15/05/2020
E CONTROLLI DURANTE IL – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI – FACCIAMO IL PUNTO
I NUMERI FORNITI DAL MINISTERO.
Oltre 12 milioni gli italiani sottoposti a controlli da parte delle forze dell’ordine negli ultimi due mesi. I dati sono forniti dal ministero dell’Interno e ci illustrano coloro che sono stati “fermati” dall’11 marzo al 3 maggio in tutta Italia, nella cosiddetta fase 1, un dato a cui aggiungere i controlli effettuati negli esercizi commerciali, quasi 4,8 milioni quelli sottoposti a verifiche e 8mila i titolari sanzionati, oltre mille con la chiusura temporanea dell’esercizio.
Ma è su quei 12 milioni di italiani che val la pena di soffermarsi, un esercito destinato ad accrescersi visto che i controlli proseguiranno fin quando saranno in vigore le disposizioni restrittive per evitare il contagio da , di questi 418mila i denunciati per divieti sugli spostamenti, oltre 5mila per false attestazioni, quasi 900 per violazione della quarantena.
COSA SI RISCHIA.
Il quesito che spesso ci è stato posto è: cosa rischiano i soggetti controllati? E se non mi è stato elevato alcun verbale nell’immediatezza?
La risposta non può essere univoca in quanto dipende dal periodo in cui è stato effettuato il controllo nonché dalle motivazioni addotte sull’autocertificazione; infatti, sebbene in un primo momento si rischiava una sanzione di tipo , a partire dal 25 marzo la linea dura si è considerevolmente ammorbidita.
Nelle prima fase si rischiava grosso specie se lo spostamento non era giustificato dai tassativi motivi previsti, in tali casi non era neppure necessaria (al verificarsi di alcune condizioni) la contestazione di alcunché nell’immediato. In tale periodo ad esempio si è rischiata una denuncia per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus, mancata ottemperanza a provvedimento amministrativo (articolo 650 del codice penale) e l’altra per false dichiarazioni (articolo 495 del codice penale).
Ma non solo, è possibile aver violato l’art. 483 del codice penale se nell’autocertificazione si è dichiarato il falso o l’articolo 438 nel caso in cui si aveva contezza di aver contratto il coronavirus e non si sono rispettate le prescrizioni di divieto assoluto di uscire di casa; oppure se, in presenza di sintomi, non si sia effettuata la quarantena. In quest’ultima ipotesi, potrebbe essersi configurata anche la violazione dell’articolo 452 del codice penale per colposa diffusione della epidemia.
Dal 25 marzo 2020 il profilo sanzionatorio si è notevolmente affievolito, con l’emanazione del decreto legge n. 19/2020 potrà essere emessa, invece, una sanzione amministrativa da 400 sino a 3mila euro (ridotti poi a mille da un emendamento al decreto), senza le conseguenze di un procedimento penale.
Questo il quadro delle violazione e relative sanzioni, ma cosa accade dopo? Se non pago la multa? Posso fare ricorso?
Un discorso a parte meritano i risvolti delle denunce di cui al codice penale, le quali seguiranno un particolare iter che analizzeremo in un altro momento; oggi ci soffermeremo a che cosa può accadere nella pratica con riferimento alle sanzioni amministrative.
Ebbene, le forze dell’ordine elevano il verbale di contestazione all’atto del controllo e il pagamento è quindi immediatamente dovuto e opponibile solo con ricorso gerarchico all’autorità indicata sul verbale stesso (il Comune se a verbalizzare sono stati vigili urbani, o il se i verbalizzanti sono Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). All’autorità stessa può essere inviato uno scritto difensivo per raccomandata a/r o Pec entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale (termine comunque sospeso ai sensi dell’articolo 37 del Dl 23/2020 sino al 15 maggio). Se la contestazione è rigettata viene emessa un’ordinanza di ingiunzione e l’importo della multa raddoppia. Anche l’ordinanza di ingiunzione può essere impugnata, facendo entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace.
E chi invece è stato fermato senza il riscontro di alcuna violazione?
Qui entriamo nel territorio della tutela della , perché potrebbero porsi dei problemi circa la conservazione dei dati contenuti nelle autocertificazioni.
Secondo la direttiva 680 del 2016 recepita dalla legge 51/2019, art. 5, sono i singoli Stati membri a stabilire «adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati personali» (quelli raccolti da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali).
Se non vengono immediatamente cancellati, dove finiscono i nostri dati?
La legge 121/1981, all’articolo 8 risponde alla nostra domanda: «È istituito presso il ministero dell’Interno il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7. 2 (quelli raccolti «in attuazione delle direttive del ministro dell’Interno in materia di ordine e di sicurezza pubblica»). Le informazioni confluite nel Ced consentono l’immediata consultazione e utilizzo anche da parte delle forze di polizia che non le hanno originate, ma un creditore, un datore di lavoro, un cittadino qualsiasi non può accedervi.
E se io voglio sapere se ci sono nel Ced dati che mi riguardano?
Si può contattare telefonicamente il servizio di call center banca dati delle forze di polizia o compilare direttamente un modulo indirizzato alla banca dati stessa.
Grazie per l’attenzione.