14/05/2025
AGENTE DI COMMERCIO O PROCACCIATORE D'AFFARI?
Tribunale di Milano e Corte d'Appello di Firenze tornano sulla differenza tra agente di commercio e procacciatore d'affari.
La casistica giurisprudenziale in materia era già ampia ma il succedersi di nuove pronunce in merito è chiaro indice della difficoltà di stabilire principi generali chiari ed efficaci.
In effetti, le due figure sono in larga parte sovrapponibili ed una distinzione operata solo sulla scorta di criteri "quantitativi" (ad es. il numero degli affari procurati in un determinato lasso temporale, come indice di occasionalità o continuità) è largamente insufficiente. Per questa ragione, alcune pronunce, come quella della Corte d'Appello di Firenze riportata a seguire, spostano il focus anche su aspetti di maggiore oggettività, quale , in particolare, la previsione contrattuale di un obbligo svolgere attività promozionale in capo all'agente e l'insussistenza di tale obbligo in capo al procacciatore.
Anche tale soluzione, tuttavia, non è dirimente e, alla fine, la decisione de singoli casi presuppone pur sempre una valutazione in concreto rimessa al giudice, valutazione che -sebbene non totalmente discrezionale- lascia ampio spazio al "sentire" del singolo magistrato.
Trib. Milano, est. Avancini, 11 dicembre 2024, n. 10724
Al di là del nomen iuris assegnato dalle parti, deve essere ricondotto al contratto tipico di agenzia piuttosto che al procacciamento di affari il rapporto caratterizzato dalla predeterminazione della zona, dal conferimento di un mandato esclusivo con indicazione dei clienti direzionali, dalla previsione di obiettivi di fatturato annuali, dalla liquidazione periodica delle provvigioni.
App. Firenze, rel. Checchi, 5 febbraio 2025, n. 213
Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione
di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa.
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