01/09/2026
🏛️ VITTORIA IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA: ANNULLATA ISCRIZIONE IPOTECARIA DA OLTRE 340.000 €
⚖️Un importante risultato a tutela dei diritti del contribuente ottenuto dal nostro Studio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno (Sentenza n. 3805/2026)!
Nel caso trattato, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva proceduto all'iscrizione ipotecaria sui beni del nostro assistito per un importo complessivo di oltre 348.000 euro.
I Giudici tributari hanno accolto integralmente la nostra tesi difensiva:
🔹 Vizio insanabile della notifica: è stata accertata la nullità del procedimento di notifica (ex art. 140 c.p.c.) del preavviso ipotecario a causa di una grave incongruenza tra le date indicate nella relata e quelle della raccomandata informativa.
🔹 Nullità a catena dell'ipoteca: l'omessa/invalida notifica della comunicazione preventiva impedisce il contraddittorio con il cittadino e rende totalmente illegittima l'iscrizione ipotecaria successiva.
🔹 Condanna alle spese: l'Agente della Riscossione è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
La Corte ha inoltre ribadito il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di notificazione eseguito ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la discrasia tra la data di deposito dell'atto presso la casa comunale attestata nella relata di notifica e quella indicata nella raccomandata informativa (CAD) inficia la validità dell'intero iter notificatorio per incertezza assoluta sui tempi di perfezionamento degli adempimenti prescritti dalla legge. Ne consegue l'inesistenza/nullità della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'illegittimità derivata della successiva iscrizione ipotecaria, la quale, a pena di nullità, deve essere sempre preceduta da una valida e rituale notifica dell'avviso bonario al fine di garantire il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente.»
Prima di subire atti esecutivi o cautelari sul proprio patrimonio, verificare sempre la regolarità delle notifiche e dei presupposti dell'atto impositivo!
📍 Studio Legale Avv. Andrea Milo
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