16/09/2024
Nel sito in costruzione è attiva solo la sezione news; in questo articolo si affronta una materia attuale e controversa, che darà sicuramente ampio spazio a dottrina e giurisprudenza.
Le criptovalute sono trattate come strumenti di pagamento ai fini dell’IVA, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-264/14, Hedqvist). Questo significa che le transazioni in criptovalute non sono soggette all’IVA, poiché vengono considerate alla stregua di operazioni in valuta tradizionale.
Questo trattamento segue la logica che le criptovalute, se usate per il pagamento di beni o servizi, svolgono una funzione simile a quella delle valute legali (come l’euro o il dollaro) e quindi devono godere dell’esenzione prevista per queste operazioni.
In ambito di imposte dirette, le criptovalute sono trattate come strumenti finanziari quando generano plusvalenze. La Legge di Bilancio 2023 ha fissato una tassazione del 26% sui guadagni derivanti da operazioni di acquisto e vendita di criptoattività, come avviene per altri strumenti finanziari (es. azioni o obbligazioni). Questo evidenzia il fatto che, per scopi speculativi, le criptovalute sono trattate come asset di investimento.
Il caos che deriva da questo duplice approccio (strumenti di pagamento per IVA e strumenti finanziari per imposte dirette) è dovuto alla natura ibrida delle criptovalute, che possono essere usate sia per pagamenti che per investimento/speculazione.
Non finisce qui perchè : Quando le criptoattività vengono trasferite mortis causa o per donazione, la territorialità fiscale viene determinata in base alla localizzazione del wallet provider o del servizio di custodia. Questo è un punto particolarmente complicato perché le criptoattività sono basate su una tecnologia decentralizzata, il che rende difficile stabilire fisicamente dove si trovano.
Il wallet provider, che spesso coincide con un exchange o broker, è l’entità che gestisce l’accesso alle criptovalute attraverso le chiavi private. Poiché le criptovalute esistono su una blockchain decentralizzata, il concetto di territorialità si riferisce al luogo in cui opera il provider (broker o exchange). Questo crea un ulteriore livello di complessità, specialmente se il wallet provider si trova in una giurisdizione diversa da quella del contribuente.
Concludendo : La contraddizione deriva dal fatto che, in base al Regolamento MiCA dell’Unione Europea e alle normative fiscali italiane, le criptovalute vengono trattate simultaneamente come:
• Strumenti di pagamento ai fini dell’IVA (esenti dall’imposta).
• Strumenti di investimento quando si parla di tassazione delle plusvalenze (26% sulle plusvalenze).
• La Legge di Bilancio 2023 ha ulteriormente complicato la questione, cercando di regolamentare i trasferimenti mortis causa e le donazioni in base alla territorialità del wallet provider, che è difficile da determinare in un sistema decentralizzato come quello delle criptovalute.
La confusione normativa ITALIAN STYLE deriva dalla difficoltà di inquadrare un asset così versatile come le criptovalute, che può funzionare sia come mezzo di pagamento sia come asset di investimento. Questa doppia natura rende difficile applicare regole fiscali coerenti, e il tentativo di trattare le criptovalute in modo differente a seconda dell’uso crea un quadro normativo frammentato.
Le nuove norme italiane di recepimento del regolamento MICAR