31/01/2024
UN PRIMO GRANDE SUCCESSO DOPO LA RIFORMA CARTABIA!!!:
PRIMA ANCORA DELL INIZIO DEL PROCESSO VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA MADRE ED ALLE FIGLIE MINORI DI RIENTRARE NELLA CASA CONIUGALE DALLA QUALE IL PADRE LE AVEVA ALLONTANATE, MENTRE È STATO ORDINATO AL PADRE DI LASCIARE IMMEDIATAMENTE L'ABITAZIONE.
N. 12589/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE
Il Giudice Designato
visto l’art. 473-bis.15 c.p.c.;
rilevato che la parte ricorrente A ha chiesto, testualmente, di “disporre il rientro immediato delle figlie
minori e della madre, con cui vivono, nella casa coniugale sita in via n, e l’allontanamento
del padre B”;
ritenuto che, in base a quanto rappresentato, sussistono i requisiti di urgenza che giustificano l’emissione di un
provvedimento inaudita altera parte, per la tutela della prole minorenne, dovendo alla stessa garantire il mantenimento
del contesto abitativo preesistente;
ritenuto, pertanto, che va in via provvisoria assegnata la casa coniugale alla ricorrente per la tutela della prole
minorenne, con la stessa convivente, ma con l’avvertenza che, comunque, il presente provvedimento possa essere
eventualmente revocato alla fissanda udienza;
P.Q.M.
dispone, in via provvisoria, l’assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, convivente con la prole minorenne;
fissa per la comparizione delle parti l’udienza del giorno 11.1.2024, ore 9,30.
Assegna alla parte ricorrente termine sino al 3.1.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto.
Catania, 28 dicembre 2023
IL GIUDICE DESIGNATO
dott. Davide Capizzello