29/12/2020
IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ E’ UN DOVERE PRIMA CHE UN DIRITTO!
“La divulgazione di dati personali effettuata direttamente o per interposta persona, mediante la gestione di siti "Internet" accessibili al pubblico, e tra loro collegati, lede il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 2 Cost. ed è idonea a produrre danni risarcibili ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando manchino il consenso degli interessati, l'interesse pubblico alla diffusione dei dati e la pertinenza della divulgazione rispetto al tema trattato." Cassazione Civile n. 14694/2016.
Pricnicpio ripreso e confermato dalla procuncia a Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 30981/2017, la quale prevede che: “Gli enti pubblici e l'istituto bancario anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali dei cittadini, ad occultare con tecniche di cifratura o criptatura il riferimento alla legge sopra citata, in quanto rilevatore dello stato di salute del beneficiario dell'indennità e in modo da rendere non identificabile l'interessato"
Il principio sancito nelle richiamate sentenze, viene affermato per contemperare le esigenze di informazione e/o di interesse pubblico, allorquando debba necessariamente pubblicarsi una informazione di ordine generale.
Dunque, non si comprende come mai, il Comune di Altavilla Silentina, che fino ad oggi, non ha mai reso pubblicamente noto alcun nominativo, anche in situazioni ben più gravi, in relazione ai contagiati da Covid- 19 sul territorio comunale, abbia pubblicato dati sensibili di un nostro concittadino, comunicando altresì, il suo stato di salute.
Tale atteggiamento, viola palesemente quanto sancito dal D. Lgs. 196/2003, art. 4, lettera d), nonché, quanto previsto dal Garante per la Protezione dei dati personali che in tema di contagio da Covid-19 chiariva: “La disciplina vigente vieta la diffusione dei dati relativi alla salute. Tale divieto non è stato derogato dalla normativa d’urgenza sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, le aziende sanitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato non possono diffondere, attraverso siti web o altri canali, i nominativi dei casi accertati di Covid-19 o dei soggetti sottoposti alla misura dell’isolamento per finalità di contenimento della diffusione dell’epidemia.” (www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq)
Tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19. Come ogni altro operatore sanitario, i dentisti sono inoltre tenuti a osservare le di...