Notaio Antonio Sciacca

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Notaio Antonio Sciacca Notaio con studi in Agira e Acireale. Mi occupo di immobiliare, societario, famiglia e successioni.

12/10/2026

Quando si decide di fare testamento, la forma utilizzata non è un dettaglio. Può incidere sulla certezza delle disposizioni, sulla loro conservazione e sulla possibilità che, dopo la morte, sorgano contestazioni tra gli eredi.
Il testamento olografo è la soluzione più semplice.
Per essere valido deve essere interamente scritto a mano dal testatore, riportare la data ed essere sottoscritto. Non richiede la presenza del Notaio né dei testimoni.
Questa semplicità, tuttavia, comporta alcuni rischi: il documento potrebbe andare perduto, essere distrutto, contenere formulazioni ambigue oppure presentare errori formali capaci di comprometterne, in tutto o in parte, l’efficacia.
È possibile affidare il testamento olografo a un Notaio per garantirne una migliore conservazione, senza che ciò ne modifichi la natura.
Il testamento pubblico, invece, viene redatto dal Notaio alla presenza di due testimoni.
Il testatore manifesta le proprie volontà e il Notaio le traduce in disposizioni giuridicamente corrette, ne dà lettura e provvede alla conservazione dell’atto.
Il principale vantaggio non è soltanto quello di evitare lo smarrimento del documento.
L’intervento notarile permette di verificare che le volontà espresse siano formulate in maniera chiara e compatibile con le norme successorie, comprese quelle poste a tutela degli eredi legittimari.
Questo assume particolare importanza quando il patrimonio comprende immobili, aziende, partecipazioni societarie o quando la situazione familiare rende la successione più complessa.
Significa che il testamento pubblico non può essere contestato?
No.
Nessuna forma testamentaria elimina in assoluto la possibilità di una controversia. Il testamento pubblico offre però maggiori garanzie sotto il profilo della forma, della conservazione e della corretta formulazione delle disposizioni.

05/10/2026

Hai appena acquistato un appartamento e l’amministratore ti presenta migliaia di euro di spese per lavori deliberati quando il proprietario era ancora il venditore.
Chi deve pagarle?
La risposta richiede una distinzione fondamentale tra ciò che il Condominio può pretendere e ciò che, nei rapporti tra le parti della compravendita, deve essere sostenuto dal venditore o dall’acquirente.
L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che chi acquista un immobile in condominio risponda, insieme al precedente proprietario, dei contributi condominiali riferibili all’esercizio in corso e a quello precedente.
Ciò significa che, ricorrendone i presupposti, il Condominio può rivolgersi anche al nuovo proprietario per ottenere il pagamento.
Ma questo non stabilisce necessariamente chi debba sopportare definitivamente il costo tra venditore e compratore.
Per le spese condominiali straordinarie la giurisprudenza individua un criterio preciso: assume rilievo il momento in cui l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori.
Se quella delibera è precedente alla vendita, in linea generale la spesa resta a carico di chi era proprietario in quel momento, anche quando i lavori vengono realizzati o le relative rate vengono richieste dopo il rogito.
Se l’acquirente è chiamato a pagare al Condominio una spesa che, nei rapporti interni, compete al precedente proprietario, può quindi ricorrere il diritto di rivalersi sul venditore.
Venditore e acquirente possono inoltre disciplinare contrattualmente la ripartizione delle spese condominiali. Questi accordi regolano però i loro rapporti e non modificano automaticamente i diritti che la legge riconosce al Condominio.
Ecco perché, prima di acquistare casa, una verifica preventiva può evitare che, dopo il rogito, una spesa condominiale già decisa si trasformi in una contestazione da migliaia di euro.

28/09/2026

Quanto costa davvero un atto notarile?
Quando si riceve un preventivo notarile, il totale può essere importante.
Ma c’è un equivoco molto diffuso: pensare che l’intera somma rappresenti il compenso del Notaio. Non è così.
Una parte significativa delle somme versate allo studio notarile è costituita da imposte, tasse e altri oneri che il Notaio riscuote e successivamente versa allo Stato e agli organismi professionali.
Pensiamo, ad esempio, a una compravendita immobiliare.
Nel caso di acquisto soggetto a imposta di registro, l’aliquota ordinaria è generalmente del 9%, mentre per l’acquisto con i requisiti “prima casa” può essere applicata l’aliquota agevolata del 2%. A queste si aggiungono le imposte ipotecaria e catastale.
Ma il preventivo comprende anche le attività necessarie per arrivare alla stipula in condizioni di sicurezza.
Prima di una compravendita il Notaio svolge infatti controlli e verifiche sulla documentazione e sull’immobile, comprese le visure nei Registri Immobiliari, necessarie per accertare la titolarità del bene e l’eventuale presenza di ipoteche, pignoramenti o altri vincoli.
Solo una parte dell’importo complessivo costituisce quindi il vero e proprio compenso notarile.
Il compenso remunera l’attività professionale svolta: analisi della pratica, consulenza alle parti, verifiche, predisposizione dell’atto, stipula e successivi adempimenti.
Non esiste, inoltre, una tariffa notarile obbligatoria predeterminata: il compenso dipende dalla natura e dalla complessità dell’operazione e dall’attività concretamente richiesta.
Per questo, quando si valuta un preventivo notarile, non bisogna fermarsi alla cifra finale.
È importante comprendere quali somme rappresentano imposte e spese, quali attività sono necessarie per la stipula e quale parte costituisce effettivamente il compenso professionale.

21/09/2026

Rinunciare all’eredità significa essere al riparo dai debiti del genitore defunto?
In linea generale, una rinuncia all’eredità validamente effettuata impedisce di assumere la qualità di erede e, di conseguenza, di rispondere dei debiti ereditari, compresi quelli tributari.
Questo principio vale anche quando il chiamato è stato indicato nella dichiarazione di successione: la presentazione della dichiarazione, da sola, non equivale infatti ad accettare l’eredità.
Per questo motivo, ricevere una cartella esattoriale relativa ai debiti fiscali del genitore defunto non significa necessariamente essere obbligati al pagamento.
Occorre poi verificare che, prima della rinuncia, non siano stati compiuti atti idonei a configurare un’accettazione tacita dell’eredità.
Ma c’è una tutela prevista dal Codice civile che spesso viene trascurata.
L’articolo 524 c.c. riguarda i creditori personali del rinunciante.
Se una persona indebitata rinuncia a un’eredità e tale scelta pregiudica la possibilità dei suoi creditori di essere soddisfatti, questi ultimi possono chiedere al giudice di essere autorizzati ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante.
Attenzione: il rinunciante non diventa per questo erede.
La rinuncia all’eredità, quindi, può proteggere dai debiti del defunto, ma non può essere considerata automaticamente uno strumento per sottrarre patrimonio ai propri creditori.

18/09/2026

Lo Studio sta analizzando attentamente tutti i curricula ricevuti.

Sarà possibile inviare il proprio CV fino al 30 settembre.

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16/09/2026

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07/09/2026

In Italia non è possibile lasciare la propria eredità al cane.
Gli animali non sono, infatti, soggetti di diritto e non hanno capacità giuridica, quindi non possono essere nominati né eredi né beneficiari di un legato testamentario.
Questo non significa però che non si possano tutelare. La soluzione è lasciare beni o denaro a una persona di fiducia o a un’associazione imponendo loro l’obbligo di prendersi cura dell’animale per tutta la sua vita.
Si tratta di un onere testamentario, disciplinato dall’articolo 647 del codice civile: chi riceve il lascito è tenuto a rispettare la volontà del testatore.
Per rendere efficace questa scelta, il testamento dovrebbe indicare con precisione chi si occuperà dell’animale, quali obblighi dovrà rispettare, quali somme saranno destinate al suo mantenimento e cosa accadrà in caso di inadempimento. È anche possibile nominare un esecutore testamentario che vigili sul rispetto di queste disposizioni.
Il patrimonio non va quindi all’animale, ma a chi si impegna a garantirgli una vita dignitosa anche dopo la morte del proprietario.

31/08/2026

Se un genitore aiuta un figlio ad acquistare un immobile, il modo in cui viene gestito il trasferimento di denaro non è un dettaglio secondario.
Quando il genitore paga direttamente il venditore davanti al notaio, la finalità liberale risulta già dall’atto di compravendita. Quando invece il genitore effettua il bonifico al figlio, è la causale a dover far emergere con chiarezza che il denaro è destinato all’acquisto della casa.
Senza questo collegamento, il trasferimento rischia di essere qualificato come donazione diretta di denaro, che se di valore non modico e priva di atto pubblico con testimoni, è nulla. Con un collegamento chiaro, l’operazione è qualificabile invece come donazione indiretta, per cui non serve un atto notarile.

24/08/2026

Chi firma un compromesso di vendita e versa una caparra confirmatoria si chiede spesso cosa fare se la controparte cambia idea.
Se è l’acquirente a non rispettare gli obblighi assunti, il venditore può recedere dal contratto trattenendo la caparra. Se invece è il venditore a tirarsi indietro, l’acquirente può recedere ed esigere il doppio della caparra versata.
Ma la caparra non è l’unico rimedio possibile. Se l’acquirente vuole comunque ottenere l’immobile, l’articolo 2932 del codice civile consente di chiedere al giudice una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto definitivo, anche senza il consenso della controparte. In alternativa, la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti.
Il preliminare non è un semplice passaggio formale prima del rogito, ma uno dei momenti più delicati dell’intera compravendita. Per questo è importante redigere un contratto chiaro, prevedere tutele adeguate e valutare, quando opportuno, anche la trascrizione del preliminare per proteggere l’acquirente da eventuali atti pregiudizievoli successivi.

17/08/2026

Chi riceve una casa in donazione si è sempre chiesto se potesse rivenderla senza rischi per l’acquirente.
Per anni infatti la criticità è stata sempre la stessa: la legge tutela alcuni familiari stretti del donante, come coniuge, figli e in mancanza di questi, gli ascendenti, riservando loro una quota di patrimonio detta quota di legittima.
Se una donazione lede questa quota, il legittimario può agire in giudizio dopo la morte del donante.
Fino a poco tempo fa, questo comportava un rischio concreto anche per chi acquistava l’immobile dal donatario, perché il legittimario poteva ottenere la restituzione della casa anche da chi l’aveva comprata in buona fede. Per questo motivo gli immobili di provenienza donativa erano guardati con diffidenza, tra garanzie bancarie più stringenti e polizze assicurative costose.
La Legge 182 del 2025, entrata in vigore il 18 dicembre 2025, ha eliminato l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti. Oggi, se il legittimario ottiene una sentenza favorevole, può chiedere solo un equivalente in denaro al donatario, non più la restituzione dell’immobile. Il 18 giugno 2026 è inoltre scaduto il termine transitorio della riforma.
Chi acquista oggi un immobile proveniente da donazione, quindi, non rischia più di perderne la proprietà.

Indirizzo

Corso Sicilia 33
Acireale
95024

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