Ignazio Gennaro Grafologo forense - Criminalista - Avvocato

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L'Avvocato Ignazio Gennaro- Grafologo Forense - Criminalista (Perito-Consulente del Tribunale di Agrigento) si occupa di perizie su documenti sui quali si ritiene siano state apposte firme false o artefatte.

Testamento circonvenzione di incapace: come si concretizza e si mostra.Quali sono i rimedi ?.di Ignazio Gennaro – Grafol...
05/04/2025

Testamento
circonvenzione di incapace: come si concretizza e si mostra.
Quali sono i rimedi ?.

di Ignazio Gennaro – Grafologo forense

Frequentemente viene prospettato al grafologo forense il sospetto che il testamento riferibile al de cuius possa essere frutto di “circonvenzione di incapace”.
Secondo l’art. 643 c.p. commette il reato in parola “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito…”.
Non è, quindi, necessario che il soggetto sia legalmente interdetto o che lo stesso sia incapace naturale di intendere e volere: è,invece, sufficiente la semplice condizione di “minorata capacità psichica”.
Ed inoltre, non è necessario che il testatore sia stato sottoposto ad una forma di “coartazione della volontà”: è sufficiente la semplice “induzione”.
Nell’ipotesi di “incapacità legale” sarà necessario che il testatore abbia conservato anche un “minimo” di “capacità passiva” di discernimento.
Il reato non si compie con il materiale conseguimento del “profitto”: è sufficiente il semplice atto di disposizione dell’incapace, che sia conseguenza della induzione dell’autore del reato.
Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, non è necessario che vengano posti in essere artifizi e raggiri: è sufficiente la presenza di una situazione d’inferiorità.
In questa ultima fattispecie il reato (“circonvenzione d’incapace”) concorrerà anche con l’ aggravante della c.d. “minorata difesa”.
La dottrina ritiene che il reato è “a forma libera”: pertanto, non è necessario una condotta specifica, potrà essere realizzato con qualunque mezzo, purchè idoneo ad indurre il testatore.
Per il reato è sufficiente il c.d. “dolo generico”: la consumazione del reato si consegue con la coartazione della volontà, oppure con lo stato di “minorata capacità fisica”, che induca il testatore a determinarsi nella direzione voluta dall’autore del reato.
Si pensi ad esempio a chi approfitti delle condizioni di infermità o fragilità psico-fisica di un soggetto anziano per fargli fare un testamento a proprio favore.
In tal senso non rileva che il testamento sia pubblico (dinnanzi al Notaio) oppure olografo (scritto, datato e sottoscritto dal de cuius).
Il soggetto (eredi) che riterrà d’essere stato leso dovrà sporgere una denuncia-querela.
Il delitto di “circonvenzione di persone incapaci” è punibile anche per il semplice “tentativo”: ovvero quanto all'opera non faccia seguito il compimento dell'atto pregiudizievole per la sopravvenienza di circostanze esterne.
ll testamento che sia conseguenza di “circonvenzione d'incapace” dovrà essere dichiarato “nullo” (art. 1418 c.c.).
la pronuncia di “nullità” non è pregiudicata dall’eventuale esistenza di un giudicato penale di assoluzione dal reato di circonvenzione di incapace per “insufficienza delle prove” sull'attività posta in essere del beneficiario del testamento.
La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 17707 del 24 febbraio 2022) ha chiarito che “deficienza psichica” comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva intellettiva che renda la vittima facilmente suggestionabile.
Lo stato di fragilità psichica deve essere oggettivo, ma non necessariamente evidente a tutti (Cassazione, sezione II, sentenza n. 4592 del 15 dicembre 2021).
La “piena capacità” (ovvero l’assenza di capacità) di “intendere e volere” potrà essere dimostrata attraverso documentazione medica (certificazioni, cartelle cliniche, etc.) ovvero perizie mediche, testimonianze o altri elementi documentali che possano confermare o smentire l’autonoma decisione del de cuius.

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