10/06/2021
D.L. 79/2021 ASSEGNO UNICO PER I FIGLI ANCHE AI PROFESSIONISTI
Dopo appena 2 giorni lavorativi dall’annuncio del Governo di venerdì scorso 4 giugno 2021 che sarebbe stato emanato un decreto legge per l’immediata attribuzione dell’assegno unico per i figli, la Gazzetta ufficiale n. 135 ha pubblicato il Decreto Legge n. 79, del 8 giugno 2021, contenente “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, ovvero la disciplina transitoria in materia di assegno unico per i figli.
Questa disciplina transitoria vale per il secondo semestre 2021, ed è applicata a tutte le famiglie che non possono godere dell’assegno familiare, che è storicamente riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 69/88.Questo nuovo decreto si rivolge quindi ai lavoratori autonomi, ai professionisti, e ai disoccupati. Va però subito detto che il valore dell’assegno unico per i figli si assottiglia molto con il crescere del livello Isee, e si ferma, già con 40.000 euro, per le famiglie con 1 o 2 figli, a 30 euro mensili per figlio, che diventano 40 euro per i nuclei che hanno 3 o più figli. La domanda andrà presentata all’Inps in modo telematico, secondo le modalità che l’Istituto previdenziale stesso comunicherà entro il 30 giugno. Ci si potrà anche rivolgere ai patronati, che provvederanno a presentare la domanda all’ente previdenziale per conto del richiedente. Come lascia intendere l’art. 3 del D.L. 79/2021, non c’è fretta nel presentare le domande, in quanto viene specificato che quelle presentate entro il 30 settembre, consentiranno di ottenere l’assegno unico per i figli a partire dal 1° luglio, e quindi di incassare gli eventuali arretrati.
Per ottenere questo assegno, che è mensile, e limitato temporalmente agli ultimi 6 mesi del 2021, occorre rispettare tutte le seguenti condizioni, che sono illustrate dall’art. 1 del D.L. 79/2021:
1) essere cittadino dell’Ue, o un familiare di un cittadino dell’Ue, o cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno (di lungo periodo, o per lavoro o ricerca per almeno 6 mesi);
2) essere residente in Italia da almeno 2 anni, o essere titolare di un contratto di lavoro per almeno 6 mesi;
3) pagare le imposte (Irpef) in Italia;4) avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 50.000 euro annui (come risulta dalla tabella 1 allegata al decreto).
L’importo dell’assegno mensile per ciascun figlio dipende da 2 fattori:
a) il livello di Isee (che deve essere inferiore a 50.000 euro);
b) il numero di figli, essendo previste due tipologie di famiglie, ossia fino a 2 figli, e da 3 figli in su. L’importo dell’assegno mensile per ciascun figlio va da un massimo di 218 euro, nel caso di un nucleo con 3 o più figli, e un Isee inferiore a 7.000 euro l’anno, che diventa 167 euro in caso di famiglia con 1 o 2 figli, fino a un minimo di 30 euro (per nuclei con 1 o 2 figli) e di 40 (per famiglie con 3 o più figli), che si ha quando il livello Isee raggiunge 40.000 euro l’anno. Di conseguenza i cittadini che hanno un Isee tra 40 e 50mila euro ricevono un assegno dello stesso importo. Se il valore dell’assegno mensile può sembrare poco consistente, va tenuto presente che con un’unica domanda, che si applica per l’intero secondo semestre 2021, si può ottenere da un massimo di 1.307 euro per figlio, ad un minimo di 180 euro. Per una famiglia con 3 figli, e un Isee inferiore a 7.000 euro, si arriva a circa 4.000 euro (per i 3 figli). Inoltre, l’importo mensile va maggiorato di 50 euro al mese per ciascun figlio, in caso che questo presenti delle disabilità.
L’Inps ha in dotazione, per la liquidazione degli assegni unici (temporanei) per i figli per il secondo semestre 2021, 1,58 miliardi di euro, e quindi non si può escludere che le domande pervenute per ultime non siano soddisfatte. L’assegno verrà pagato mediante bonifico, e in caso di affido condiviso di minore con genitori separati, verrà accreditato per metà a ciascun genitore.
Il D.L. 79/2021 precisa poi che:
1) l’importo dell’assegno non concorre alla formazione del reddito imponibile (art. 3);
2) l’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza, e con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni o dagli enti locali, e quindi è cumulabile a queste misure di welfare (art. 4).
L’art. 5 offre soddisfazione anche agli attuali percettori di assegni familiari (dipendenti e pensionati), i quali vedranno aumentare nel secondo semestre 2021 l’importo dell’assegno familiare nella misura di 37 euro per figlio, se il nucleo ha fino a 2 figli, e di 55 euro per le famiglie con 3 o più figli. Per questo aumento del tradizionale assegno familiare sono stanziati ulteriori 1,39 miliardi di euro.