Studio legale Pernice - Diritto civile e amministrativo

Studio legale Pernice - Diritto civile e amministrativo Studio legale a Catania e Acireale - Patrocinio a spese delle Stato - Domiciliazioni - Consulenze e

Studio legale dell'Avv. Alfia Elisabetta PerniceStudio legale di diritto civile e amministrativo specializzato nelle seg...
06/04/2022

Studio legale dell'Avv. Alfia Elisabetta Pernice

Studio legale di diritto civile e amministrativo specializzato nelle seguenti attività:
Contratti e obbligazioni;
Diritto di famiglia e successioni: separazioni, divorzi, divisioni ereditarie, azioni successorie;
Locazioni: sfratti o licenze per finita locazione di immobili uso abitativo e diverso dall'abitazione, sfratti per morosità, vertenze relative ai canoni d'affitto, indennità d'avviamento commerciale;
Condominio;
Proprietà e diritti reali;
Diritto del lavoro e della previdenza;
Diritto delle Assicurazioni ed infortunistica stradale;
Diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie;
Diritto amministrativo.

Riceve su appuntamento:
Catania, Via Verona n. 33 - Tel. 0952935011
Acireale, Via Turchia n. 8 - Tel. 0952935011
Mail: [email protected] - Cell. 339-4133611

Avvocato Pernice, servizi di consulenza ed assistenza legale

Consulenza legale online in videocall.Lo Studio legale dell’Avvocato Alfia Elisabetta Pernice comunica che ha attivato l...
05/01/2021

Consulenza legale online in videocall.

Lo Studio legale dell’Avvocato Alfia Elisabetta Pernice comunica che ha attivato la modalità di consulenza legale online in videocall, per agevolare la propria clientela nei contatti con l’avvocato in ottemperanza alle norme che limitano gli spostamenti fisici e le riunioni e come misura per contrastare la pandemia da CoViD-19.

La consulenza legale online in videocall con l’Avvocato Pernice potrà avvenire su varie piattaforme quali personal computer, tablet, smartphone Android e iOS e vari software (preferito Zoom o Skype, disponibile WhatsApp, Google Meet o altro da concordare).

I pagamenti potranno essere effettuati con bonifico postale e bancario o con carta di credito. Saranno accettati pagamenti con Paypal.

Contatta lo Studio legale alla mail [email protected], al telefono 0952935011, o con chat WhatsApp al numero 339-4133611 per ricevere e concordare le istruzioni di collegamento.
Resta come sempre attiva la modalità di consulenza in presenza su appuntamento al numero 095-2935011, al cell. 339-4133611, a mezzo mail all’indirizzo [email protected].

  e  , affidarsi ad un legale precocemente, sin dalle prime fasi, aiuta a fare chiarezza tra i coniugi in crisi e previe...
03/09/2020

e , affidarsi ad un legale precocemente, sin dalle prime fasi, aiuta a fare chiarezza tra i coniugi in crisi e previene l'insorgenza di problematiche future.

Dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, cosiddetta legge sul divorzio breve, alle ultime sentenze della Suprema Corte sugli assegni di mantenimento al coniuge e ai figli, alla assistita dagli avvocati, tante le novità nel Diritto di .

Lo Studio dell’Avv.ssa Pernice presta assistenza legale mediante gratuito patrocinio (patrocinio a spese dello Stato) per e consensuali e giudiziari.

Contatta lo Studio legale dell'Avv.ssa Alfia Elisabetta Pernice per informazioni.
Tel. 0952935011 - Cellulare 3394133611 - Mail [email protected] - www.avvocatopernice.it - Catania, via Verona n. 33

Acquisto nuova abitazione e spese del   arretrate.L’acquisto di un immobile di norma è un evento eccezionale e porta ad ...
11/04/2018

Acquisto nuova abitazione e spese del arretrate.
L’acquisto di un immobile di norma è un evento eccezionale e porta ad attivare procedure complesse; spesso ci trova impreparati ad una serie di interrogativi che possono sorgere prima di procedere al rogito o, in taluni casi, possono trasformarsi in problemi da risolvere dopo l’acquisto. Affidarsi ad un professionista sin dalle prime fasi della contrattazione può aiutare a prevenire futuri imprevisti.
Analizzeremo adesso l’aspetto riguardante le spese condominiali nel caso in cui l’immobile che ci interessa sia già stato adibito ad abitazione e si trova in un complesso condominiale.
È buona norma contattare per tempo l’amministratore condominiale ed attingere così a tutte le informazioni in suo possesso, tenendo bene in conto quanto previsto dalla legge.
L’art. 1123 “Ripartizione delle spese” del Codice civile stabilisce: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Costituisce quindi un'obbligazione connessa al diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’immobile.
Interviene quindi l’art. 63, commi 4 e 5 delle disposizioni attuative del Codice civile, modificato con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 18 giugno 2013 che stabilisce: “Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.”
Quindi l’amministratore di condominio può richiedere le spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente all’acquirente o al venditore in quanto entrambi concorrono in solido. Per le eventuali spese condominiali relative agli anni precedenti, rimane perseguibile esclusivamente il venditore.
Nel caso in cui l’amministratore richieda all’acquirente le spese condominiali dell’anno in corso fino al rogito dell’immobile e dell’anno precedente (situazione più comune in quanto il nuovo proprietario è più facilmente raggiungibile dall’amministrazione condominiale), questi può richiedere tali somme al precedente proprietario rivalendosi anche con azione giudiziaria.
Bisogna porre attenzione, infine, al caso in cui siano stati deliberati lavori straordinari, soprattutto se di rilevanti importi, nel caso di assenza di accordo tra parte venditrice e parte acquirente. La giurisprudenza orienta verso l’individuazione dell’insorgenza dell’obbligo e distingue tra la natura dei lavori, ovvero se da assimilare a spese per manutenzione ordinaria o a spese per interventi straordinari o di miglioria e innovazione. Per semplificare, nel primo caso l’obbligo insorge con l’effettivo svolgimento dei lavori o dei servizi nel secondo caso con l’adozione della delibera assembleare con cui sono stati stabiliti gli interventi straordinari o le migliorie.
Per approfondimenti si può contattare lo studio legale dell’ Alfia Elisabetta Pernice, nelle sue sedi di Catania, in via Verona n. 33 e di Acireale (CT), in via Turchia n. 8. Per accedere alla consulenza legale, prenota ora stesso un appuntamento al telefono 095-2935011, al cell. 320-3870542, a mezzo mail all’indirizzo [email protected] oppure mediante un messaggio privato sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/avvocatopernice/.

Mobbing e straining: con la sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016 la Cassazione Civile Sezione lavoro fa chiarezza. Dall...
14/04/2016

Mobbing e straining: con la sentenza n. 3291 del 19 febbraio 2016 la Cassazione Civile Sezione lavoro fa chiarezza. Dall’inglese to strain, forzare, tendere, deformare, distorcere, la Corte usa il termine mutuato dalla medicina per configurare una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato, in cui la vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo ma tale da provocarle una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa.
Nel caso in questione La Corte si esprime su ricorsi e controricorsi incidentali che vede protagonisti due medici, un primario e un dirigente medico e l’azienda ospedaliera per cui prestano servizio per due specifici fatti avvenuti, frutto di una tensione tra i due medici e di un atteggiamento decisamente ostile e svilente del primario nei confronti della M., tanto che hanno comportato la condanna in sede penale del P. per l'atteggiamento ingiurioso tenuto nei riguardi della collega.
La Corte esclude che tali due fatti abbiano dato luogo ad un vero e proprio mobbing, mancando l'elemento della oggettiva "frequenza" della condotta ostile, al di là della soggettiva percezione da parte della M. di una situazione di costante emarginazione. Ma l'esclusione del mobbing e del demansionamento non equivalgono ad esenzione di responsabilità del primario e dell'Azienda, soprattutto considerando che in base all'accertamento del CTU è stato evidenziato un danno biologico del 10% in relazione ad un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso poi cronicizzato, a causa della situazione disagevole nella quale la M. è stata mandata ad operare.
Il suddetto "stress forzato" può essere provocato appositamente ai danni della vittima con condotte caratterizzate da intenzionalità o discriminazione e può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente di lavoro disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo. Condizioni che sono tipizzate dalla scienza: attacchi ai contatti umani, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni, attacchi contro la reputazione della persona, violenza o minacce di violenza), posizione di costante inferiorità percepita come permanente.
Lo straining consiste in una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere, ad esempio, in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti di lavoro. In tutte le suddette ipotesi: se la condotta nociva si realizza con una azione unica ed isolata o comunque in più azioni ma prive di continuità si è in presenza dello straining, che è pur sempre un comportamento che può produrre una situazione stressante, la quale a sua volta può anche causare gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici. Pertanto, pur mancando il requisito della continuità nel tempo della condotta, essa può essere sanzionata in sede civile sempre in applicazione dell'art. 2087 cod. civ. ma può anche dare luogo a fattispecie di reato, se ne ricorrono i presupposti (vedi, per tutte: Cass., 6 Sezione penale, 28 marzo - 3 luglio 2013, n. 28603).
L'Azienda Ospedaliera, dopo il primo episodio ingiurioso, anziché restare sostanzialmente inerte avrebbe dovuto adottare concrete misure e una adeguata vigilanza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 28
La Corte conferma, quindi, la sentenza della Corte d’Appello e riconosce definitivamente il danno biologico al medico che ha subito le azioni di straining.
Per approfondimenti contattare l’Avv. Pernice al telefono 095-2935011 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Tutti i condomini concorrono alle spese di riparazione della terrazza a livello.Con sentenza 25/08/2014 n° 18164, la Cor...
02/07/2015

Tutti i condomini concorrono alle spese di riparazione della terrazza a livello.
Con sentenza 25/08/2014 n° 18164, la Corte di Cassazione Civile, sez. III, ha statuito che le terrazze a livello, anche se attribuite in uso esclusivo, sono trattate al pari del lastrico solare ex art. 1126 del Codice civile.
Pertanto alle spese per la riparazione o la ricostruzione delle terrazze a livello, avendo esse la funzione di copertura del fabbricato, concorrono tutti i condomini in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Richiamando una sentenza della stessa Corte, la 3672 del 1997, aggiungeva anche che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati, inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal citato art. 1126 c.c.
Per approfondimenti e informazioni contattare l’Avv. Pernice al telefono 095-2935011 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Pubblicato il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (c.d. Jobs act) contenente "Misure per la conciliazione delle es...
01/07/2015

Pubblicato il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (c.d. Jobs act) contenente "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34.
In vigore dal 25 giugno 2015, introduce la nuova disciplina sui contratti di lavoro e le mansioni.
Tra le novità introdotte, non potranno essere attivati i contratti di collaborazione a progetto, i c.d. Co. Co. Pro.
In tema di mansioni viene previsto che il lavoratore dipendente potrà essere adibito a qualunque mansione del livello di inquadramento. Introdotte novità anche per le discipline relative ad apprendistato e lavoro part time.
Per approfondimenti contattare l’Avv. Pernice al telefono 095-2935011 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Processo telematico: dal 31 dicembre 2014 l'obbligo del deposito telematico.A seguito del Decreto Legge 24 giugno 2014, ...
30/06/2015

Processo telematico: dal 31 dicembre 2014 l'obbligo del deposito telematico.
A seguito del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, della G.U. 18/8/2014, n. 190), a far data 31 dicembre 2014, scatta l'obbligo del Deposito Telematico per tutti i procedimenti, compresi quelli iscritti a ruolo innanzi al Tribunale prima del 30 giugno 2014. Lo Studio legale Pernice, nelle sedi di Catania e Acireale si è dotato ed usa strumenti informatici all’avanguardia per l’adempimento dell’obbligo. Offre, quindi, collaborazioni e domiciliazioni a studi o a singoli professionisti per lo svolgimento di attività giudiziali o stragiudiziali, assicurando la massima precisione e puntualità, completa comunicazione sulle azioni effettuate; applica i minimi tariffari o liberamente determinati. Per approfondimenti contattare l’Avv. Pernice al telefono 095-2935011 o all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Indirizzo

Via Antonio Pacinotti, 15
Acireale
95024

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