05/02/2020
Dal "Chiedo per un amico" a "L' Avvocato risponde"...
L’autovelox sul senso di marcia opposto a quello autorizzato nel decreto prefettizio rende illegittimo il verbale?
In tema di circolazione stradale, spetta al prefetto individuare le strade ad alto scorrimento, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali o secondarie (Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2018, n. 24214, in cui si è affermato che ove l'infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria senza che la contestazione contenga l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione integra, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa, e, come tale, non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione), ovvero singoli tratti di esse, sulle quali istallare sistemi automatici di rilevamento della velocità (Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 2019, n. 4090).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'art. 142 C.d.S. deve ritenersi affetto da illegittimità derivata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente p.a., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell'autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo (Cass. civ. sez. VI, 9 maggio 2019, n. 12309; Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2018, n. 30323; Cass. civ. sez. VI, 1 ottobre 2018, n. 23726).
Tale principio si ricava da quanto affermato dall’orientamento (cfr. Cass. civ. sez. II, 30 aprile 2013, n. 10206), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che l’art. 4 d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella l. 10 agosto 2002, n. 168 conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade od i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento con contestazione differita degli agenti stradali, intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada ed in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
FONTE: Il Quotidiano Giuridico.