utilizzo inadeguato in quanto in caso di contrazione uterina si crea una fisiologica situazione di ipossia relativa tuttavia compensata mentre tale farmaco - aumentando di intensità e frequenza le contrazioni- può sbilanciare tale equilibrio determinando la sofferenza fetale. Si deve perciò ritenere che “sia più probabile che non” che il tardivo intervento dei medici nella pratica del cesareo a fronte di tracciati non rassicuranti ben prima di quello annotato e non presente in atti delle ore ???? nonché l’assenza di monitoraggi dalle ???? alle ???? siano in diretto rapporto causale con
una sofferenza fetale sul minore (ritardo quanto meno dalle ??? -???? ora del cesareo).
Ovvero secondo un giudizio controfattuale deve ritenersi che laddove tenuta una condotta diligente e perita e si fosse intervenuti con un cesareo tempestivamente il minore - secondo un elevato grado di ragionevolezza scientifica- non avrebbe riportato danni.
Tribunale di Roma Sentenza n. 4241/2017

Nelle causa di responsabilità professionale in cui l’infezione da Sars-Covid 19 è prospettata come concausa di morte, la...
18/06/2022

Nelle causa di responsabilità professionale in cui l’infezione da Sars-Covid 19 è prospettata come concausa di morte, la consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis e art.8 L.24/2017 potrebbe risolvere o, almeno, semplificare la controversia soltanto laddove a precisi inadempimenti di natura medico- sanitaria siano correlati altrettanto specifici addebiti (in fatto e diritto) relativi alla mancata/insufficiente sorveglianza infettivologica, fermo restando che la concreta applicazione dei protocolli di cui la struttura si sia formalmente dotata dovranno essere comunque oggetto di istruttoria nel merito.
Tribunale di Torino R.G. n.19275 /2020 Ordinanza de 06/05/2021

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