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Con la sentenza n. 6165 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta il delicato rapporto tra potere disciplinare ...
15/10/2026

Con la sentenza n. 6165 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta il delicato rapporto tra potere disciplinare del datore di lavoro, tutela della salute psichica del dipendente e obblighi di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro. La pronuncia assume particolare rilievo nel pubblico impiego contrattualizzato, affermando che, in presenza di comportamenti indicativi di possibili disturbi psichici pericolosi per la sicurezza, l’amministrazione deve attivare gli accertamenti sanitari e adottare le misure cautelari necessarie, anziché procedere automaticamente al licenziamento.
La controversia riguardava un dipendente di un’azienda sanitaria, già seguito dai servizi di salute mentale e sottoposto ad amministrazione di sostegno, licenziato per giusta causa dopo aver rivolto ingiurie e manifestato aggressività nei confronti di un superiore, danneggiando inoltre beni aziendali. La Corte d’Appello di Genova aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione del lavoratore. L’amministrazione proponeva ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la valutazione della condotta e le conseguenze derivanti dalle condizioni psicofisiche del dipendente.
Il nucleo centrale della decisione riguarda il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare. La Corte valorizza l’accertamento, effettuato mediante consulenza tecnica d’ufficio, di un disturbo psichico rilevante al momento dei fatti, tale da incidere sulla capacità del lavoratore di controllare il proprio comportamento.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/2026/10/15/licenziamento-disciplinare-e-salute-mentale-la-cassazione-mette-al-centro-la-persona-e-impone-al-datore-di-lavoro-di-prevenire-prima-di-punire/

Il trust è un istituto di origine anglosassone fondato sull’attribuzione a un soggetto, il trustee, della titolarità di ...
01/10/2026

Il trust è un istituto di origine anglosassone fondato sull’attribuzione a un soggetto, il trustee, della titolarità di determinati beni o diritti, affinché li amministri e li gestisca nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo determinato. La caratteristica centrale dell’istituto è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust costituiscono una massa separata rispetto al patrimonio personale del trustee e del disponente e non aggredibile dai creditori delle parti.
Con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avvenuta in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, l’ordinamento italiano ha riconosciuto i trust regolati da una legge straniera. Da allora, la giurisprudenza ha progressivamente elaborato i criteri per coordinare questo istituto con i principi e le categorie del diritto civile italiano.
Il tema assume particolare rilievo quando il trust viene utilizzato nella pianificazione familiare, nella trasmissione generazionale della ricchezza o nella gestione di patrimoni complessi, come immobili, partecipazioni societarie e aziende.
Di guisa, il trust può incidere su profili tradizionalmente regolati dall’unità del patrimonio e dalla responsabilità patrimoniale del debitore, dalla tipicità dei diritti reali, dalla tutela dei legittimari e dalla disciplina dell’amministrazione dei beni appartenenti ai minori. La questione centrale consiste, pertanto, nel definire la natura della posizione del trustee e la funzione giuridica della segregazione patrimoniale, evitando di ricondurre automaticamente il trust agli schemi del fondo patrimoniale o del negozio fiduciario.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/2026/10/01/il-trust-come-strumento-di-destinazione-patrimoniale-note-a-cass-sez-i-2026-n-18809/

L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile è un mezzo di conservazione della garanzia...
28/07/2026

L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del Codice Civile è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale concesso al creditore per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. L’accoglimento dell’azione non determina il rientro del bene nel patrimonio del debitore, ma consente al creditore di agire esecutivamente sul bene stesso, come se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore, anche presso il terzo acquirente.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/presupposti-per-lesercizio-dellazione-revocatoria-ordinaria-ai-sensi-dellart-2901-c-c-atto-dispositivo-oneroso-successivo-al-credito/

Molti clienti, quando perdono un procedimento giudiziale, dicono che è colpa dell’Avvocato, ma quando effettivamente si ...
15/07/2026

Molti clienti, quando perdono un procedimento giudiziale, dicono che è colpa dell’Avvocato, ma quando effettivamente si può parlare di errore professionale?

Ha chiarito il concetto una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 17320 del 1/6/2026, la quale afferma che per ottenere il risarcimento non è sufficiente ipotizzare un diverso esito del processo, ma bisogna provare che l’errore abbia realmente compromesso una “chance concreta” di successo ovvero che, senza quell’errore, la causa avrebbe avuto concrete possibilità di successo.

Pertanto, la responsabilità professionale del legale richiede non solo la prova dell’errore, ma anche quella del danno “conseguenza”, valutato secondo criteri probabilistici e non ipotetici, dimostrando, con un giudizio “prognostico”, che la causa avrebbe avuto una ragionevole probabilità di essere vinta e provare che l’errore abbia realmente compromesso una “chance concreta” di successo.

L’aspetto rilevante dell’ordinanza in esame riguarda il rapporto tra inadempimento professionale e danno risarcibile.

La Cassazione ha ribadito, infatti, che la responsabilità dell’avvocato non può essere affermata per il solo fatto che il professionista abbia omesso un’attività processuale, nella fattispecie oggetto di causa, la tempestiva indicazione dei testimoni in un giudizio di usucapione, ma è necessario accertare se tale omissione abbia inciso causalmente sull’esito della lite.

Il giudice del merito deve dunque controllare, secondo un giudizio controfattuale, quali concrete possibilità avrebbe avuto il cliente di ottenere una decisione favorevole qualora il difensore avesse adempiuto correttamente al mandato, indicando, nel caso, i testimoni, valutando, appunto, le concrete possibilità di accoglimento della domanda che il cliente assume di avere perduto a causa dell’inadempimento del professionista.

Ne va da sé che, se l’omissione o l’errore non ha inciso, con efficacia tranciante, sul risultato del procedimento, non vi può essere responsabilità e, quindi, errore risarcibile.

L’ordinanza ha, poi, analizzato la qualificazione del danno, distinguendo tra perdita del risultato sperato e perdita di chance di conseguirlo, ponendo l’accento sulla prova della concreta relazione eziologica tra la condotta dell’avvocato e il pregiudizio lamentato, non essendo sufficiente invocare e allegare una possibilità astratta di esito favorevole.

La chance risarcibile deve essere seria, concreta e apprezzabile: il cliente deve indicare quali elementi prove, ove tempestivamente introdotte, avrebbero potuto incidere sull’esito della controversia, mutandolo, in mancanza, non può essere riconosciuto alcun danno né come danno da perdita del risultato né come danno da perdita di chance.

Né la mancata prova può essere superata con la richiesta di liquidazione equitativa del danno perché essa richiede, ex art. 1226 c.c., che sia già provata l’esistenza del danno risarcibile e del nesso causale.

La Corte, poi, ha delineato la distinzione tra danno evento e danno conseguenza, precisando che il danno risarcibile non coincide con la semplice lesione dell’interesse alla corretta esecuzione della prestazione professionale, ma richiede la lesione dell’interesse presupposto e le relative conseguenze pregiudizievoli.

Né può richiedersi, come risarcimento, la restituzione dei compensi corrisposti all’avvocato, il cui diritto alla remunerazione trova titolo nel contratto di prestazione d’opera professionale e non viene meno automaticamente per effetto dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento.

In sintesi, la Cassazione, con l’ordinanza qui esaminata, ha delineato il seguente principio di diritto:

“L’omissione di un’attività processuale, quale la mancata tempestiva indicazione dei testimoni, non determina di per sé il diritto al risarcimento del danno. Il cliente deve dimostrare che, in caso di corretto adempimento del mandato professionale, vi sarebbe stata una concreta possibilità di ottenere l’accoglimento della domanda nel giudizio presupposto. La liquidazione equitativa non può supplire alla mancata prova del nesso causale e dell’esistenza del danno, né la domanda risarcitoria comprende implicitamente quella di restituzione dei compensi professionali, che richiede una specifica domanda di risoluzione del contratto.”

La ripartizione delle spese per la riparazione e il rifacimento del lastrico solare in uso esclusivo è una delle questio...
02/07/2026

La ripartizione delle spese per la riparazione e il rifacimento del lastrico solare in uso esclusivo è una delle questioni più dibattute in ambito condominiale. La norma di riferimento è l'articolo 1126 del Codice Civile che stabilisce un criterio di divisione preciso: un terzo della spesa a carico del condomino che ha l'uso esclusivo, e i restanti due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di esso a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. Recenti interventi della Corte di Cassazione hanno fornito chiarimenti essenziali, consolidando e al contempo affinando l'applicazione di questo principio.
Una delle più importanti novità è l'estensione del criterio di cui all'art. 1126 c.c. dalla mera spesa di manutenzione alla responsabilità per i danni cagionati a terzi, come le infiltrazioni nell'appartamento sottostante. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9449 del 2016, hanno stabilito che in tali casi sussiste un concorso di responsabilità: quella del proprietario o usuario esclusivo, in qualità di custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., e quella del condominio, per l'omesso controllo e manutenzione delle parti comuni che garantiscono la funzione di copertura .
Salvo prova contraria, tale concorso di responsabilità viene ripartito secondo il medesimo criterio dell'art. 1126 c.c. (1/3 e 2/3).
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/suddivisione-spese-del-lastrico-solare-le-ultime-novita-dalla-cassazione/

L’argomento è di grande attualità ed ampiamente dibattuto sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione e ...
18/06/2026

L’argomento è di grande attualità ed ampiamente dibattuto sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), che hanno espresso principi consolidati finalizzati a garantire l’effettività del diritto al riposo del lavoratore.
Il punto di partenza è l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, il quale sancisce il diritto di ogni lavoratore a “ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane“. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha interpretato questa disposizione in modo estensivo, chiarendo che la finalità è quella di porre il lavoratore, durante il periodo di riposo, in una situazione economica paragonabile a quella di cui gode durante i periodi di lavoro.
https://www.studioavvocatovalettini.com/osservazioni-in-merito-alla-retribuzione-delle-giornate-di-ferie/

Nel procedimento penale numero ###X/20 RGNR per il crollo del ponte sulla Magra tra Caprigliola e Albiano Magra la Procu...
04/06/2026

Nel procedimento penale numero ###X/20 RGNR per il crollo del ponte sulla Magra tra Caprigliola e Albiano Magra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa ha contestato il reato di disastro colposo a diverse posizioni di garanzia degli enti che, nel corso degli anni, hanno avuto la gestione dell’infrastruttura, cioè ANAS, Provincia di Massa Carrara e poi di nuovo ANAS.
Nel corso dell’incidente probatorio i periti del Tribunale e i consulenti tecnici delle parti sono giunti alla conclusione che la causa del crollo sia da individuarsi nella cosiddetta paleo frana che insiste sul versante della collina di Caprigliola.
La paleofrana era regolarmente mappata dagli enti preposti: Regione Toscana, Genio Civile, uffici tecnici e tale mappatura mostrava chiaramente che la stressa non interagiva in alcun modo con il ponte, arrestandosi circa 100 metri più a monte.
Anzi tra il corso d’acqua e la paleofrana vi sono la Strada Statale 62 della Cisa, la Stazione ferroviaria di Caprigliola, la ferrovia, il canale lunense, tutte strutture che non rientrano nella mappatura e che dunque non hanno contatti con la paleofrana.
Nella zona si è recentemente ricostruito il nuovo ponte, cui è stata aggiunta la già progettata rotatoria sull’intersezione tra lo stesso e la strada statale, mentre è ormai pacifico che la vecchia stazione di Caprigliola non sarà abbattuta, ma, ceduta al Comune di Aulla, diventerà un Centro Sociale.
Nessuno dei responsabili dunque poteva prevedere che la paleofrana, che di per sé dovrebbe essere ferma, aveva in realtà un’interazione con il ponte.
Inoltre i progetti del ponte crollato, realizzato nel 1949 dopo il bombardamento del precedente, non sono mai stati consegnati dall’ANAS alla Provincia di Massa Carrara, nonostante almeno tre esplicite richieste, rimaste colpevolmente inevase.
Il progetto originale e le modifiche del 1992 sono rimaste nell’esclusiva disponibilità di ANAS, che, però, di fatto non ne ha più disponibilità pratica, perché – per ammissione stessa di suoi dirigenti chiamati quali testimoni qualificati – ANAS non è più a conoscenza del luogo in cui sono conservati.
Infine le condotte omissive contestate non tengono conto, almeno per il Dirigente G. B., che lo stesso è rimasto dirigente per un periodo di tempo inferiore al tempo minimo richiesto dalla Circolare del 1967 per i controlli visuali trimestrali dei geometri.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/responsabilita-individuale-del-soggetto-che-riveste-posizione-di-garanzia-nel-reato-di-disastro-colposo-in-concorso-con-gravi-lesioni-colpose/

L’affitto dell’intera azienda da parte di una società di persone solleva un delicato problema previdenziale: i soci devo...
20/05/2026

L’affitto dell’intera azienda da parte di una società di persone solleva un delicato problema previdenziale: i soci devono restare iscritti alla Gestione Commercianti INPS anche dopo aver ceduto l’azienda in affitto e cessato ogni attività operativa?
In altre parole, permane in capo ai soci un obbligo di iscrizione previdenziale anche se la società di cui sono proprietari si limita alla mera attività di riscossione dei canoni di affitto?
Sul punto viene in rilievo l’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 che subordina l’iscrizione alla Gestione Commercianti a due requisiti concorrenti: uno oggettivo, ossia lo svolgimento di attività commerciale da parte della società e uno soggettivo, ossia la partecipazione del socio al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiara nell’affermare che la qualità di socio accomandatario non basta per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione dei commercianti; occorre, infatti, anche la concreta partecipazione personale all’attività d’impresa.
Sul versante oggettivo, invece, la Cassazione ha più volte osservato come la società che si limiti a percepire canoni di locazione o affitto non svolge attività commerciale ai fini previdenziali, salvo che tale attività si inserisca in una più ampia prestazione di servizi come l’intermediazione immobiliare (Cass. n. 22168/2021; Cass. n. 29914/2021).
Infine, un argomento ulteriore proviene proprio da INPS. L’Ente, infatti, con Messaggio n. 15352/2010, ha precisato che in caso di affitto dell’intera azienda i soci «potranno» restare soggetti a imposizione previdenziale, non già che «dovranno»: si tratta, quindi, di una facoltà rimessa alla loro volontà, non di un obbligo automatico. Obbligo che sorge, invece, nell’ipotesi — ben diversa — di affitto di un solo ramo d’azienda.

Le recenti modifiche legislative hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 ge...
06/05/2026

Le recenti modifiche legislative hanno reso necessario l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026) per chiarire i riflessi che ha avuto l’eliminazione del requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” nei reati contestabili per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti​.
Si ricorda, infatti, come la Legge 25 novembre 2024, n. 177, proposta dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ha sollevato innumerevoli criticità e problematiche nella parte relativa alla eliminazione del requisito dell’alterazione psicofisica.
Prima della richiamata riforma legislativa, lo scrivente difensore ha affrontato proprio un caso nel quale era contestata alla propria assistita la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cui era conseguito un incidente stradale con lesioni gravi patite dalla Persona Offesa.
Nel caso di specie all’imputata era contestato l’uso di M**A.
Continua qui: https://www.studioavvocatovalettini.com/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-quando-risulta-provato-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-il-consumo-e-quali-accertamenti-risultano-necessari-per-addivenire-a-una-sentenza-di-condanna/

La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico, simbolico, conferito da un Comune a persone non residenti, anche...
21/04/2026

La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico, simbolico, conferito da un Comune a persone non residenti, anche straniere, che si siano distinte per particolari meriti o contributi alla vita della comunità, ma non conferisce diritti di cittadinanza. In Italia, la concessione della cittadinanza onoraria non è prevista da una legge nazionale, ma ogni Comune può disciplinarne la concessione tramite un regolamento o una delibera del Consiglio Comunale.
I riferimenti normativi sono vaghi, ribadendo l’autonomia degli Enti Locali, tra cui:
- articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune.
La persona deve essersi particolarmente distinta nel campo delle scienze, delle arti, della solidarietà sociale, del lavoro, della politica, della scuola, dello sport, con iniziative, opere e prestazioni in favore degli abitanti del Comune.
La cittadinanza onoraria non è un diritto, ma un riconoscimento onorario. Non influisce sulla posizione anagrafica dell’insignito, né conferisce alcun diritto o obbligo giuridico.
Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene solitamente con una cerimonia ufficiale, in cui viene consegnato un attestato o una pergamena al beneficiario.
Alcuni Comuni prevedono la possibilità di revocare la cittadinanza onoraria in caso di comportamento indegno del beneficiario.
La cittadinanza onoraria può essere conferita anche a cittadini deceduti, post mortem.
Alcuni esempi noti di cittadinanza onoraria concessa post mortem: Salvatore Quasimodo a Roccalumera, Lucio Dalla a Lipari, Giacomo Matteotti a Riano.
Si precisa poi, che nell’ordinamento giuridico italiano, non è prevista la concessione della cittadinanza italiana onoraria da parte dello Stato, che però può concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali (art. 9, comma 2, Legge 91/1992) a cittadini stranieri che abbiano reso eminenti servizi all’Italia, in campo culturale, sportivo, economico, sociale. A differenza della cittadinanza onoraria, conferisce la cittadinanza vera e propria, con pieni diritti e doveri (incluso il diritto di voto). Alcuni esempi di questa eccezionale naturalizzazione:
Zakia Seddiki, nel 1921, vedova dell’Ambasciatore nella RDC, Luca Attanasio, impegnata in Italia per i diritti dei più deboli;
Abraham Conyedo, nel 1919, atleta di nazionalità cubana che gareggia con i colori italiani nella disciplina della lotta stile libero.
https://www.studioavvocatovalettini.com/cittadinanza-onoraria/

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