Best Women's Footwear

Best Women's Footwear Studio Legale Versaci. Avv. Giuseppe Versaci

Lo studio legale Versaci si occupa prevalentemente di controversie in materia civile in particolar modo le materie concernenti l'infortunistica stradale, la tutela del cittadino consumatore e i contratti in generale. Lo studio affronta anche problematiche relative al diritto penale,diritto di famiglia, diritto dell'immigrazione, minorenni e contratti di convivenza e unioni civili.

Dopo tante peripezie, Singh Jaswant è diventato cittadino italiano e con lui i figli minori. Ricordo quando facemmo il r...
14/12/2023

Dopo tante peripezie, Singh Jaswant è diventato cittadino italiano e con lui i figli minori. Ricordo quando facemmo il ricongiungimento familiare, la causa vinta al Tribunale per i minorenni di Napoli per far rimanere figli e moglie in Italia. Grazie al Comune di Baia e Latina, in una settimana abbiamo fatto tutto.

01/12/2023

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33074 del 28 novembre 2023 esamina i presupposti della responsabilità dell'Ente custode ex art. 2051 nell'ipotesi di caduta a ...

Dopo 4 anni e mezzo concessione della cittadinanza italiana. Piccole soddisfazioni.
08/07/2023

Dopo 4 anni e mezzo concessione della cittadinanza italiana. Piccole soddisfazioni.

Finalmente, dopo un anno il nulla osta per ricongiungimento familiare moglie e figlio minore. Ogni anno escono dall'Ital...
28/03/2023

Finalmente, dopo un anno il nulla osta per ricongiungimento familiare moglie e figlio minore. Ogni anno escono dall'Italia quasi 10 miliardi di rimesse degli immigrati. Persone che lavorano, con regolare contratto di lavoro e che pagano le tasse ma sono costretti a inviare soldi all'estero per mantenere la famiglia. Farli ricongiungere, al di là della questione di civiltà, è anche un opportunità di crescita del Paese.

10/02/2023

Alle Aziende Sanitarie Locali è, in particolare demandato di istituire l'anagrafe canina e di procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani...

Auguri di Buone Feste a tutti dallo Studio Legale Versaci.
24/12/2022

Auguri di Buone Feste a tutti dallo Studio Legale Versaci.

28/11/2022

Sinistro stradale: quale portata probatoria ha il verbale di accertamento dell’infrazione stradale?

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Presidente BERTUZZI Mario
Relatore VARRONE Luca

ha pronunciato la seguente:
Ordinanza n. 28149 dep. il 27 settembre 2022

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Bagheria con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Palermo con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo complessivo di Euro 106,30 per violazione dell'articolo 157 C.d.S., commi 7 e 8.

2. Il Tribunale di Termini Imerese rigettava l'impugnazione. In particolare, evidenziava la fede privilegiata di cui all'articolo 2700 c.c., del verbale e delle circostanze inerenti la violazione, dovendo il pubblico ufficiale dare conto della sua presenza ai fatti attestati e delle ragioni per le quali tale presenza ne aveva consentito l'attestazione. Le parti avrebbero dovuto contestare quanto ivi affermato con il procedimento della querela di falso. Pertanto, non avendo l'appellante proposto querela di falso avverso il verbale oggetto di causa, il fatto doveva ritenersi verificato con le modalità indicate nel verbale. Le considerazioni circa l'applicabilità della L. n. 689 del 1981, articolo 4, erano del tutto irrilevanti in quanto assorbite dalle modalità del sinistro come descritta nell'ordinanza ingiunzione.

2.1 Inoltre, dovevano rigettarsi anche le censure di violazione dell'articolo 201 C.d.S., e articoli 384 e 385 reg. att.. Le ipotesi ivi previste che giustificavano un differimento della contestazione dell'infrazione dovevano essere ritenute meramente esemplificative e non tassative, potendosi configurare altre eventualità per le quali dovesse ritenersi legittimamente impedito agli organi accertatori di rilevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Nel caso di specie la scelta di procedere alla contestazione differita dagli organi accertatori era giustificata dell'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti conseguenti alla verificazione del sinistro, così come espressamente indicata nel verbale di contestazione della polizia municipale di Bagheria dal quale risultava che la violazione era emersa a seguito di un incidente stradale, accertato e contestato dall'ufficio a conclusione della necessaria ricostruzione della dinamica.

3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

4. La Prefettura di Palermo è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., e della L. n. 689 del 1981, articoli 21, 22, 22 bis e 23.

La censura attiene alla ritenuta valenza di fede privilegiata del verbale di contestazione anche rispetto alla dinamica del sinistro per non avere il ricorrente proposto querela di falso. L'articolo 2700 c.c., attribuisce fede privilegiata solo al verbale di contestazione della violazione al codice della strada per i fatti avvenuti in presenza del verbalizzante o da lui compiuti.

Peraltro, nella specie era applicabile la scriminante di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 4, comma 1, e il Tribunale avrebbe omesso di esaminare il fatto decisivo i documenti prodotti.

1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale ha attribuito fede privilegiata al verbale in oggetto anche nella parte relativa alla dinamica del sinistro come ricostruita dagli agenti accertatori.

Il collegio intende dare continuità al seguente orientamento del tutto consolidato: "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche" (Sez. L, Sent. n. 23800 del 2014, Sez. 2, Sent. n. 25842 del 2008).

Nello stesso senso deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: "Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale" (Sez. 2, Sent. n. 3705 del 2013).

Nella specie, pertanto, il verbale di accertamento della violazione non era assistito da fede privilegiata quanto alla dinamica dell'incidente non essendo fondata su circostanze di fatto attestate nel verbale come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale. In tal caso, infatti, è ammessa la contestazione di una diversa ricostruzione del fatto sulla base di prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito.

Il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali fatti erano avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante e rispetto ai quali il verbale aveva fede privilegiata, e quali erano invece gli altri fatti (come la ricostruzione della dinamica dell'incidente rispetto ai quali il verbale aveva una valenza probatoria inferiore). D'altra parte, la stessa difesa dell'amministrazione, nel giudizio di merito, ha evidenziato che la presunta dinamica del sinistro e dai danni subiti dai veicoli è stata frutto solo di una deduzione da parte dei verbalizzanti.

In conclusione, deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento. (Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006, Rv. 588094 - 01).

Il giudice del rinvio dovrà pertanto valutare il verbale nel rispetto dei seguenti criteri di prova che regolano i verbali amministrativi a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi; c) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 C.d.S., e degli articoli 384 e 385 reg. att., omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'impossibilità della contestazione immediata.

Il Tribunale territoriale, smentendo le proprie argomentazioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di appello, si è

limitato a richiamare i motivi apparenti, inconsistenti e inadeguati contenuti nel verbale di contestazione senza considerare le deduzioni dell'appellante idonea a dimostrare che la contestazione immediata era possibile.

2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo.

3. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Termini Imerese in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

09/08/2022

🔴 Processo civile: con l'approvazione dei due decreti legislativi di attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, il quadro della riforma va delineandosi.
🔎 Le nuove tabelle per orientarsi curate dal giudice Giuseppe Buffone:
👉 https://bit.ly/3QnMHqY

04/08/2022

Indirizzo

Via Anfiteatro 100
Alife
81011

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393295375940

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Best Women's Footwear pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Best Women's Footwear:

Condividi