Avvocato Marco E. Gallina

Avvocato Marco E. Gallina Patrocinante avanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Dal 1989 assisto imprese e privati in controversie extragiudiziali e giudiziali in ambito civile, commerciale e lavoristico (lavoro subordinato e parasubordinato/agenzia).

Se l’ha pubblicata il TCD, chi sono io per non ripostarla? Papà orgoglione ❤️❤️❤️
25/10/2025

Se l’ha pubblicata il TCD, chi sono io per non ripostarla? Papà orgoglione ❤️❤️❤️

15/05/2025

APPROVATO IL DDL DI INIZIATIVA POPOLARE “DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE ED AGLI UTILI DELLE IMPRESE
Il 14.5.2025 il Senato ha approvato il Ddl. S. 1407 e già si sprecano le manifestazioni di soddisfazione , quando non addirittura i trionfalismi, per quella che viene presentata come una conquista del mondo del lavoro.
Dalla lettura del testo approvato, si ricava che la nuova normativa si muove su quattro direttrici sommariamente riassumibili in: a)disposizioni dirette a favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla gestione delle imprese; b)disposizioni dirette a favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili ed al capitale aziendale; c)disposizioni dirette a favorire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori ai processi organizzativi aziendali in materia di prodotti, processi produttivi ed organizzazione del lavoro; d)disposizioni dirette a favorire la partecipazione consultiva dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle scelte aziendali.
Nulla da dire circa le finalità di cui al punto b) (disposizioni dirette a favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili ed al capitale aziendale). Effettivamente, la partecipazione dei lavoratori agli utili ed al capitale aziendale può contribuire al superamento di logiche otto-novecentesche di lotta di classe ed all'instaurazione di un clima di cooperazione e co-interesse tra datori di lavoro e dipendenti. Essenzialmente, sul punto, la normativa prevede misure di fiscalità di favore. Probabilmente, si sarebbe potuto fare molto di più ma , in Italia, lo spettro del “cottimo” aleggia sempre e finisce per far guardare con sospetto qualsiasi forma di incentivazione che sia commisurata alla produttività.
Molti dubbi, invece, sulle altre finalità che rischiano, qualora attuate, di tradursi in foglie di fico e/o forme di burocratizzazione dell'attività aziendale, specialmente se la partecipazione dei lavoratori dovesse essere esercitata, come è facile supporre, attraverso rappresentanze sindacali e non tramite lavoratori effettivamente esperti dei processi aziendali e quindi in grado di essere di effettiva utilità all'amministrazione d'impresa.
Una menzione finale per l'istituzione dell'ennesima Commissione Nazionale Permanente (“per la partecipazione dei lavoratori”) -imperniata sul CNEL, che tanti hanno definito “carrozzone inutile”, chiedendone l'abolizione- che , in virtù della proprietà transitiva e dell'esperienza ricavabile dalle tante Commissioni che affollano il Paese, non nasce sotto i migliori auspici.

14/05/2025

AGENTE DI COMMERCIO O PROCACCIATORE D'AFFARI?
Tribunale di Milano e Corte d'Appello di Firenze tornano sulla differenza tra agente di commercio e procacciatore d'affari.
La casistica giurisprudenziale in materia era già ampia ma il succedersi di nuove pronunce in merito è chiaro indice della difficoltà di stabilire principi generali chiari ed efficaci.
In effetti, le due figure sono in larga parte sovrapponibili ed una distinzione operata solo sulla scorta di criteri "quantitativi" (ad es. il numero degli affari procurati in un determinato lasso temporale, come indice di occasionalità o continuità) è largamente insufficiente. Per questa ragione, alcune pronunce, come quella della Corte d'Appello di Firenze riportata a seguire, spostano il focus anche su aspetti di maggiore oggettività, quale , in particolare, la previsione contrattuale di un obbligo svolgere attività promozionale in capo all'agente e l'insussistenza di tale obbligo in capo al procacciatore.
Anche tale soluzione, tuttavia, non è dirimente e, alla fine, la decisione de singoli casi presuppone pur sempre una valutazione in concreto rimessa al giudice, valutazione che -sebbene non totalmente discrezionale- lascia ampio spazio al "sentire" del singolo magistrato.

Trib. Milano, est. Avancini, 11 dicembre 2024, n. 10724
Al di là del nomen iuris assegnato dalle parti, deve essere ricondotto al contratto tipico di agenzia piuttosto che al procacciamento di affari il rapporto caratterizzato dalla predeterminazione della zona, dal conferimento di un mandato esclusivo con indicazione dei clienti direzionali, dalla previsione di obiettivi di fatturato annuali, dalla liquidazione periodica delle provvigioni.

App. Firenze, rel. Checchi, 5 febbraio 2025, n. 213
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione
di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.

Call now to connect with business.

In effetti, se il cittadino che si difende in casa propria può essere passibile di condanna per un "impalpabile" eccesso...
08/05/2025

In effetti, se il cittadino che si difende in casa propria può essere passibile di condanna per un "impalpabile" eccesso colposo di legittima difesa o addirittura per omicidio volontario, in forza di considerazioni pseudo accademiche o, peggio, ideologiche, fatte a posteriori, allora lo Stato che non impedisce e reprime il crimine, dovrebbe rispondere quantomeno a titolo di concorso colposo.

29/04/2025

LA RENDICONTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA'. IL C.D. "PACCHETTO OMNIBUS". IMPATTO SULLE IMPRESE.
Il D.Lgs. n. 125/2024, ha recepito la direttiva UE 2022/2464 (CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Principali novità della normativa
Il decreto ha introdotto un sistema regolamentare organico che riconosce la centralità della sostenibilità come elemento fondante della governance aziendale. L'obiettivo è consolidare la fiducia degli stakeholder e promuovere una cultura manageriale consapevole nell'utilizzo delle risorse naturali.
Gli obblighi di rendicontazione variano in base alle dimensioni aziendali:
Le imprese di grandi dimensioni (stato patrimoniale di 25 milioni di euro, ricavi netti di 50 milioni di euro o 250 dipendenti medi) sono soggette all'obbligo di rendicontazione.
Sono escluse le microimprese (totale patrimoniale sotto 450.000 euro, ricavi netti sotto 900.000 euro e media di 10 dipendenti)
La figura del revisore della sostenibilità
Una delle principali innovazioni è l'introduzione del revisore della sostenibilità, incaricato di attestare la conformità della rendicontazione agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Questa figura deve garantire:
Un livello iniziale di "sicurezza limitata" che evolverà verso una "ragionevole sicurezza" entro il 2028
La conformità agli obblighi di marcatura elettronica del regolamento UE 2019/815
Il rispetto dei principi di indipendenza, etica e riservatezza.
Contenuti e struttura della rendicontazione
La rendicontazione di sostenibilità deve includere:
Descrizione del modello aziendale e della strategia in relazione alle sfide sulla sostenibilità
Obiettivi temporalmente definiti e indicatori quantificabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 e 2050
Informazioni sulla governance aziendale e competenze del CdA in materia di sostenibilità
Dettagli sugli impatti negativi, attuali e potenziali, derivanti dalle attività dell'impresa.
L'impatto del pacchetto "omnibus"
Il recente pacchetto "omnibus" presentato dalla Commissione Europea modifica significativamente l'impianto originario, innalzando la soglia dell'obbligatorietà alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità alle imprese con più di 1.000 dipendenti. Questa modifica riduce di circa l'80% il numero di imprese coinvolte.
Implementazione e tempistiche
La normativa prevede:
Una transizione graduale per raggiungere un livello di sicurezza ragionevole nell'attività di revisione entro il 1° gennaio 2028
Fino al 1° gennaio 2026, i revisori legali già iscritti al registro possono rilasciare attestazioni senza obbligo di tirocinio o esame di idoneità
Un regime di flessibilità temporanea nei primi tre anni per i gap informativi lungo la catena del valore.
Questo quadro normativo si propone di ridefinire il concetto di trasparenza aziendale, estendendolo alle sfere ambientale, sociale e di governance, con l'obiettivo di posizionare il sistema imprenditoriale italiano all'avanguardia nell'elaborazione di modelli economici eticamente orientati.

24/04/2025

APPALTATORE = NUDUS MINISTER?
La Corte di Cassazione ,(sez. II, ord., 18 aprile 2025, n. 10231) torna a pronunciarsi in argomento ed statuisce che, in materia di appalto, stante il disposto dell'art. 1176, comma 2 c.c., l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare l'opera oggetto del contratto a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata. Pertanto dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, egli è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente. Ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. In mancanza di tale prova, è quindi tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

22/04/2025

ATTENZIONE A WHATSAPP. Ormai siamo tutti abituati ad utilizzare whatsapp per comunicazioni di carattere personale o professionale. L'informalità del mezzo, però, può indurre a esprimerci in maniera inappropriata ed incauta, senza considerare che "scripta manent". La Corte di Cassazione, infatti, ha recentemente ribadito che i messaggi WhatsApp sono ammissibili come prove documentali nei procedimenti civili, purché sia verificata la loro provenienza e affidabilità, come chiarito nelle Ordinanza n. 1254/2025 e nella Sentenza n. 11197/2023. La Corte ha riconosciuto che tali messaggi, qualificabili come riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c., assumono efficacia probatoria se non contestati sulla loro conformità alla realtà. La legittimità dell’acquisizione tramite screenshot è condizionata dalla dimostrazione dell’origine e dell’integrità del documento digitale, mediante strumenti tecnici o perizie forensi. La Cassazione ha sottolineato che la prova è valida se si dimostra l’autenticità della provenienza e l’integrità del contenuto, e se il destinatario non ne contesta la veridicità in modo circostanziato. Questi orientamenti rappresentano un passo avanti nell’adeguamento del sistema probatorio alle esigenze del digitale, richiedendo agli operatori di adottare metodologie rigorose per la gestione delle prove digitali, al fine di garantire autenticità e attendibilità.

M&A. ATTENZIONE ALLA DUE DILIGENCE. State cedendo la vostra azienda (anche tramite la cessione delle quote sociali)  e v...
22/04/2025

M&A. ATTENZIONE ALLA DUE DILIGENCE. State cedendo la vostra azienda (anche tramite la cessione delle quote sociali) e vi è stata indicata , in via provvisoria, una contropartita allettante? Attenzione a non "innamorarvi" della cifra che vi è stata proposta perché non è affatto detto che sia quella che , alla fine , otterrete. Quello che , effettivamente, vi resterà in tasca potrebbe essere, infatti, molto meno. Purtroppo, quasi tutte le operazioni del genere iniziano , e proseguono, per tempi piuttosto lunghi, parlando esclusivamente di cifre e trascurando completamente gli aspetti contrattuali. Il soggetto interessato all'acquisto vi chiederà l'accesso ad una gran mole di dati e documenti aziendali e voi glieli fornirete. Si procederà ad una due diligence accurata (ma non sempre abbastanza accurata) in esito alla quale sarete convinti che la situazione sia molto chiara e, ove non siano emerse criticità, il prezzo ipotizzato sia di fatto "blindato". Questa convinzione è quanto di più erroneo possa immaginarsi. In realtà, in fase di contrattualizzazione, è pressoché inevitabile che vengano inserite clausole che: a)assegnano alla due diligence espletata , per quanto scrupolosa ed analitica possa essere stata, un valore meramente conoscitivo, non tale da determinare esenzioni di responsabilità a carico del venditore per criticità che siano emerse o che avrebbero dovuto emergere, in esito alla due diligence stessa; b)clausole di regolazione del prezzo; c)multiple garanzie del venditore. Si tratta di elementi che possono influire pesantemente sulla determinazione del prezzo finale o, comunque, sul risultato economico effettivo dell'operazione e bisogna pertanto tenerne conto fin dall'inizio delle trattative al fine di evitare brutte sorprese. Per questo è importante che , fin dal principio, il venditore goda di un'assistenza legale competente e che vengano immediatamente affrontati gli aspetti contrattuali.

Indirizzo

Corso Felice Cavallotti 60
Alessandria
15121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avvocato Marco E. Gallina pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Scelte rapide

Condividi