17/03/2025
Disturbo della quiete pubblica: non rilevano il numero limitato di persone offese e l’ambiente circoscritto 🔊
Con sentenza n. 8076 del 27 febbraio 2025, la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che, per la sussistenza del reato di disturbo della quiete pubblica, è sufficiente che le emissioni sonore disturbino la quiete, il riposo o le occupazioni di un numero di persone contenuto e limitato territorialmente.
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale che rigettava la richiesta di sequestro preventivo di una porzione di un'area adibita a discoteca allo scopo di impedire la ripetizione del reato di cui all'art. 659 c.p.; secondo il Tribunale era, infatti, configurabile solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, secondo comma, della l. n. 447/1995, in conseguenza del superamento dei limiti stabiliti dalla legge per le emissioni sonore, stante l'assenza di un pregiudizio per l'interesse protetto dalla norma incriminatrice, in quanto il numero dei soggetti disturbati dalle emissioni sonore era predeterminabile e limitato, anche territorialmente.
Nel reato di cui all'art. 659 c.p., il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia personale: secondo la giurisprudenza di legittimità, i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone (Cass. Pen. n. 18521/2018).
La stessa sentenza afferma anche che per integrare il reato in oggetto, è necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa o agli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione, occorrendo la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa in modo da avere una diffusa attitudine offensiva e una idoneità a turbare la pubblica quiete; tuttavia, ai fini della configurabilità della contravvenzione non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, purchè sia un “numero determinato”.
La Cassazione ha infine sostenuto che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale può fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali oggettivamente sintomatici dell'esistenza di un fenomeno concretamente disturbante.
Nel caso in esame, i giudici di merito non avevano correttamente interpretato il dato normativo, avendo osservato che era sussistente l'idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete, al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone, ma che il pregiudizio riguardava solo i residenti delle abitazioni, poche e diradate, che sorgevano nella zona adiacente la discoteca; trattasi, in ogni caso, di un numero indeterminato di persone.
Pertanto, il Giudice di legittimità ha ritenuto che il fatto che il numero dei soggetti fosse limitato e raccolto in un ambito ristretto non costituisce un elemento idoneo ad escludere la configurabilità della fattispecie di reato, il quale non richiede un numero minimo di soggetti potenzialmente esposti alle emissioni sonore, né che l'ambito della presenza di questi sia esteso territorialmente.